Suprema Corte di Cassazione

Sezione lavoro

sentenza n. 12774 del 23 luglio 2012

Svolgimento del processo

Con ricorso in appello, depositato il 21 marzo 2008, la società Cesare Fiorucci s.p.a. impugnava la sentenza dell’11 luglio 2006- 22 marzo 2007, con la quale il Tribunale di Velletri aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato in data 24 maggio 2005 dalla società al suo dipendente G.A., ricorrente in primo grado, per non avere il medesimo, in due dei dieci giorni del periodo di cure termali, di cui aveva usufruito utilizzando un corrispondente numero di giorni di permesso retribuito, effettuato dette cure, come accertato mediante appositi controlli affidati ad una società investigativa.
Il Tribunale riteneva illegittimo il licenziamento, ma solo in quanto sanzione eccessiva rispetto all’infrazione commessa dal dipendente, condannando altresì la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra.
Si costituiva il G., contestando la fondatezza dell’appello.
Con sentenza del 28 ottobre-23 dicembre 2009, l’adita Corte d’appello di Roma, rilevato che correttamente il Giudice di primo grado aveva ritenuto eccessiva la sanzione del licenziamento rispetto all’infrazione commessa dal dipendente, tenuto conto che il CCNL prevedeva il licenziamento senza preavviso per l’ipotesi di tre giorni consecutivi di assenza ingiustificata, rigettava il gravame. A ciò era da aggiungere che mancava la prova in maniera univoca che il lavoratore non si fosse recato nell’istituto termale, mentre quanto all’aliunde perceptum, la relativa eccezione non era stata tempestivamente eccepita e la stessa risultava comunque formulata in termini assolutamente generici e solo ipotetici.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Cesare Fiorucci S.p.A. con tre motivi.
Resiste G.A. con controricorso, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la Cesare Fiorucci, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte d’appello non abbia argomentato il procedimento logico- giuridico attraverso il quale era pervenuto a qualificare l’infrazione contestata al G. come inadempimento degli obblighi lavorativi del dipendente piuttosto che come atti implicanti dolo o colpa grave, con danno dell’azienda come invece indicato dalla società al momento della contestazione disciplinare.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che l’impugnata sentenza abbia violato e/o falsamente applicato l’art. 116 c.p.c. con particolare riferimento alla valutazione delle prove acquisite in sede di istruttoria testimoniale; ciò in quanto le testimonianze rese dall’investigatore escusso come teste in corso di causa erano state precise e puntuali e pienamente attendibili, mentre al contrario le dichiarazioni rese dal testimone indotto dal lavoratore erano state lacunose e contraddittorie e non erano in alcun modo idonee a comprovare l’effettiva presenza del G. presso lo Stabilimento Termale nei giorni contestati.
Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente ed erronea motivazione, sostiene che la Corte d’appello aveva errato nel respingere l’eccezione sollevata dal datore di lavoro in ordine all’aliunde perceptum del G. in quanto la Fiorucci aveva sollevato la relativa eccezione in sede di note autorizzate e nulla era stato obiettato nè dal Giudice nè dalla controparte. Per altro verso la motivazione risultava del tutto carente sul punto, nulla esponendo in ordine alle ragioni della presunta genericità di tali richieste.
Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è privo di fondamento.
Invero, sulle questioni proposte in questa sede con i motivi di gravame, la Corte d’appello si è correttamente pronunciata, osservando, in replica alle censure mosse alla sentenza di primo grado, che la sanzione di cui si discute era da ritenersi effettivamente eccessiva, tenuto conto del fatto che l’infrazione contestata (consistente, in ipotesi, in due giorni di mancate cure termali sui dieci coperti da permessi retribuiti) si risolveva, in definitiva, in un (parziale) inadempimento degli obblighi lavorativi del dipendente, fattispecie evidentemente del tutto diversa da quella dell’atto doloso, o gravemente colpevole, con danno per l’azienda. In ogni modo – ha soggiunto, poichè l’onere di provare la legittimità di un licenziamento grava sul datore di lavoro, e poichè quest’ultimo, nel caso in esame, come dimostrazione della sussistenza dell’infrazione, si era limitato ad addurre soltanto che gli investigatori incaricati non avevano visto il G. presso l’istituto termale nei due giorni in questione, tale onere non poteva ritenersi assolto; ciò in quanto, il fatto di non averlo visto, per di più tra tanta gente (dalle 30 alle 50 persone, come ricavantesi dall’istruttoria testimoniale svolta) e conoscendolo non di persona, ma – come ancora emergente dalla espletata istruttoria – solo attraverso una fotografia uso tessera, non provava in maniera univoca che il G. non si fosse recato nell’istituto termale, non potendosi con certezza escludere, anche in considerazione delle evidenziate circostanze, un errore nell’attività investigativa.

Circa il c.d. aliunde perceptum la Corte territoriale ha affermato che non era stato tempestivamente eccepito, in primo grado, nella memoria difensiva della convenuta, aggiungendo che, trattandosi di eccezione formulata in termini assolutamente generici e solo ipotetici, non poteva in ogni caso essere accolta.
Osserva il Collegio, in relazione alla specifica censura formulata dalla ricorrente sul punto, che -come sostenuto dalla stessa- nel giudizio di impugnativa di un licenziamento, l’eccezione cosiddetta dell’aliunde perceptum” – vale a dire la deduzione della rioccupazione del lavoratore licenziato al fine di limitare il danno da risarcire a seguito di un licenziamento illegittimo intervenuto nell’area della tutela reale, o anche a seguito di un licenziamento, intimato al di fuori di tale area, che sia inefficace, perchè privo dei requisiti formali richiesti dalla L. n. 604 del 1966, art. 2 – non costituisce un’eccezione in senso stretto, atteso che con essa non si introducono fatti diversi da quello che costituisce oggetto del giudizio per effetto della domanda dell’attore (Cass. n. 3345/2000; Cass. 15065/2001).
Tuttavia, corretta appare, invece, l’ulteriore considerazione del Giudice a quo sulla formulazione generica dell’eccezione.
Nella specie, infatti, la ricorrente aveva chiesto al Giudicante l’assunzione di informazioni presso gli Organi di collocamento, l’Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente e gli Istituti previdenziali ed assicurativi o, in alternativa l’ordine al ricorrente di produzione in giudizio del libretto di lavoro nonchè della documentazione fiscale relativa al periodo per cui è causa e di quella attestante fruizione della asserita indennità disoccupazione. Ma si tratta all’evidenza di richieste che hanno valore e contenuto meramente esplorativo, non accoglibili in linea di principio, traducendosi, oltre che in una violazione del principio della ragionevole durata del processo (Cass. n. 26043/2007) in una elusione delle regole sull’onere della prova, la cui valutazione è, comunque, rimessa al giudice di merito.
Per quanto precede, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 3.500,00 per onorari ed oltre spese generali IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.

 

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *