Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 4 maggio 2015, n. 8893

 

Svolgimento del processo

1. II 30.10.1999 il sig. C.V. inciampò in una buca sul marciapiede della Piazza del Popolo di Latina, e cadde. In conseguenza della caduta patì una frattura dei metatarso.
2. Nel 2001 il sig. C.V. convenne dinanzi al Tribunale di Latina il Comune di Latina, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’infortunio del 30.10.1999.
L’attore invocò la responsabilità dell’amministrazione comunale sul presupposto che l’inciampo fu dovuto ad una insidia, oggettivamene pericolosa e soggettivamente non percepibile, e che di tale insidia il Comune dovesse rispondere quale custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c..
3. II Comune di Latina si costituì e, oltre a negare la propria responsabilità, chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la Assitalia s.p.a., la quale a sua volta si costituì eccependo l’inoperatività della polizza.
4. Con sentenza 8.2.2006 n. 357 il Tribunale di Latina rigettò la domanda, ritenendo inapplicabile alla pubblica amministrazione l’art. 2051 c.c., per i danni causati da beni demaniali.
5. La sentenza venne appellata dal soccombente.
La Corte d’appello di Roma con sentenza 28.6.2010 n. 2806 confermò la decisione di primo grado, ma con motivazione diversa.
Ritenne la Corte d’appello che la presunzione di cui all’art. 2051 c.c. si applica alla pubblica amministrazione, ma che la colpa di quest’ultima resta pur sempre esclusa dalla condotta imprudente della vittima. Nella specie, la Corte d’appello ritenne sussistente la colpa della vittima.
6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal sig. C.V. sulla base di due motivi.

Motivi della decisione

1. II primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c..
Si assume violato l’art. 2051 c.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 2051 c.c., per avere ritenuto che il pericolo fosse percepibile dalla vittima (così il ricorso, in particolare p. 16).
1.2. II motivo è infondato.
La Corte d’appello ha affermato in iure che la colpa della vittima esclude quella del custode: e tale affermazione è corretta. L’art. 2051 c.c. prevede una ipotesi di c.d. “responsabilità aggravata”, ovvero una fattispecie in cui la legge attenua l’onere della prova che grava su chi intenda domandare il risarcimento del danno. Questa attenuazione dell’onere della prova può avvenire con due gradi diversi di intensità, cui corrispondono inversamente altrettanti livelli crescenti di intensità del contenuto della prova liberatoria gravante sul responsabile.
1.2.1. In taluni casi, la legge solleva il danneggiato dall’onere di provare la colpa del responsabile (presunzione di colpa). E’ l’ipotesi di cui all’art. 1218 c.c., a norma del quale “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. La “causa non imputabile” è un dato meramente negativo, consistente nell’assenza di colpa: ciò vuoi dire che il debitore, quando sia gravato da una presunzione di colpa siffatta, se ne può liberare semplicemente dimostrando di non essere stato negligente, ovvero di avere adottato le cautele che la legge, il contratto o la comune prudenza di cui all’art. 1176 c.c. rendevano da lui esigibili.
1.2.2. In altri casi la legge, fermo restando l’esonero dei danneggiato dal dovere provare la colpa dei responsabile, addossa a quest’ultimo un onere probatorio più rigoroso, consistente nel dovere provare il fatto positivo, estraneo alla sua sfera di azione, che ha costituito la causa esclusiva dei danno (presunzione di responsabilità).
Ricorrendo tale ipotesi, al convenuto nel giudizio di danno per andare esente da responsabilità non basterà dimostrare di avere tenuto una condotta diligente, ma sarà necessario dimostrare che il danno è dovuto ad una causa oggettiva a lui estranea.
1.3. La responsabilità dei custode per i danni causati dalla cosa in sua custodia è da tempo inquadrata sia da questa Corte, sia dalla dottrina pressoché unanime, tra le ipotesi di responsabilità presunta, non tra quelle di colpa presunta.
E’ altrettanto pacifico che la persona gravata da una ipotesi di responsabilità presunta può vincere tale presunzione dimostrando che il danno è dipeso dal caso fortuito. Nella nozione di “caso fortuito”, con orientamento altrettanto pacifico, rientrano:
(a) l’evento imprevisto ed imprevedibile;
(b) il fatto dei terzo;
(c) il fatto della vittima.
1.4. Pertanto dire che la colpa della vittima può escludere, anche totalmente, la responsabilità dei custode è un’affermazione giuridicamente corretta. La colpa della vittima, per quanto detto, integra gli estremi dei caso fortuito, e la prova del caso fortuito è sufficiente per vincere la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c..
1.5. Va da sé che stabilire, in concreto, se la vittima d’un danno causato “dalla cosa” sia stata o no imprudente o negligente è questione di fatto, non sindacabile da questa Corte se adeguatamente motivata.
2. II secondo motivo di ricorso.
2.1. Coi secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe male valutato le prove concernenti l’avvistabilità del pericolo da parte della vittima. Deduce che al momento dei fatto (le ore 17.00 del 31 ottobre) la luce crepuscolare impediva una chiara visione dei luoghi; che nessuno dei testimoni ha riferito della avvistabilità della buca e dell’insidia che nascondeva; che la buca in cui inciampò la vittima era piena d’acqua, e quindi non era oggettivamente prevedibile; che la vittima non conosceva affatto il luogo, e comunque tale conoscenza non era stata dimostrata in giudizio.
2.2. II motivo è inammissibile.
Com’è noto, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sussiste solo quando nel ragionamento dei giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione dei procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
E’ altresì noto che il giudice di merito al fine di adempiere all’obbligo della motivazione non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. E’, infine, noto che la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice del merito.
Da questi princìpi pacifici discende che non può chiedersi al giudice di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito. II sindacato della Corte è limitato a valutare se la motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e consequenziale: accertati tali requisiti, nulla rileva che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo.
2.3. Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto che al momento dell’infortunio lo stato dei luoghi fosse visibile perché “vi era luce” (così la sentenza, p. 6), indicando le deposizioni testimoniali dalle quali ha tratto tale convinzione. Ha, quindi, soggiunto che camminare su un tratto di marciapiede coperto d’acqua fosse una condotta colposa, e che tale condotta ha interrotto il nesso di causa tra la custodia della cosa e il danno: e questa valutazione, costituendo un accertamento squisitamente di fatto, non può essere ulteriormente sindacato in questa sede.
3. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c..
Le spese sostenute dalla società INA Assitalia andranno poste a carico del ricorrente, in virtù dei principio secondo cui nell’ipotesi di chiamata in causa del terzo, le spese da questi sostenute vanno addossate all’attore soccombente, per avere questi con la propria iniziativa giudiziaria provocato la chiamata in causa del terzo da parte dei convenuto (in tal senso ex permultis, Sez. 1, Sentenza n. 7431 del 14/05/2012; Sez. 3, Sentenza n. 12301 del 10/06/2005; Sez. L, Sentenza n. 2838 del 09/05/1984; Sez. 3, Sentenza n. 5027 del 26/02/2008; Sez. 3, Sentenza n. 6514 del 02/04/2004; Sez. 2, Sentenza n. 4634 del 27/04/1991).

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
-) rigetta il ricorso;
-) condanna C.V. alla rifusione in favore del Comune di Latina delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 2.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
-) condanna C.V. alla rifusione in favore di INA Assitalia s.p.a. delle spese dei presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 2.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.

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