cassazione 8
Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 30 aprile 2015, n. 8791

 

Svolgimento del processo

1. Con sentenza 18/7/08, la Corte d’appello di Firenze, confermando la sentenza 26/9/05 del tribunale di Pistoia, rigettava la domanda volta al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, ritenendo che, in quanto dirigente in posizione apicale, vincolato per contratto solo a non fruire di ferie in agosto settembre ed ottobre, il lavoratore aveva autonomia nella determinazione del periodo feriale.
2. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore con tre motivi, resiste il datore con controricorso, illustrato da memoria.
3. Con il primo motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n.3 c.p.c.), violazione degli artt. 2109 c.c. e 36 Cost., per avere trascurato che l’esclusione ferie in un dato periodo è ingerenza idonea a far sorgere diritto ad indennità sostitutiva.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, per non aver considerato il riconoscimento di un numero di ferie residue in busta paga e in documenti dell’azienda.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) vizio di motivazione e violazione degli artt. 2109 cc e 36 Cost., per aver richiesto l’eccezionalità delle ragioni di esclusione della fruizione delle ferie e per aver escluso che tali eccezionali situazioni possono riguardare anche lo svolgimento quotidiano ordinario della prestazione qualora vi sia un enorme carico di impegni.

Motivi della decisione

4. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (Sez. L, Sentenza n. 4855 del 28/02/2014) che, nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non da titolo ad un corrispondente ristoro economico se l’interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore. Con specifico riferimento poi alla posizione del dirigente, si è affermato (Sez. L, Sentenza n. 13953 del 16/06/2009 e Sez. L, Sentenza n. 11786 del 07/06/2005) che il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca quindi del periodo di riposo annuale, non ha il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione.
5. La sentenza impugnata ha evidenziato che gli accordi tra le parti, precludendo il godimento di ferie nei soli mesi da agosto ad ottobre, intendevano lasciare la più ampia libertà di scelta al direttore sanitario nell’individuazione del periodo di ferie nei restanti nove mesi dell’anno; per altro verso, la corte ha escluso la ricorrenza di un diniego di ferie in passato da parte del datore o di qualsiasi contrasto per la fruizione di ferie, escludendo anzi che il ricorrente dovesse far domanda scritta.
6. Deve dunque rilevarsi l’autonomia di cui disponeva il ricorrente quale dirigente nell’assegnarsi le ferie. Infatti, con la sola esclusione del periodo estivo, il ricorrente aveva potere di scegliere lui quando godere di ferie, salvo necessità aziendali eccezionali ostative della fruizione.
Nella specie, il ricorrente che vi era onerato non ha allegato e provato in alcun modo la ricorrenza di circostanze obiettive eccezionali, come tali non programmabili o prevenibili, ostative della fruizione.
7. Il secondo motivo è infondato. Non è in questione infatti la maturazione di un dato numero di giorni di ferie o il mancato pagamento della retribuzione per il periodo di ferie (problemi rispetto ai quali l’indicazione delle ferie da fruire in busta paga può assumere valenza probatoria), ma le conseguenze della mancata fruizione delle ferie, sicché si rientra nella problematica di cui al precedente motivo di ricorso.
8. Il terzo motivo è infondato. La corte ha infatti correttamente valutato che la mancata fruizione delle ferie da parte del ricorrente è dipesa in larga misura dalla presenza di impegni extralavorativi del ricorrente, che venivano svolti nell’ambito della sua attività libero professionale, per quanto talora negli stessi locali aziendali.
9. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro tremilacinquecento per compensi, Euro 100 per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.

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