caduta massi

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 28 luglio 2014, n. 17095

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30191/2008 proposto da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS) in persona del Direttore Centrale Legale e Contenzioso, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio (OMISSIS) in ROMA il 11/11/2008, rep. n. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1293/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 25/09/2008, R.G.N. 345/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (OMISSIS) cito’ in giudizio l'(OMISSIS) davanti al Tribunale di Verbania, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni subiti dalla vettura di sua proprieta’, la quale era rimasta schiacciata da un masso rotolato sulla sede stradale mentre si trovava in sosta ai margini della strada statale n. (OMISSIS), in localita’ (OMISSIS).
Si costitui’ in giudizio l'(OMISSIS), chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa con prova per documenti, il Tribunale rigetto’ la domanda.
2. La pronuncia e’ stata appellata dal (OMISSIS) e la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 25 settembre 2008, ha riformato la decisione di primo grado, ha dichiarato l'(OMISSIS) responsabile dell’evento dannoso e l’ha condannata al risarcimento nella misura di euro 5.954,23, nonche’ al pagamento delle spese del doppio grado.
Ha osservato la Corte territoriale che nella specie doveva trovare applicazione l’articolo 2051 c.c., trattandosi di evento verificatosi su una strada pubblica e non avendo rilievo il fatto che la vettura del (OMISSIS) fosse in sosta. Poiche’ la strada e’ costituita, secondo la Corte d’appello, “non solo dal suo sedime, e da tutte le sue pertinenze, ma dallo stesso tracciato”, l’area del sinistro, costituita da uno slargo davanti ad un’abitazione, non poteva che rientrare nel concetto di strada. L’ente convenuto, quindi, avrebbe dovuto dimostrare, per essere esentato da responsabilita’, l’esistenza del caso fortuito; impresa definita “improba”, perche’ il (OMISSIS) aveva parcheggiato in uno spazio nel quale era possibile la caduta massi, tanto che il pericolo era segnalato. Trattandosi, percio’, di un evento non certo imprevedibile, l'(OMISSIS) avrebbe dovuto realizzare le necessarie opere di contenimento, dovendo, in difetto, essere ritenuto responsabile.
La Corte d’appello, poi, ha riconosciuto che l’ente sarebbe stato da ritenere responsabile del fatto dannoso anche in caso di applicazione dell’articolo 2043 c.c., “perche’ la colpa del custode e’ positivamente comprovata dall’inidoneita’ dei mezzi predisposti (il muro di contenimento) ad evitare fatti del genere di quello verificatosi”.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Torino propone ricorso l'(OMISSIS), con atto affidato a quattro motivi.
Il (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2051 c.c., nonche’ del principio degli articoli 14, 24, 30 e 31 C.d.S..
Rileva la societa’ ricorrente che la sentenza non avrebbe considerato che, secondo i citati articoli del codice della strada, l’onere di realizzazione delle opere necessarie a proteggere la sede stradale – e in particolare le ripe – va posto a carico dei proprietari delle aree limitrofe. Nel caso specifico, il masso e’ caduto da una roccia sovrastante la parete rocciosa da un’altezza di circa 300 metri, il che esclude la sussistenza di quel potere fisico sulla cosa che costituisce il fondamento del potere di custodia di cui all’articolo 2051 del codice.
1.1. Il motivo non e’ fondato.
Alla base delle censure ivi contenute, infatti, sta l’affermazione secondo cui, poiche’ l’obbligo di manutenzione delle ripe sovrastanti o sottostanti rispetto alla sede stradale spetta ai proprietari delle medesime ai sensi degli invocati articoli del codice della strada, cio’ determinerebbe, eo ipso, il venir meno della responsabilita’ dell'(OMISSIS) odierno ricorrente.
Le argomentazioni del ricorso, apparentemente suggestive, sono in realta’ prive di fondamento, alla luce di quanto gia’ affermato da questa Corte nella sentenza 11 novembre 2011, n. 23562, che l’odierno Collegio integralmente condivide.
In quella pronuncia, dopo aver richiamato gli orientamenti di fondo sull’applicazione dell’articolo 2051 c.c., relativamente alla custodia delle strade, si e’ detto che, “essendo funzione primaria dell’ente proprietario della strada quella di garantire la sicurezza della circolazione (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 14) e spettando all'(OMISSIS), tra l’altro, il compito di adottare i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade e sulle autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali essa esercita i diritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario (Decreto Legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, articolo 2), poco importa, in questa sede, stabilire su chi dovesse, in definitiva, gravare il costo economico del risanamento delle sponde laterali, costo del quale segnatamente si occupano il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 30 e 31”. Cio’ in quanto “l’Ente non poteva consentire la circolazione su un tratto di strada di cui aveva la custodia, senza adottare – o assicurarsi che venissero da altri adottati – i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti e conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio. Tale prospettiva disvela l’assoluta inconsistenza dell’assunto secondo cui, una volta riconosciuta la concorrente responsabilita’ del titolare del diritto dominicale sul fondo interessato dal fenomeno franoso, l'(OMISSIS) doveva essere mandata assolta dalle istanze attrici”. Ed infatti “l’inerzia del proprietario nella realizzazione degli interventi idonei a bonificare il terreno adiacente alla strada non elimina di certo quella del proprietario o del concessionario dell’area su cui i massi rocciosi erano, ineluttabilmente, destinati a cadere – e caddero infatti – mettendo a repentaglio quella sicurezza della circolazione che, come teste’ specificato, costituisce uno dei compiti primari dell'(OMISSIS)”.
Si tratta, com’e’ evidente, di una pronuncia che si attaglia perfettamente all’odierna fattispecie e che dimostra l’infondatezza del motivo in esame; ne’ puo’ in alcun modo sostenersi l’ipotesi del caso fortuito, poiche’ – come la Corte d’appello ha correttamente posto in evidenza, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede – la presenza della segnalazione di pericolo, unitamente all’esistenza di un muro di contenimento, dimostra che la caduta dei massi era evento assolutamente prevedibile, che l’ente oggi ricorrente aveva il dovere di fare tutto il possibile per impedire (v., in argomento, anche la sentenza 28 settembre 2012, n. 16542).
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., nonche’ illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione.
Secondo la ricorrente non sarebbe ravvisabile, nella specie, alcuna colpa in capo all'(OMISSIS). In base all’articolo 2043 c.c., infatti, non e’ sufficiente affermare che l’evento, cioe’ la caduta del masso, fosse prevedibile ed evitabile, ma occorre anche provare l’esistenza dell’insidia non visibile e non prevedibile; e su questo punto la sentenza sarebbe del tutto carente, per non dire affatto mancante.
2.1. L’esame di questo motivo e’ assorbito dalla decisione di rigetto di quello precedente. La Corte d’appello, infatti, ha correttamente richiamato, in relazione alla caduta dei massi sulla strada, l’obbligo di custodia gravante sull'(OMISSIS), sicche’ e’ evidente che non avrebbe alcun senso occuparsi dei profili della possibile colpa ai sensi dell’articolo 2043 c.c., poiche’ la responsabilita’ e’ regolata dall’articolo 2051 c.c., i cui presupposti, anche in termini di onere della prova, sono completamente diversi (sul punto v., tra le altre, la sentenza 20 gennaio 2014, n. 999).
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione del principio che vieta al giudice di fare ricorso alla propria scienza privata.
La costante giurisprudenza riconosce che il ricorso alle nozioni di comune esperienza e’ un fatto eccezionale, che implica una deroga al principio dispositivo. La Corte d’appello – rilevando che la caduta di un masso di grandi proporzioni e’, in montagna, un fatto tutt’altro che eccezionale ed imprevedibile – avrebbe invocato il concetto al di fuori delle ipotesi consentite, poiche’ calcolare la possibile traiettoria di un masso non costituisce una circostanza rientrante nelle nozioni di comune esperienza.
4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Nel corso dell’istruttoria era stata svolta anche una c.t.u., le cui conclusioni non sono state tenute in considerazione dalla Corte d’appello. In particolare, accertata l’esistenza di un muro paramassi in quel tratto di strada, il c.t.u. aveva concluso che il masso caduto sulla strada faceva parte di un blocco ben piu’ grande interessato dal crollo; e, nella specie, aveva seguito un percorso di caduta particolare, diverso rispetto agli altri. In tale circostanza l'(OMISSIS) aveva sottolineato la configurabilita’ del caso fortuito, con conseguente sussistenza della prova liberatoria ai sensi dell’articolo 2051 del codice.
5. Il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente in considerazione della affinita’ dei problemi in essi posti, sono entrambi privi di fondamento.
Essi, infatti, contengono considerazioni attinenti la valutazione delle prove e si risolvono, al di la’ dalle formali contestazioni, in un evidente tentativo di ottenere da questa Corte un nuovo e non consentito esame del merito.
D’altra parte, la Corte d’appello ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento con motivazione adeguata e priva di vizi logici, sicche’ non e’ prospettabile alcuna censura di vizio di motivazione.
6. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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