Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 30 luglio 2015, n. 33591

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale presso la corte di appello di Milano;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

e (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

nonche’ sui ricorsi di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 06-10-2014 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per il (OMISSIS) perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.

Rigetto dei ricorsi degli altri imputati.

Annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del Procuratore generale; uditi per i ricorrenti gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) E (OMISSIS) che hanno concluso per l’accoglimento dei rispettivi corsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, (OMISSIS) (condannato in primo grado a 10 anni di reclusione ed euro 60.000 di multa), (OMISSIS) (condannato in primo grado, per il capo 60, ad anni 10 di reclusione ed euro 60.000 di multa e il capo 70 ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro 3000 di multa) (OMISSIS) (condannato in primo grado, per il capo 67, ad anni due mesi sei di reclusione ed euro 15.000 di multa con l’attenuante ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e per il capo 70 alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro 3000 di multa), (OMISSIS) (condannato in primo grado ad anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 4200 di multa con l’attenuante di cui all’articolo 73, comma 5), (OMISSIS) (condannato in primo grado ad anni sei mesi sei di reclusione ed euro 30.000 di multa), (OMISSIS) (condannato in primo grado alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 30.000 di multa), (OMISSIS) (condannato in primo grado ad anni due di reclusione ed euro 5000 di multa con l’attenuante di cui all’articolo 73, comma 5) e (OMISSIS) (condannato in primo grado ad anni 10 di reclusione ed euro 60.000 di multa) ricorrono per cassazione impugnando la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal tribunale della medesima citta’, ha rideterminato le pene inflitte a:

(OMISSIS) in mesi dieci giorni quindici di reclusione ed euro 2750 di multa;

(OMISSIS) in anni uno di reclusione ed euro 2800 di multa;

(OMISSIS), per il reato di cui al capo 67), in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 4000 di multa; per il reato di cui al capo 70), in anni due di reclusione ed euro 800 di multa, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Tutti i ricorrenti sono imputati del reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73: quanto alle posizioni di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) aggravato dal cit. Decreto del Presidente della Repubblica, articolo 80 in considerazione dell’ingente quantita’ mentre, per quanto riguarda le posizioni di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ stato ritenuto il cit. Decreto del Presidente della Repubblica articolo 73, comma 5; il (OMISSIS) e lo (OMISSIS) sono imputati anche di ricettazione.

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano ed i suddetti ricorrenti sollevano, a mezzo dei rispettivi difensori, i seguenti motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Il Procuratore generale impugna nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) denunciando inosservanza della legge penale nonche’ contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione per la mancata irrogazione della misura di sicurezza della liberta’ vigilata a pena espiata.

2.2. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) deducono:

1) la nullita’ della sentenza impugnata limitatamente al capo 60) con conseguente trasmissione degli atti ad altro giudice, sul rilievo che nel corso del giudizio di primo grado uno dei componenti del collegio avrebbe dovuto astenersi ai sensi dell’articolo 34 c.p.p. in quanto aveva giudicato con giudizio abbreviato (e pertanto con l’acquisizione di tutti gli atti di indagine) la posizione dell’imputato (OMISSIS), posizione processuale strettamente connessa a quella degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti imputati nel presente procedimento;

2) l’inosservanza e la erronea applicazione della legge processuale per mancata assoluzione per non aver commesso il fatto in ordine al capo 60) quanto ai ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ il vizio di motivazione su punti decisivi del giudizio sul rilievo che all’affermazione di responsabilita’ i giudici del merito sono giunti attribuendo alle risultanze delle intercettazioni telefoniche un erroneo significato in relazione alla posizione dei ricorrenti stessi nella vicenda; peraltro tali conclusioni non appaiono confermate in base a circostanze di fatto accertate nella fase delle indagini;

3) l’inosservanza e la erronea applicazione della legge processuale per la mancata assoluzione perche’ il fatto non sussiste in ordine al capo 70) per il ricorrente (OMISSIS) nonche’ per mancanza e/o manifesta contraddittorieta’ della motivazione sia sul rilievo circa la ritenuta inattendibilita’ del (OMISSIS) che aveva dichiarato di non aver venduto tutti i televisori al (OMISSIS) e sia per aver illogicamente attribuito al (OMISSIS) di essersi riferito al (OMISSIS) in una conversazione intercettata ritenuta erroneamente ed immotivatamente indiziante ai fini dell’attribuzione di responsabilita’ al ricorrente;

4) l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge processuale in ordine al capo 67 per non aver disposto l’assoluzione dell’imputato (OMISSIS) perche’ il fatto non sussiste nonche’ vizio di motivazione sull’analogo rilievo di aver attribuito valenza indiziante a talune conversazioni intercettate quanto all’affermazione di responsabilita’ del ricorrente;

5) l’inosservanza nell’applicazione della legge processuale in ordine al capo 70) per la mancata assoluzione dell’imputato (OMISSIS) perche’ il fatto non sussiste o per non averlo commesso nonche’ per vizio di motivazione sul rilievo che al piu’ sarebbe stato possibile desumere dal compendio processuale che il ricorrente si limitasse a svolgere un’attivita’ meramente occasionale di aiuto a terzi nel trasporto delle merci;

6) l’erronea interpretazione ed applicazione della legge penale per omessa concessione delle attenuanti generiche anche con conseguente giudizio di prevalenza o quantomeno di equivalenza sulla contestata aggravante in ordine al ricorrente (OMISSIS) nonche’ per vizio di motivazione su punti decisivi in considerazione delle condizioni di salute e personali denotanti l’assenza di pericolosita’ sociale;

7) l’erronea interpretazione ed applicazione della legge penale per omessa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o quantomeno di equivalenza sulla contestata aggravante con riferimento all’imputato (OMISSIS) e concessione delle attenuanti generiche con riferimento all’imputato (OMISSIS) nonche’ vizio di motivazione per contraddittorieta’ ed illogicita’ della stessa;

8) l’erronea interpretazione ed applicazione della legge penale per eccessivita’ della pena base e di quella in aumento per la continuazione in ordine al ricorrente (OMISSIS) ed eccessivita’ della pena base in ordine al ricorrente.

(OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ difetto di motivazione sul punto.

2.3. (OMISSIS) lamenta:

1) vizio di motivazione per mancato esame degli specifici ed articolati motivi di appello nonche’ per inosservanza della legge penale stante l’inconfigurabilita’ della fattispecie incriminatrice contestata;

2) violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato contestato per radicale mancato esame di specifici e articolati motivi di appello;

3) violazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alle attenuanti generiche.

Con memoria eccepisce la prescrizione del reato sul rilevo che il ricorso per cassazione non puo’ ritenersi manifestamente infondato e nel frattempo e’ maturato il termine massimo di prescrizione.

2.4. (OMISSIS) denunzia:

1) nullita’ della sentenza per mancanza e contraddittorieta’ della motivazione in ordine al capo 2) di imputazione;

2) nullita’ della sentenza per violazione della legge processuale e per mancata assunzione di una prova decisiva in merito al capo 2 dell’imputazione;

3) nullita’ della sentenza per violazione della legge processuale in materia di incompatibilita’ del giudice (per le stesse ragioni esposte sub 2.2. n. 1) dai ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS)).

2.5. (OMISSIS) deduce:

1) omessa motivazione in ordine alla qualita’ della sostanza oggetto del reato contestato e illogicita’ o apparenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al cit. Decreto del Presidente della Repubblica, articolo 73, comma 5 (primo motivo) nonche’ illogicita’ della motivazione in ordine agli elementi indizianti desunti alle pagine 38 e 39 della sentenza impugnata dalle conversazioni intercettate (secondo motivo);

2.6. (OMISSIS) lamenta:

1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sotto il profilo dell’insussistenza dell’elemento soggettivo e oggettivo del reato;

2) manifesta illogicita’ della motivazione risultante dal testo della sentenza.

2.7. (OMISSIS) deduce:

1) contraddittorieta’ della motivazione in merito alla sussistenza del reato di cui al cit. Decreto del Presidente della Repubblica, articolo 73;

2) omessa motivazione in merito al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 114 c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore Generale e’ fondato ed e’ parimenti fondato, per quanto di ragione, il ricorso proposto da (OMISSIS).

Sono invece inammissibili i rimanenti ricorsi per manifesta infondatezza degli stessi o perche’ presentati nei casi non consentiti.

2. Nell’ordine logico vanno preliminarmente esaminati il primo motivo dei ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) ed il terzo motivo del ricorso (OMISSIS).

Essi sono manifestamente infondati.

I ricorrenti si dolgono del fatto che il Collegio che ha emesso la sentenza impugnata e’ stato composto dal dott. (OMISSIS), gia’ estensore della sentenza 15 dicembre 2008, nei confronti di (OMISSIS) ed avente ad oggetto la detenzione di Kg. 8,69 di cocaina. Secondo i ricorrenti, il dott. (OMISSIS) avrebbe dovuto astenersi (dichiarazione che, tra l’altro ha presentato essendo stata la stessa respinta dal presidente del Tribunale) dal comporre il Collegio, ai sensi dell’articolo 34 c.p.p., avendo egli giudicato in sede di giudizio abbreviato la posizione del (OMISSIS), strettamente connessa a quella dei ricorrenti del presente procedimento, accusati di aver ceduto lo stesso quantitativo di sostanza stupefacente al (OMISSIS). Rilevano pertanto che il predetto giudice, avendo operato una valutazione processuale dell’imputato (OMISSIS), avrebbe avuto accesso direttamente o indirettamente agli atti di indagine, dei quali pertanto conosceva, prima del giudizio, il contenuto riguardante anche gli altri ricorrenti.

I rilievi sono manifestamente infondati.

Il giudice, il quale abbia definito la posizione di un coimputato con il giudizio abbreviato, che – formulata o meno una dichiarazione di astensione e comunque dopo il rigetto di essa da parte del presidente del Tribunale – tratti successivamente anche la parte del procedimento che e’ proseguita con il rito ordinario non e’ incompatibile ai sensi dell’articolo 34 c.p.p. se, nel decidere la posizione processuale definita con il rito abbreviato, non ha espresso valutazioni sul merito dell’accusa nei confronti dei coimputati che hanno scelto il processo massimamente garantito giacche’, in tema di incompatibilita’, la mera conoscenza da parte del giudice del dibattimento degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, senza che vi sia poi alcuna valutazione di merito, non rende lo stesso giudice incompatibile a partecipare al giudizio.

Nel caso di specie, il giudice – che aveva definito con il rito abbreviato la posizione di un coimputato (neppure dello stesso reato ma di un reato collegato a quello attribuito ai ricorrenti) e che, sulla base delle previsioni tabellari, era componente del Collegio d’appello chiamato a giudicare nel procedimento ordinario la posizione dei coimputati – ha formulato una dichiarazione di astensione che e’ stata rigettata dal presidente del Tribunale.

In siffatti casi, quando il giudice non si e’ pronunciato sui fatti oggetto dell’imputazione, non sussiste alcuna causa di incompatibilita’ perche’ la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996 ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 34 c.p.p., comma 2, limitatamente alla “parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita’ penale sia gia’ stata comunque valutata”.

La Consulta (sentenza n. 283 del 2000) ha infatti ribadito che le situazioni pregiudizievoli per l’imparzialita’ del giudice riconducibili all’istituto dell’incompatibilita’ operano all’interno del medesimo procedimento in cui interviene la funzione pregiudicata e si riferiscono ad atti o funzioni che hanno di per se’ effetto pregiudicante, a prescindere dallo specifico contenuto dell’atto stesso o dalle modalita’ con cui la funzione e’ stata esercitata (sentenza n. 308 del 1997); le incompatibilita’ trovano, dunque, la loro rado nell’esigenza obiettiva, attinente alla stessa logica del processo, di preservare l’autonomia e la distinzione della funzione giudicante, in evidente relazione all’esigenza di garanzia dell’imparzialita’ di quest’ultima, rispetto ad attivita’ compiute in gradi e fasi anteriori del medesimo processo (sentenza n. 306 del 1997). Ne deriva che le situazioni di incompatibilita’, essendo astrattamente tipicizzate dal legislatore, sono prevedibili e quindi prevenibili e, in quanto tali, postulano un onere di organizzare preventivamente la terzieta’ del giudice, che viene cosi’ a manifestarsi, prima ancora che come diritto delle parti ad un giudice terzo, come modo di essere della giurisdizione nella sua oggettivita’ (sentenza n. 307 del 1997).

Il carattere di fondo delle situazioni di incompatibilita’ – di essere, cioe’, sempre riferite a rapporti che interessano il medesimo procedimento – e’ confermato dalla sentenza n. 371 del 1996 perche’ in tale decisione la Corte costituzionale ha ritenuto che anche le valutazioni di merito in ordine alla responsabilita’ di un terzo non imputato espresse in una precedente sentenza penale rientrano tra le situazioni di incompatibilita’, essendo idonee a determinare un pregiudizio per l’imparzialita’ del giudice chiamato a giudicare il medesimo soggetto in un diverso procedimento penale, ma tale estensione e’ stata operata in un contesto caratterizzato dal fatto che i due procedimenti, derivanti da un procedimento originariamente unico, riguardavano la medesima vicenda processuale (vedi sentenze n. 306 e n. 307 del 1997), sicche’ la valutazione pregiudicante risultava espressa sostanzialmente nel medesimo procedimento, intendendo l’unicita’ di questo in senso non formalistico (cfr. ordinanza n. 404 del 1995), nel senso cioe’ che la valutazione pregiudicante, pur essendo stata espressa in un procedimento penale formalmente diverso, riguardava una vicenda processuale sostanzialmente unitaria, che avrebbe potuto, ed anzi normalmente avrebbe dovuto essere giudicata nel medesimo contesto processuale (v. in tale senso le sentenze della Corte costituzionale numeri 306, 307 e 308 del 1997).

Percio’ la sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale ha inciso sull’articolo 34 c.p.p. sempre che il giudice abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale abbia valutato la posizione di altro imputato in ordine alla sua responsabilita’ penale e, dunque, contempla una fattispecie diversa da quella oggetto del presente procedimento nel quale il giudice non ha espresso alcuna valutazione di merito sulle imputazioni elevate nei confronti dei coimputati.

Il giudizio abbreviato celebrato nei confronti del (OMISSIS) ha infatti riguardato l’illecita detenzione dello stupefacente nella disponibilita’ di quest’ultimo sicche’ alcuna funzione pregiudicante, in assenza di espresse e diverse valutazioni (neppure riportate nei ricorsi) in tale senso contenute nella sentenza, quel giudizio poteva avere su colui che avesse ceduto la droga al (OMISSIS) o su quelli che si erano interessati per le conclusioni delle trattative.

Ne’ la conoscenza degli atti del procedimento (ma solo una manifestazione di giudizio pregiudicante) puo’ fondare la causa d’incompatibilita’ sicche’ correttamente il presidente del Tribunale ha rigettato la dichiarazione di astensione con provvedimento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte sottratto ad ogni forma di impugnazione, sia per il principio di tassativita’ delle impugnazioni, sia per la natura meramente ordinatoria di atto di amministrazione e non di giurisdizione (Sez. 1, n. 40159 del 30/09/2009, Castronovo, Rv. 245203).

La Corte di appello, seppure sinteticamente, ha enunciato le ragioni dell’insussistenza della causa di incompatibilita’ (ragioni ampiamente esposte nell’ordinanza con la quale il tribunale aveva respinto analoga eccezione) ed alcun elemento decisivo hanno formulato i ricorrenti nella doglianza mossa nei confronti della impugnata decisione, limitandosi in sostanza a ripetere le stesse argomentazioni esposte con i motivi di appello, derivando da cio’ l’inammissibilita’ dei motivi.

3. Il secondo motivo dei ricorsi proposti da (OMISSIS) ed (OMISSIS), il primo motivo del ricorso (OMISSIS), il quarto motivo del ricorso (OMISSIS) (capo 67), il secondo motivo del ricorso (OMISSIS) ed il primo motivo del ricorso (OMISSIS) possono essere congiuntamente esaminati, investendo i motivi dei ricorsi la medesima imputazione (capo 60 della rubrica per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e capo 2 per (OMISSIS) e (OMISSIS)) o implicando la soluzione di identiche questioni (per (OMISSIS)).

3.1. Ai ricorrenti ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) si rimprovera di avere, in concorso tra loro, illecitamente acquistato, detenuto e successivamente ceduto a (OMISSIS), gia’ arrestato in flagranza di reato, Kg. 8,7 di cocaina. La natura stupefacente della sostanza sequestrata al (OMISSIS) e’ poi risultata confermata dalle analisi che ne hanno attestato una di purezza oscillante tra il 95,4% ed il 99,25%.

L’episodio e’ stato monitorato sulla base delle conversazioni intercettate, dei servizi di osservazione, nonche’ del sequestro eseguito nei confronti del (OMISSIS), arrestato con il considerevole quantitativo di sostanza stupefacente appena disceso dall’appartamento del (OMISSIS).

3.2. Al (OMISSIS) ed al (OMISSIS) si addebita il reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS) (questi ultimi due separatamente giudicati), per avere acquistato e comunque ricevuto ed importato dalla Spagna un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantita’ non potuta accertare ma non modica, sostanza ricevuta in vista dell’acquisto di un maggiore quantitativo.

3.3. Allo (OMISSIS) si contesta il reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 perche’ cedeva a tale “(OMISSIS)” grammi 20 di cocaina.

3.4. La Corte territoriale ha ritenuto che le analitiche osservazioni esposte dai difensori nei motivi di appello (parimenti riproposte con i motivi di ricorso per cassazione) fossero del tutto inconsistenti atteso che la concatenazione temporale delle conversazioni intercorse tra gli imputati e le condotte susseguenti dovevano ritenersi ampiamente significative circa la penale responsabilita’ dei ricorrenti, avendo gia’ il primo giudice interpretato il significato del linguaggio criptico ed allusivo delle conversazioni intercettate in termini chiari ed univoci senza che i ricorrenti stessi fossero riusciti a confutare tali approdi ne’ sotto il profilo logico e ne’ sotto quello fattuale.

3.4.1. Nel pervenire a tale conclusione la Corte d’appello, con specifico riferimento al significato attribuito ai passaggi chiave delle conversazioni intercettate ed alle deduzioni tratte dall’osservazione dei comportamenti tenuti dagli imputati, ha ritenuto, per quanto attiene alle posizioni (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e quindi all’imputazione di cui al capo 60, che con le espressioni utilizzate, la successione temporale dei contatti, la mancanza di ogni interpretazione alternativa da parte degli imputati, che non avevano dimostrato e neppure dedotto di essere in attesa della disponibilita’ di un “campo”, conducessero univocamente alle conclusioni cui era giunto il tribunale.

E’ stato significativamente osservato infatti che con il termine “campo”, ripetuto nel corso di molteplici conversazioni, gli imputati si riferissero sempre alla fase cruciale della consegna della sostanza stupefacente (“siamo qua in aspettativa per il campo”; “perche’ se viene libero il campo avvisiamo i giocatori…” “il campo non ce lo danno per il momento … perche’ c’e’ un casino della madonna… Hai capito? In caso di telefono io … e’ successo un terremoto al campo sportivo. Non ti dico niente”).

3.4.2. Analogamente, per quanto attiene alla posizione (OMISSIS) (il quale assume come il contenuto delle telefonate intercettato fosse ambiguo perche’ dalle conversazioni registrate tra il (OMISSIS), indicato come corriere, ed il ricorrente si sarebbe dovuto dedurre che il primo non poteva avere trasportato in Italia alcun campione di cocaina) e (OMISSIS) (secondo il quale la condotta attribuitagli doveva invece ritenersi la medesima gia’ contestata al capo 4) dell’ordinanza cautelare ed in ordine alla quale era stata ritenuta la competenza del tribunale di Pesaro, desumendosi cio’ dalla deposizione del teste (OMISSIS) e da alcune conversazioni telefoniche), la Corte distrettuale ha sottolineato come, in un arco di tempo parzialmente coincidente, si siano svolte trattative parallele tra gli imputati e soggetti diversi, avendo dunque il primo giudice ricostruito correttamente la vicenda contestata al capo 2) seguendo un percorso estremamente lineare.

Dopo avere passato in rassegna e logicamente interpretato le conversazioni telefoniche intercettate (significative quelle indicate alle pagine 38 e 39 della sentenza impugnata ed in particolare quelle intercorse il 9 maggio 2007 tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS)), la Corte territoriale e’ pervenuta alla logica conclusione che le trattative avevano ad oggetto l’acquisto da parte dei ricorrenti di un quantitativo di sostanza stupefacente importato dalla Spagna e materialmente trasportato dal (OMISSIS) e dunque un episodio non soltanto diverso da quello di cui al capo 4) dell’ordinanza cautelare ma, al tempo stesso, un episodio che si e’ materializzato nei termini ipotizzati dall’accusa.

3.4.3. Anche (OMISSIS) assume che la prova desunta della conversazione intercettata 28 marzo 2008 tra il ricorrente tale “(OMISSIS)” potesse ritenersi inidonea a provare l’intervenuta cessione di sostanza stupefacente, della quale non si sarebbe potuta desumere neppure la tipologia.

La Corte di appello ha osservato invece che dalla conversazione contestata si desume in senso inequivocabile che il ricorrente, mentre discuteva all’interno dell’autovettura con (OMISSIS), si imbatteva in tale “(OMISSIS)” al quale chiedeva il pagamento di un debito pregresso, contratto con l’acquisto di 20 g di sostanza stupefacente ad “(OMISSIS)” precedentemente consegnata (“t’ho dato 20 g giusto?”), ingiungendogli, dopo averlo ripetutamente picchiato, di saldare il debito (“voglio i soldi mercoledi’… Non dico niente. Io ti ammazzo”).

Secondo la logica ricostruzione dei giudici di merito, infatti, tra il (OMISSIS), (OMISSIS) avvisava il (OMISSIS) che lo stupefacente “ordinato” gli sarebbe stato consegnato con un lieve ritardo a causa del fatto che in data (OMISSIS) era appena stato sequestrato un grosso quantitativo di cocaina (100 kg) a soggetti di nazionalita’ serbo-croata legati al loro fornitore; tra il 20 e 21 ottobre 2008, il (OMISSIS) e tale (OMISSIS) affrontavano in piu’ comunicazioni telefoniche la problematica inerente al sequestro, fino a quando il (OMISSIS) suggeriva al (OMISSIS) di incontrarsi direttamente con uno dei suoi emissari per definire gli accordi della compravendita; in data 22 ottobre il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) incontravano gli emissari del (OMISSIS) presso la concessionaria (OMISSIS); presi gli accordi, il gruppo si attivava per organizzare la consegna dello stupefacente e reperire il denaro necessario; ricevuto il carico, (OMISSIS) e (OMISSIS) raggiungevano il domicilio di quest’ultimo per depositarlo; mezz’ora dopo (OMISSIS) andava a prendere il (OMISSIS) portandolo presso il suo domicilio per ritirare la merce, ricevuta la quale, e disceso dall’abitazione del (OMISSIS), veniva arrestato nella flagrante detenzione di 8,697 kg di cocaina.

3.5. Cio’ posto, questa Corte ha ritenuto che quando ricorrono di frequente termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema del discorso, e invece si spiegano nel contento ipotizzato nella formulazione dell’accusa, come dimostrato dalla connessione con determinati fatti commessi da persone che usano gli stessi termini in contesti analoghi, se ne trae ragionevolmente un significato univoco sicche’ la conseguente affermazione di responsabilita’ e’ scevra da vizi (Sez. 5, n. 3643 del 14/07/1997, Ingrosso, Rv. 209620).

Va in proposito precisato che l’interpretazione di fatti comunicativi (e quindi anche cio’ che e’ oggetto di captazione nel corso di operazioni di intercettazione di comunicazioni) richiede che il giudice operi una selezione dei fatti stessi e delle situazioni rilevanti che ad essi si ricollegano, con la conseguenza che la individuazione del contesto nell’ambito del quale la comunicazione si svolge e la determinazione del contenuto di essa possono contribuire, anche alternativamente, a definire il significato di una o piu’ affermazioni attraverso un’attivita’ che e’ propria del giudizio di merito e che e’ censurabile solo quando si fondi su criteri interpretativi inaccettabili o applichi tali criteri in modo scorretto (Sez. 5, n. 492 del 25/01/2000, Alessio, Rv. 216042; Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, Ascone, Rv. 263270).

Recentemente le Sezioni Unite penali hanno convalidato l’orientamento secondo il quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimita’ (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Nel caso di specie, i ricorrenti, riversando nei ricorsi una serie di conversazioni o riportando esiti processuali selezionati, in molti casi, senza alcun riferimento al testo del provvedimento impugnato (in particolare da pag. 14 pag. 47 del ricorso (OMISSIS) – (OMISSIS), pag. 3 del ricorso, pag. 5 ricorso (OMISSIS), pag. 2 e ss. ricorso (OMISSIS), pag. 3 e 4 ricorso (OMISSIS) e pag. 51 e 52 ricorso (OMISSIS)), tendono non tanto a contrastare il conforme approdo interpretativo dei Giudici del merito sotto l’aspetto dell’illogicita’ (che talvolta solo apoditticamente affermano: v. pag. 47 del ricorso (OMISSIS) – (OMISSIS)) quanto piuttosto a prospettare una lettura alternativa dei fatti, preclusa nel giudizio di legittimita’ quando la motivazione giudiziale sia, come nel caso in esame, adeguata e priva di vizi logici.

I motivi sono percio’ tutti inammissibili perche’ non consentiti e comunque sono manifestamente infondati in quanto reiterano doglianze gia’ sollevate negli stessi termini nei confronti della sentenza di primo grado e puntualmente disattese dal giudice d’appello con motivazione congrua e scevra da profili di illogicita’ e, come tale, insuscettibile di essere sottoposta al sindacato di legittimita’.

4. Il terzo ed il quinto motivo dei ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) possono essere congiuntamente scrutinati in quanto investono il medesimo capo di imputazione (capo 70) con il quale si contesta ad entrambi il reato di ricettazione perche’, in concorso tra loro e al fine di procurare a se’ e ad altri un illecito profitto, acquistavano o ricevevano ed occultavano o comunque si intromettevano per far riacquistare, ricevere od occultare n. 286 televisori compendio del delitto di furto.

Secondo il (OMISSIS) dalle conversazioni telefoniche intercettate non si poteva desumere che egli fosse l’acquirente di tutti i televisori compendio del furto, non essendo, a tale proposito, univoco il riferimento di (OMISSIS) sicche’ dalle dichiarazioni di quest’ultimo poteva soltanto dedursi che il propalante si riferisse al (OMISSIS) quale possessore del solarium ove erano stati posizionati i televisori.

Allo stesso modo lo (OMISSIS) contesta che dalle intercettazioni fosse desumibile un suo concorso nella ricettazione, certamente non ipotizzabile esclusivamente sulla base del fatto che egli conoscesse il luogo ove si trovava la merce oggetto della ricettazione, ne’ sulla base del fatto di essere stati, al piu’, coinvolto nel solo trasporto della merce e dunque in un’attivita’ di mera manovalanza.

In altri termini, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale avrebbe affermato la loro responsabilita’ nel concorso del reato di ricettazione dei televisori sulla base di una motivazione del tutto illogica e senza tenere conto delle dichiarazioni, apoditticamente reputate non veritiere, del (OMISSIS) il quale era reo confesso del furto dei televisori ed aveva appunto detto di non averli venduti tutti al (OMISSIS) (pagina 49 del ricorso per cassazione).

Le doglianze sono manifestamente infondate.

La Corte distrettuale ha precisato come il ricorrente si sia limitato a negare il valore probatorio di un fatto certo, sminuendone illogicamente la rilevanza, ossia il fatto della collocazione dei televisori (ben 286) nel solarium e del box di pertinenza della abitazione del ricorrente in (OMISSIS).

I giudici di secondo grado hanno correttamente affermato che tale condotta integra gli estremi del reato di ricettazione, avendo il (OMISSIS) indiscutibilmente ricevuto ed occultato la merce rubata, senza avere partecipato al furto.

Il ricorrente, per quanto risulta dal testo della sentenza impugnata, si e’ poi intromesso nel far riacquistare la merce a terzi.

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte di appello ha considerato le numerose conversazioni intercorse tra gli imputati, oggetto di una particolare analisi compiuta dal tribunale, evidenziando, tra le altre, la conversazione del 22 febbraio 2008 tra i due ricorrenti ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) nel corso della quale il primo chiedeva al secondo “gli dici a (OMISSIS) (soprannome di (OMISSIS)) se ne porta due al bar di mio padre”, riferendosi a due televisori della partita compendio del furto di 286 apparecchi, in quanto nel corso di una successiva conversazione si faceva appunto riferimento a “due Toshiba, quelli migliori”.

Questa Corte ha affermato che integra la condotta del reato di ricettazione la disponibilita’ di cosa proveniente da reato, che ben fa presumere, in assenza di prova contraria, l’esistenza di una relazione di fatto con la cosa stessa (Sez. 2, n. 26063 del 18/03/2009, Pala, Rv. 244721).

Nel caso di specie, il deposito dei 286 televisori in due diversi luoghi nella disponibilita’ dell’imputato, dopo che gli stessi (per fatto non controverso) sono stati oggetto di furto integra sia la condotta di ricezione, ossia di acquisizione, anche solo temporanea, della cosa che comporti un materiale trasferimento della detenzione della stessa e sia l’occultamento che implica il nascondimento della cosa, anche a carattere temporaneo, dopo averla avuta.

Analogamente, per quanto attiene alla posizione dello (OMISSIS), la Corte di appello ha specificato come le condotte poste in essere dall’imputato, ed ammesse in quanto cristallizzate nei motivi di appello, integrassero, senza alcun dubbio, il reato di ricettazione sul fondamentale sul rilievo della ricezione della merce compendio di furto da parte del ricorrente non liquidabile come una attivita’ di mera manovalanza quanto piuttosto di intromissione nel far riacquistare a terzi i televisori, circostanza chiara, secondo la congrua e logica motivazione dei giudici di merito, sulla base della conversazione intercettata del 22 febbraio 2008 proprio tra il (OMISSIS) e lo (OMISSIS).

5. Con il secondo motivo di gravame (OMISSIS) lamenta l’omessa motivazione su un punto decisivo del giudizio in relazione alla reclamata attenuante della minima partecipazione di cui all’articolo 114 c.p..

Sostiene il ricorrente come la Corte di appello non si sia affatto pronunciata sul riconoscimento dell’attenuante in relazione al ruolo marginale ricoperto dal ricorrente stesso nella preparazione o nell’esecuzione del reato.

La doglianza non ha alcun minimo fondamento perche’, sebbene la Corte del merito, dopo avere in piu’ parti della sentenza impugnata (pagine 15 e 24) dato atto della richiesta formulata dal ricorrente di attenuazione della pena ai sensi dell’articolo 114 c.p., ha affermato – premettendo di non ravvisare alcuno spazio per attenuare la pena inflitta in primo grado quantunque senza alcun riferimento all’articolo 114 c.p. ma affrontando la questione circa la concessione delle attenuanti generiche – come l’episodio presentasse profili di allarme sociale in ragione degli agganci internazionali degli imputati, compreso il ricorrente, con referenti inseriti nel mondo del narcotraffico ad elevati livelli, tanto da riuscire a procurare quantitativi particolarmente ingenti di sostanza con un grado di purezza estremamente elevato dimostrando una non comune capacita’ organizzativa.

Questa Corte ha gia’ affermato (Sez. 3 n. 26340 del 25/03/2014, Di Maggio ed altro, non mass. sul punto) che la circostanza attenuante del contributo di minima importanza e’ configurabile quando l’apporto del concorrente non abbia avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, ma abbia assunto un’importanza obiettivamente minima e marginale, ossia di efficacia causale, cosi’ lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso (Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, P.G. e Di Domenico, Rv. 256035) sicche’ deve escludersi l’applicabilita’ dell’attenuante quando, come nella specie, l’opera prestata (vedi sub 3.4. del considerato in diritto quanto all’accerta condotta del ricorrente), insistendo sul grado di efficacia causale, abbia assunto una certa rilevanza, sia materiale che psicologica, alternativamente nella fase preparativa o esecutiva del delitto.

Va ricordato che il giudice dell’appello non e’ tenuto a confutare specificamente tutte le argomentazioni contenute nei motivi di gravame, essendo sufficiente che esponga le ragioni del proprio convincimento a seguito di un’approfondita disamina logica giuridica di tutti gli elementi di rilevante importanza sottoposti al suo esame (Sez. 4, n. 9294 del 25/01/1990, Botti, Rv. 184721), con la conseguenza che quando la Corte di merito abbia dato atto compiutamente dei motivi di appello, il rigetto delle doglianze puo’ essere anche implicito quando sia, come nella specie, ricavabile dalle ragioni in base alle quali il Giudice del merito sia pervenuto al rigetto di altri collegati motivi o richieste.

La ragione di cio’ affonda le radici in un risalente insegnamento di questa Corte, tuttora valido, in base al quale la mancata motivazione del rigetto di un motivo di appello non puo’ importare la nullita’ della sentenza quando il motivo sia manifestamente infondato o, se esaminato, non sarebbe stato in astratto suscettibile di accoglimento. In tal caso l’omessa motivazione non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi, di questione di diritto, all’omissione puo’ porre rimedio la Corte di Cassazione quale giudice di legittimita’ (Sez. 5, n. 1176 del 06/10/1967, dep. 22/02/1968, Caffi,Rv. 106910; Sez. 4, n. 656 del 10/03/1969, Melino, Rv. 111559; Sez. 3, n. 14239 del 21/10/1986, Centoze, Rv. 174656).

6. Anche il secondo motivo di gravame proposto dal (OMISSIS) e’ assolutamente privo di fondamento.

Con esso il ricorrente lamenta, in sostanza, che la telefonata n. 281 del 4 maggio 2007 avesse come interlocutore il ricorrente sostenendo che lo stesso perito avrebbe escluso la riconducibilita’ dell’utenza al (OMISSIS) il quale aveva chiesto l’ingresso di una perizia fonica, richiesta non accolta dai giudici di merito, intesa al riconoscimento vocale del parlatore, di cui alla predetta telefonata ritenuta altamente indiziante, e da cio’ anche il rilievo della mancata assunzione di una prova decisiva.

Sul punto, la Corte di appello ha osservato come l’individuazione del ricorrente quale interlocutore nella suddetta conversazione fosse stata desunta sulla base dei chiarimenti resi in udienza dal tecnico che aveva proceduto alle trascrizioni delle telefonate e dalle dichiarazioni del (OMISSIS), che non ha avuto dubbi sulla esatta individuazione dell’utenza e dell’utente.

Va ricordato che il tribunale, la cui motivazione in parte qua la Corte di appello ha espressamente richiamato, aveva evidenziato (pag. 5 della sentenza di primo grado) come il teste (OMISSIS) avesse con chiarezza riferito che l’attribuzione delle varie conversazioni ai diversi soggetti sottoposti al controllo era stata effettuata sia sulla base della scheda telefonica e del codice Imei intercettato, sia sulla base del riconoscimento della voce da parte degli operanti; il (OMISSIS) ha spiegato di aver intercettato i soggetti, imputati nel presente procedimento, per lungo tempo e di essere dunque assolutamente certo sull’attribuzione delle telefonate ai diversi soggetti; l’individuazione dell’interlocutore della conversazione n. 281 in (OMISSIS)doveva ritenersi, secondo il tribunale, certa anche sulla base di quanto aveva chiaramente dichiarato il (OMISSIS) e lo stesso (OMISSIS), oltre che sulla base dell’ascolto diretto della voce dell’interlocutore della conversazione n. 281, siccome confrontata con quella dell’interlocutore della conversazione n. 217 (pacificamente il (OMISSIS)).

Oltre a cio’, la Corte di appello ha sottolineato che l’identificazione del (OMISSIS) ha trovato conferma dal tenore delle conversazioni precedenti e successive nonche’ dal contenuto delle telefonate non contestate, che e’ apparso univoco e concludente, sicche’ la conversazione del 4 maggio neppure riveste, nell’economia della decisione, una rilevanza decisiva ed escludendo, per questo motivo, l’ingresso della richiesta perizia fonica.

Va ricordato che nella giurisprudenza di questa Corte la nozione di “prova decisiva” e’ collegata, secondo la previsione dell’articolo 606 c.p.p., lettera d), alla prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323), caratteristiche che, nella specie, non si rinvengono.

Percio’ il motivo di ricorso, sotto i due profili con i quali e’ articolato, neppure si confronta pienamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, desumendosi da cio’ la sua manifesta infondatezza.

7. Anche primo motivo del ricorso (OMISSIS) e’ manifestamente infondato.

Il ricorrente reclama il mancato riconoscimento del fatto di lieve entita’ dolendosi dell’illogicita’ della motivazione sul punto, laddove la Corte di appello, con congrua e logica motivazione, ha affermato che il trasporto della droga dall’estero come attivita’ propedeutica all’acquisto di una ben piu’ consistente partita, al di la’ del quantitativo concreto di sostanza importata, non consentisse di sussumere la fattispecie nell’ipotesi attenuata (ora fattispecie autonoma di reato) di cui al cit. Decreto del Presidente della Repubblica, articolo 73, comma 5.

Si tratta di una motivazione, del tutto logica, con la quale il ricorrente non si e’ minimamente confrontato, indugiando sulla questione della modica quantita’ dello stupefacente importato dall’estero, circostanza definita, ai fini del riconoscimento dell’ipotesi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,articolo 73, comma 5, dalla Corte distrettuale del tutto ininfluente, essendo pacifico che la sola modica quantita’ di droga non costituisce di per se’ elemento che legittimi il riconoscimento del fatto di lieve entita’ avendo questa Corte affermato che il fatto di lieve entita’, in materia di sostanze stupefacenti, non puo’ farsi discendere da una sola delle componenti ma deve involgere la vicenda dedotta in tutti i suoi aspetti. La limitata quantita’ e qualita’ dello stupefacente detenuto per uso non personale non legittimano pertanto di per se’ la concessione dell’attenuante in questione se non si accompagnano a “mezzi, modalita’ e circostanze dell’azione” tali da privare il “fatto”, unitariamente inteso, dei suoi connotati di gravita’ (Sez. 3, n. 8525 del 12/08/1993, P.M. in proc. Ruggiu, Rv. 195158).

8. Il ricorso (OMISSIS) – articolato su due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati essendo tra loro connessi – e’ parimenti inammissibile e cio’ preclude (per il capo 31), in mancanza di una valida costituzione del rapporto giuridico processuale, alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata, nella specie, dopo l’emanazione della sentenza impugnata (ex multis, Sez. U, 22/11/2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266).

Secondo il ricorrente, i giudici del merito sarebbero giunti, in punto di qualificazione giuridica del comportamento tenuto dal ricorrente stesso, a conclusioni errate perche’ viziate da una erronea interpretazione della fattispecie giuridica ascritta, avendo la sentenza impugnata omesso una verifica circa l’effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo (primo motivo) ed inoltre la Corte territoriale avrebbe errato, con motivazione manifestamente illogica, nel ritenere che la condotta del ricorrente, sotto un profilo logico-ricostruttivo, non si presterebbe a interpretazioni diverse ed alternative rispetto alla sussistenza del reato contestato (secondo motivo).

Al ricorrente si addebita il reato (capo 31) previsto dal cit. Decreto del Presidente della Repubblica, articolo 73, qualificato come fatto di lieve entita’, in quanto tale (OMISSIS) deteneva illecitamente, al fine di cederlo a terzi, un quantitativo non accertato di cocaina, di cui si disfaceva temporaneamente al fine di evadere il controllo operato nei suoi confronti da personale della polizia locale di Milano, riuscendo successivamente a recuperarlo tramite il (OMISSIS) riacquistandone pertanto la materiale illecita disponibilita’.

La Corte di appello ha osservato come l’univocita’, la concludenza e la pregnanza degli elementi probatori posti a fondamento della declaratoria di responsabilita’ fossero desumibili chiaramente dall’esame delle conversazioni telefoniche dalle quali era emerso che (OMISSIS) era riuscito a liberarsi, poco prima del controllo di polizia, della droga successivamente recuperata dal (OMISSIS), che aveva cosi’ consentito all’amico di rientrarne tempestivamente in possesso.

Non avendo il ricorrente attribuito altra natura alla cosa recuperata per l’amico e comunque non essendo risultato che la stessa fosse cosi’ ben confezionata da non consentirgli di accertare che si trattasse di cocaina, la Corte territoriale ha ritenuto, convalidando il conforme approdo cui era giunto il tribunale, che il ricorrente avesse la consapevolezza che si trattasse di sostanza stupefacente o che, avendo egli provveduto al recupero, avesse comunque accettato il rischio che si trattasse di sostanza stupefacente, versando, quantomeno, in dolo eventuale.

Peraltro, lo stesso ricorrente ammette di essere stato a conoscenza dell’attivita’ illegale del (OMISSIS) (pagina 2 del ricorso per cassazione), pur non avendo egli apportato alcun contributo all’illecita attivita’ di costui, ma la contestazione che lo riguarda non attiene a tale ultimo segmento quanto piuttosto alla limitata attivita’ del recupero della sostanza stupefacente, la cui ripristinata detenzione in capo al (OMISSIS), risolvendosi in un contributo prestato in relazione ad un reato permanente, consente pienamente di ritenere l’ipotesi concorsuale ascritta, posto che proprio la conoscenza dell’attivita’ illegale dell’amico rafforza e rende logica la ricostruzione operata dai giudici di merito, depotenziando invece i rilievi che il ricorrente ha mosso nei confronti della sentenza impugnata.

9. Restano da esaminare il sesto ed il settimo motivo dei ricorsi proposti da (OMISSIS), dall’ (OMISSIS) e dallo (OMISSIS), i quali rispettivamente denunciano l’erronea interpretazione e la mancata applicazione delle attenuanti generiche da comparare, con le contestate aggravanti, in termini di prevalenza o quantomeno di equivalenza, non avendo la Corte di appello tenuto conto di una serie di circostanze favorevoli ai ricorrenti ed indicate nel ricorso.

Con l’ottavo motivo i predetti ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 81 e 133 c.p. sul rilievo della eccessivita’ della pena base e di quella irrogata in aumento per la continuazione in ordine al ricorrente (OMISSIS) e comunque l’eccessivita’ della pena in ordine agli altri ricorrenti.

Tale ultimo motivo e’ inammissibile perche’ generico, avendo i ricorrenti affermato, puramente e semplicemente, che i profili proposti nei motivi di appello non hanno trovato riscontro motivazionale in violazione dei principi costituzionali di cui all’articolo 27 cost., sostenendo che gli elementi enucleati dalla difesa sarebbero stati completamente trascurati sia in ordine alla riduzione della pena base che in ordine al minimo aumento per la continuazione, senza alcuna indicazione dei rilievi che, posti nei confronti della prima sentenza, il giudice di appello avrebbe disatteso e cosi’ impedendo qualsiasi controllo da parte del giudice di legittimita’ sul vizio di motivazione denunciato.

Quanto al sesto ed al settimo motivo, va ricordato che la Corte di appello ha negato la concessione delle attenuanti generiche all’ (OMISSIS) ed al (OMISSIS) sul rilievo che il fatto, cosi’ come accertato, presentasse profili di allarme sociale in ragione degli agganci internazionali dei ricorrenti, con referenti inseriti nel mondo del narcotraffico ad elevati livelli, tanto da riuscire a procurare quantitativi particolarmente ingenti di sostanza con un grado di purezza estremamente elevato dimostrando una non comune capacita’ organizzativa.

Quanto allo (OMISSIS), la Corte territoriale ha ritenuto non concedibili attenuanti generiche in mancanza di ogni elemento apprezzabile, considerato altresi’ che l’imputato non ha manifestato un chiaro segnale di ravvedimento tenuto altresi’ conto anche del comportamento violento tenuto dopo la commissione del reato.

Cio’ posto, i motivi, con i quali i ricorrenti rivendicano la concessione delle circostanze generiche, sono manifestamente infondati in quanto il Giudice d’appello ha congruamente motivato sul punto.

Ve ricordato che questa Corte ha affermato il principio, assolutamente consolidato, secondo il quale, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non e’ necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

10. Il ricorso proposto da (OMISSIS) (capo 33) e’ fondato per quanto si ragione sulla base del primo motivo di gravame che non puo’ ritenersi manifestante infondato.

Percio’, a fronte della non manifesta infondatezza del motivo dedotto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

10.1. Ed infatti la doglianza, con la quale il ricorrente prospetta il vizio motivazionale circa la detenzione della sostanza stupefacente per uso personale, appare non manifestamente infondata anche se cio’ non autorizza necessariamente a ritenere la fondatezza del motivo proposto.

Invero, ai fini dell’inammissibilita’ del ricorso, i motivi devono essere sprovvisti, vuoi perche’ presentati fuori dei casi consentiti o vuoi perche’ ictu oculi infondati, di qualsiasi attitudine a consentire una verifica di fondatezza delle ragioni articolate con il gravame, circostanza che deve essere esclusa nel caso di specie.

10.2. Ne consegue che, sulla base del motivo proposto, il ricorso ha instaurato un valido rapporto giuridico processuale di un nuovo grado di giudizio non affetto da inammissibilita’, il che conduce al vaglio anche ufficioso della presenza di eventuali cause di non punibilita’, ex articolo 129 c.p.p., maturate tra la pronuncia della sentenza impugnata e la definizione del gravame, vaglio interdetto esclusivamente dalla declaratoria di inammissibilita’ (Sez. U, 22/11/2000, n. 32, De Luca, cit.), nella specie non sussistente, con la conseguenza che, non riscontrabili ictu oculi cause di proscioglimento nel merito, il residuo reato, pur considerando il periodo di sospensione, deve ritenersi estinto, essendo nel frattempo maturato il termine massimo di prescrizione.

11. E’ fondato, nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono, anche il ricorso del Procuratore Generale, il quale (per le posizioni riguardano (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) si duole del fatto che la Corte di merito ha respinto l’impugnazione circa la mancata irrogazione della misura di sicurezza della liberta’ vigilata a pena espiata sul rilievo che “la misura delle pene inflitte e le modalita’ con le quali potranno essere eseguite in concreto, sia idonea ad assicurare un opera rieducativa ed un controllo della condotta degli imputati per un periodo di tempo congruo”, non distinguendo, da un lato, la funzione delle misure di sicurezza rispetto alla funzione della pena e risultando, dall’altro, la motivazione contraddittoria ed intrinsecamente illogica perche’, nell’esaminare le singole posizioni degli imputati, non da conto della notevole gravita’ dei delitti commessi e della pericolosita’ sociale di ciascuno di loro, confermando, anche sotto questo specifico profilo, il verdetto di primo grado.

La doglianza e’ fondata.

Avendo le misure di sicurezza una funzione di contenimento della pericolosita’ sociale, in quanto non collegate alla violazione di un precetto ma alla probabilita’ della recidiva (articolo 203 c.p.), la Corte di appello avrebbe dovuto escluderne l’irrogazione solo in difetto dei presupposti per la loro applicazione o, trattandosi, nella specie, di una misura di sicurezza facoltativa, con congrua e logica motivazione, nel caso specifico non riscontrabile.

Va ricordato che – prima della riforma attuata con l’entrata in vigore della Legge 10 ottobre 1986, n. 663, articolo 31, abrogativo di tutte le ipotesi di pericolosita’ sociale presunta – il codice del 1930 distingueva le ipotesi di applicazione della liberta’ vigilata previo accertamento della pericolosita’ (applicazione facoltativa) dalle ipotesi di applicazione automatica e obbligatoria (articolo 230 c.p.) perche’ la pericolosita’ sociale doveva ritenersi, nelle ipotesi espressamente considerate, presunta.

In particolare la Legge n. 663 del 1983, articolo 31, al comma 1, ha abrogato l’articolo 204 c.p. che disciplinava la c.d. pericolosita’ presunta e, al comma 2, ha stabilito che “Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto e’ persona socialmente pericolosa”.

Non essendo possibile affermare che, a seguito della Legge n. 663 del 1986, articolo 31, si sia prodotta l’abrogazione implicita dell’articolo 230 c.p., la distinzione ha perso la sua originaria rilevanza perche’ ora e’ sempre necessario, prima dell’applicazione della misura di sicurezza della liberta’ vigilata ed in entrambe le ipotesi (facoltativa o obbligatoria), l’accertamento della pericolosita’ sociale del condannato sia da parte del giudice della cognizione che ordina la misura, che da parte del magistrato di sorveglianza al momento della sua applicazione.

Devono tuttavia ritenersi modificate le prospettive ed i rapporti intercorrenti tra la liberta’ vigilata facoltativa e quella obbligatoria, dovendosi necessariamente mantenere una distinzione di campo tra esse, nel senso cioe’ che, accertata la pericolosita’ sociale e ad altre condizioni esatte, il giudice, nei casi previsti dall’articolo 230 c.p. deve applicare la misura di sicurezza, mentre nei casi previsti dall’articolo 229 c.p., pure in presenza della pericolosita’ e delle altre condizioni, puo’ o meno applicarla.

Cio’ tuttavia non implica che il giudice, nei casi di misura di sicurezza facoltativa, possa decidere, in presenza di un’accertata pericolosita’ sociale e dei limiti di pena edittali integrati, se applicare o meno la misura di sicurezza senza adeguatamente motivare sulle ragioni per la quali l’attualita’ della pericolosita’ sociale escluda l’irrogazione della liberta’ vigilata in quanto, in siffatti casi, la discrezionalita’ giudiziale non e’ assoluta, ne’ illimitata ma e’ comunque subordinata e percio’ vincolata all’accertamento dei presupposti di legge ed all’obbligo di motivazione.

Nel caso di specie, la Corte di appello, pur non avendo implicitamente escluso la pericolosita’ sociale, ha compiuto una valutazione prognostica (quella cioe’ di ritenere che la pena potesse esercitare un effetto di contenimento della pericolosita’ sociale) che non le competeva perche’ siffatta incombenza, attesa la diversita’ funzionale e strutturale tra pena e misura di sicurezza, doveva essere espletata, a pena detentiva espiata, dal magistrato di sorveglianza, laddove era invece in relazione allo spessore della pericolosita’ e quindi al grado di pericolosita’ manifestato da ciascun soggetto, che va pertanto individualizzato, ed al principio di proporzionalita’ (dovendo, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata delle misure di sicurezza, l’applicazione della liberta’ vigilata c.d. facoltativa essere proporzionata al significato del fatto commesso e al significato di quelli presumibilmente verificabili) che la Corte avrebbe dovuto motivare, nel caso di specie ed in relazione alle singole posizioni attinte dal gravame del pubblico ministero, circa l’applicazione o meno della misura di sicurezza della liberta’ vigilata.

Ne consegue che in parte qua la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame sul punto ed il giudice del rinvio, rinnovata la valutazione circa la pericolosita’ sociale di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), si atterra’, nell’applicare o meno la misura della liberta’ vigilata, ai principi di diritto in precedenza esposti.

12. Alla declaratoria di inammissibilita’ dei rimanenti ricorsi segue la condanna alle spese processuali.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti del (OMISSIS) perche’ il reato a lui ascritto e’ estinto per prescrizione e con rinvio, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Dichiara inammissibili i ricorsi rimanenti e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

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