Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 13 luglio 2015, n. 29883
Ritenuto in fatto
1. P.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di MILANO emessa in data 8/07/2014, depositata in data 3/10/2014, con cui, in parziale riforma della sentenza emessa in data 20/12/2013 dal GUP del Tribunale di MILANO, il medesimo veniva assolto dal reato sub 3) della rubrica (artt. 600 ter, comma primo e 600 sexies, comma secondo, cod. pen., commesso in data 25/06/2012), rideterminando conseguentemente la pena inflitta in anni 5, mesi 10 e gg. 20 di reclusione, confermando nel resto l’appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di violenza sessuale aggravata e corruzione di minorenne continuata, in esso assorbito il reato di atti sessuali con minorenni (capo 1), prostituzione minorile aggravata (capo 2), detenzione di materiale pornografico (capo 4), pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico continuata (capo 5), commessi secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio evidenziate nei singoli capi di imputazione (reati sub 1) e 2), commessi dal 1 gennaio 2006 al 25 febbraio 2007; sub 4) e 5), fino al 6 dicembre 2012).
2. Con il ricorso per cassazione, proposto dal difensore fiduciario cassazionista del ricorrente, vengono dedotti nove motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. Att. Cod. Proc. Pen..
2.1. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. c) ed e), Cod. Proc. Pen., in relazione all’art. 125, comma terzo, cod. proc. pen. e 111, comma sesto, Cost. quanto alla fattispecie ex art. 600 bis cod. pen.. In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per aver i giudici di appello omesso di motivare sulle doglianze mosse dalla difesa nell’atto di appello quanto alla configurabilità del delitto di prostituzione minorile; in particolare, la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’induzione alla prostituzione del minore si identifica in qualsiasi condotta idonea a vincere le resistenze di ordine morale che trattengono la vittima dal prostituirsi; non sarebbe stata data risposta, invece ad alcune doglianze specificamente mosse in sede di atto di appello (concreta idoneità della condotta ad influire sul processo volitivo della minore, determinandola o persuadendola a compiere atti sessuali; qualificazione giuridica del fatto, in quanto era stata evidenziata la necessità che il fatto venisse assorbito in quello di cui all’art. 609 bis cod. pen.); i giudici di appello non avrebbero dato conto nella motivazione di dette doglianze, così venendo meno all’onere motivazionale imposto dalla legge ed interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, atteso che, l’assenza di qualsivoglia riflessione in ordine alla fondatezza delle censure alla sentenza di primo grado sarebbe ancora più grave laddove si consideri che già il primo giudice aveva motivato assai sinteticamente sul punto (richiamando il contenuto di un filmato in cui il ricorrente per ottenere i favori sessuali offriva una moneta alla bambina, facendole così capire che le prestazioni sessuali potessero essere ricompensate con denaro od altra utilità), donde non potrebbe nemmeno ritenersi applicabile il principio della c.d. motivazione per relationem, in quanto le questioni di diritto riproposte nei motivi di appello non sarebbero state esaminate dal primo giudice.
2.2. Deduce il ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), Cod. Proc. Pen., in relazione all’art. 600 bis cod. pen..
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per aver i giudici di appello confermato la responsabilità penale del ricorrente per il delitto di induzione alla prostituzione minorile aggravata in relazione ad una condotta in cui questi assume la veste di fruitore, ossia di cliente, della prestazione sessuale della minorenne essendo parte del rapporto sessuale con essa intrattenuto, e non la diversa qualifica di terzo fruitore della prestazione sessuale cui la minorenne è stata indotta da diverso agente persuasore, unico che invero può rispondere del delitto in esame; nessun elemento vi sarebbe in atti idoneo a dimostrare che il ricorrente abbia indotto la minore a concedere il proprio corpo per pratiche sessuali da tenere con soggetti terzi; quanto ritenuto, dunque, dal giudice d’appello colliderebbe con quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 16207/2014, avendo infatti il Supremo Collegio escluso che possa rispondere del reato in esame l’induttore che sia parte unica del rapporto sessuale.
2.3. Deduce il ricorrente, con il terzo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), Cod. Proc. Pen., in relazione all’art. 600 bis cod. pen..
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per aver i giudici di appello ritenuto configurabile il delitto di induzione alla prostituzione minorile in difetto di elementi a sostegno della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato; in particolare, i fatti riguarderebbero una dazione di denaro avvenuta successivamente all’espletamento dell’atto sessuale, essendo rimasto indimostrato che il ricorrente avesse promesso la ricompensa economica alla minore prima di ottenerne la disponibilità all’atto sessuale; nessuna condotta agevolatrice in ordine alla disponibilità al compimento degli atti sessuali egli avrebbe posto in essere, non essendovene alcuna necessità in quanto già ottenuti; la dazione economica successiva, dunque, sarebbe irrilevante rispetto alla determinazione della minorenne al compimento degli atti sessuali; ai fini della configurabilità di tale delitto, infatti, è necessario che le condotte persuasive non possono non essere che precedenti rispetto all’espletamento dell’atto sessuale, e nessuna prova in tal senso vi sarebbe in atti; in altri termini, dalla visione del filmato emergerebbe solo la dazione di monete alla minore, ma non è risulta che tale dazione abbia indotto la minore a prostituirsi non essendovi prova che detta dazione sia seguita ad una promessa in tal senso formulata dal ricorrente per convincere la minore al compimento dell’atto sessuale.
2.4. Deduce il ricorrente, con il quarto motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), Cod. Proc. Pen., in relazione all’art. 600 quater cod. pen..
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per aver i giudici di appello ritenuto erroneamente configurabile il delitto di detenzione di materiale pedopornografico; in particolare, avendo ritenuto la Corte d’appello assente qualsiasi dubbio sulla minore età della persona offesa (e, sul punto, non vi sarebbe alcuna presa di posizione in ordine alle doglianze difensive di cui ai motivi di appello nelle quali si contestava la sussistenza del pericolo di diffusione delle immagini in contestazione e, quindi, la stessa sussistenza del reato) nonché per aver ritenuto configurabile il delitto in esame nonostante fosse stato lo stesso ricorrente ad aver realizzato il materiale pedopomografico; quest’ultimo, dunque, non potrebbe rispondere del reato in esame, in quanto tale norma non annovera tra i soggetti attivi coloro che hanno prodotto il materiale, in quanto, in relazione agli stessi, la detenzione costituisce post factum non punibile, come già affermato da questa Corte.
2.5. Deduce il ricorrente, con il quinto motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. c) ed e), Cod. Proc. Pen., in relazione all’art. 600 quater cod. pen..
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per aver i giudici di appello omesso di motivare circa le doglianze espresse con i motivi di appello con le quali si contestava la sussistenza del pericolo di diffusione delle immagini in contestazione e, quindi, la stessa sussistenza del reato; i giudici territoriali avrebbero ritenuto infondate tali doglianze osservando come nella relazione del c.t. del PM a pag. 92 fosse contenuta la sostituzione del volto maschile con il proprio e i volti femminili con quelli di soggetti di sesso femminile “anche sicuramente minori”; la Corte sarebbe incorsa in errore, riguardando le immagini cui si riferisce il c.t. del PM una imputazione diversa da quella contestata al ricorrente, in particolare dovendosi discutere invece di una sola immagine raffigurante due minorenni nude che si toccano i genitali; la Corte, commettendo tale errore di individuazione, avrebbe lasciato irrisolta la doglianza difensiva in ordine alla minore età dei soggetti femminili raffigurati nell’immagine contestata che il c.t. del PM definirebbe solo “verosimilmente minori di anni 18”, non potendo esprimersi in termini di certezza come invece con riferimento alle immagini di cui al capo 5) di imputazione; si tratterebbe, peraltro, di motivi dotati del carattere della decisività su cui la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi, essendo evidente che la dimostrazione della maggiore età dei soggetti raffigurati nell’immagine contestata costituisce il presupposto per la configurabilità dell’illecito penale, dovendo il giudice di legittimità al fine della valutazione di tale decisività esaminare il contenuto dell’atto di appello; infine, la Corte territoriale non motiverebbe affatto sull’impossibilità di ritenere assorbito il reato in esame in quello di cui all’art. 600 ter cod. pen., con conseguente ed ulteriore vizio di omessa motivazione sul punto.
2.6. Deduce il ricorrente, con il sesto motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), Cod. Proc. Pen., in relazione all’art. 609 bis, comma terzo, cod. pen..
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per aver i giudici di appello negato ingiustificatamente l’attenuante della minima entità del fatto; la decisione di diniego si baserebbe, erroneamente, sulla minore età della persona offesa, evidenziando la Corte territoriale elementi quali la diminuita capacità di resistere della minore e le conseguenze psicologiche derivanti per la vittima in età evolutiva; detta valutazione sarebbe frutto inoltre di travisamento probatorio, in quanto i giudici avrebbero desunto la dimostrazione di particolare intensità del dolo come la sussistenza di gravi conseguenze psicologiche in capo alla minore travisando il significato delle immagini cui viene fatto riferimento; gli elementi in atti escluderebbero, secondo il ricorrente, da un lato, qualsiasi violenza carnale del ricorrente nei confronti della minore; dall’altro, le attenzioni deviate del ricorrente non si sarebbero mai tradotte in atti di intimorimento o di umiliazione, tant’è che la minore, come emergente dalle immagini, dopo aver subito le attenzioni sessuali del ricorrente sarebbe rimasta a giocare al suo fianco senza manifestare alcun senso di angoscia, così testimoniando come la minore trascorresse anche momenti di assoluta normalità in compagnia del ricorrente; inoltre, il ricorrente, nei casi in cui la persona offesa manifestava segnali di fastidio, prontamente desisteva dai suoi propositi, come risulterebbe a pag. 57 della relazione tecnica; nessuna dimostrazione di conseguenze negative sullo sviluppo psicofisico della persona offesa sarebbe emersa dagli atti, tenuto conto che le stesse non possono essere presunte e che vi sarebbe un principio di prova contraria ove si considerino i momenti di serenità vissuti dalla p.o. in compagnia del ricorrente; le condotte del ricorrente, in definitiva, denoterebbero modesta intrusività e i toccamenti sarebbero sempre avvenuti al di sopra dei vestiti.
2.7. Deduce il ricorrente, con il settimo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), Cod. Proc. Pen., in relazione all’art. 62 bis, cod. pen..
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per aver i giudici di appello negato ingiustificatamente il riconoscimento delle attenuanti generiche; le due circostanze valorizzate dalla Corte territoriale (gravità del fatto; assenza di segni di comprensione del disvalore della propria condotta da parte del ricorrente) non sarebbero idonee a giustificare il diniego, atteso che, quanto alla gravità del fatto, v’è giurisprudenza di questa Corte che ritiene che la gravità da sola non giustifichi il diniego e, dall’altro, che i giudici avrebbero omesso di valutare una serie di circostanze di rilievo tali da giustificare un trattamento sanzionatorio più favorevole (ammissione dell’addebito sin da”udienza di convalida dell’arresto; incensuratezza del ricorrente, alla prima esperienza carceraria; profondo turbamento e pentimento del ricorrente che ha tentato di suicidarsi in carcere l’11/10/2012); ci si troverebbe, dunque, di fronte ad un soggetto dalla sfera sessuale problematica, ma non di un soggetto dalla personalità allarmante e preoccupante, come dimostrato dalle stesse dichiarazioni delle nipoti, vittime delle sue attenzioni sessuali.
2.8. Deduce il ricorrente, con l’ottavo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), Cod. Proc. Pen., in relazione all’art. 81, cod. pen..
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per aver i giudici di appello aumentato ingiustificatamente la pena a titolo di continuazione, basandosi su un giudizio di mera congruità; diversamente, i giudici di appello avrebbero dovuto motivare dettagliatamente le ragioni che hanno determinato gli aumenti, al fine di consentire il controllo del proprio potere determinativo.
2.9. Deduce il ricorrente, con il nono motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b), Cod. Proc. Pen., in relazione agli artt. 74 ed 81, cod. proc. pen..
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per aver i giudici di appello respinto erroneamente la richiesta di esclusione delle parti civili P.M. e F. ; i giudici di appello avrebbero motivato tale rigetto in base all’assunto che le stesse, nell’ipotesi accusatoria, sarebbero state vittime di riprese fotografiche con cui il ricorrente si procurava immagini di minori che utilizzava per le sue rielaborazioni grafiche; detta motivazione sarebbe per il ricorrente meramente apparente, in quanto la Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alle doglianze difensive con cui si insisteva sull’impossibilità di individuare un fatto – reato ascritto al ricorrente in ordine al quale le due ragazze potessero dirsi danneggiate; in astratto, si sostiene, solo ipotizzando che le due ragazze costituissero le immagini femminili di cui al capo 5) della rubrica potrebbero dirsi danneggiate dal reato; tuttavia, non essendovi alcun elemento di prova in tal senso, non sarebbero state legittimate a costituirsi parti civili, in quanto le due ragazze sarebbero semplicemente state oggetto di riprese fotografiche non riutilizzate dal ricorrente nelle sue rielaborazioni grafiche, né avendo dette immagini carattere pornografico né essendo state utilizzate per la produzione di materiale pedopornografico virtuale.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
4. Ed invero, seguendo l’ordine sistematico imposto dalla struttura dell’impugnazione di legittimità, devono essere esaminati i primi tre motivi di ricorso con cui vengono svolte censure relative alla configurabilità del delitto di cui all’art. 600 bis cod. pen., motivi che, attesa l’omogeneità dei profili di doglianza svolti, meritano una trattazione congiunta.
Va subito premesso che il primo motivo, per le ragioni che verranno infra esplicitate può essere ritenuto assorbito a seguito dell’accoglimento del secondo motivo. Ed infatti, con tale motivo il ricorrente si duole del giudizio di condanna della Corte territoriale per il delitto di cui all’art. 600 bis cod. pen., nonostante egli sia il fruitore della prestazione sessuale che avrebbe asseritamente indotto mediante la corresponsione della somma alla minore.
È pacifico, alla luce del recente arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite, che la condotta per come contestata al ricorrente, rientri nel campo di applicazione dell’art. 600 bis, comma secondo, cod. pen. nella formulazione ante vigente alle modifiche introdotte dalla legge n. 172 del 2012. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, componendo un contrasto giurisprudenziale venutosi a formare in seno alla giurisprudenza di legittimità, hanno chiarito che la condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma secondo e non al comma primo dell’art. 600-bis cod. pen. (Sez. U, n. 16207 del 19/12/2013 – dep. 14/04/2014, S, Rv. 258757). Le stesse Sezioni Unite, peraltro, hanno precisato che la diversa condotta di induzione alla prostituzione minorile, di cui al comma primo dello stesso articolo, può riguardare anche l’attività di mercimonio esercitata nei confronti di un solo soggetto, purché terzo rispetto all’induttore.
La Corte d’appello, nel confermare il giudizio di condanna del ricorrente per il reato di cui al comma primo dell’art. 600 bis, cod. pen., motivano richiamandosi ad una giurisprudenza di questa Corte da ritenersi ormai superata alla luce della richiamata decisione delle Sezioni Unite; ne discende, pertanto, la riqualificazione giuridica del fatto contestato al capo 2) nell’ipotesi di cui al comma secondo dell’art. 600 bis cod. pen., rientrando nei poteri di cognizione officiosa di questa Corte la corretta qualificazione giuridica del fatto anche nel caso di ricorso proposto dal solo imputato (giurisprudenza costante; v., tra le tante: Sez. 2, n. 3211 del 20/12/2013 – dep. 23/01/2014, Racic Cardazzi e altro, Rv. 258538; Sez. 2, n. 39841 del 22/05/2009 – dep. 13/10/2009, Castellano, Rv. 245236).
Il terzo motivo è, invece, infondato. Secondo il ricorrente è necessario, ai fini della configurabilità del delitto (ovviamente nei termini dell’intervenuta riqualificazione) che le condotte persuasive debbano essere precedenti rispetto all’espletamento dell’atto sessuale, e nessuna prova in tal senso vi sarebbe in atti; in altri termini, dalla visione del filmato emergerebbe solo la dazione di monete alla minore, ma non risulta che tale dazione abbia indotto la minore a prostituirsi, non essendovi prova che detta dazione sia seguita ad una promessa in tal senso formulata dal ricorrente per convincere la minore al compimento dell’atto sessuale. La prova dell’avvenuta induzione viene tratta dalla Corte d’appello sulla base dell’analisi dei fotogrammi sequestrati attraverso la consulenza tecnica informatica di cui riporta le pagine (37 e 91), emergendo dalla visione di tali fotogrammi, secondo quanto risulta dalla sentenza di primo grado (la cui motivazione, unitamente a quella d’appello, si salda con quella d’appello, formando un unico complesso motivazionale; v., tra le tante: Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 – dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615) la condotta dell’imputato che pretende dei baci dalla minore ricompensando tale atto sessuale con monete.
Le deduzioni difensive, dunque, finalizzate a prospettare vizi di presunta violazione di legge e motivazionali, in realtà incidono sul piano della ricostruzione storica del fatto, risolvendosi nella manifestazione di un dissenso sul risultato di tale operazione ricostruttiva nonché sul risultato della valutazione del compendio probatorio operato dai giudici di appello, operazione che, com’è noto, è del tutto inibita in questa sede di legittimità.
Non deve, infatti, essere dimenticato che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretti da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l’indagine sull’attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 – dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961). Controllo che, nel caso in esame, la sentenza impugnata supera agevolmente.
5. Devono, quindi, essere esaminati congiuntamente il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente muove censure all’impugnata sentenza per aver ritenuto configurabile la Corte d’appello il delitto di cui all’art. 600-quater cod. pen., quanto all’assenza di dubbi sulla minore età della persona offesa e nonostante fosse stato lo stesso ricorrente ad aver realizzato il materiale pedopornografico (capo 4); non vi sarebbe certezza, si sostiene in ricorso, sulla minore età dell’immagine raffigurante le due minorenni nude che si toccano i genitali.
Sul punto, la Corte territoriale motiva a pag. 5, rilevando come non vi fosse dubbio sulla minore età della p.o. anche in considerazione delle stesse ammissioni da parte del ricorrente, il quale aveva dichiarato che le foto stampate raffigurano bambine bielorusse che avevano ospitato per mandare le foto ai genitori e che erano bambine sui dieci anni e che, ancora, egli utilizzava le foto di famiglia per rielaborare le foto e che la nipote di Pescara poteva avere 16 anni.
Ritiene sul punto il Collegio che sia condivisibile solo quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, laddove il delitto in questione deve ritenersi assorbito nell’art. 600-ter, cod. pen.; ed infatti, pacifico è nella giurisprudenza di questa Corte che non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico ed il reato di pornografia minorile, dovendo applicarsi, in virtù della clausola di riserva di cui all’art. 600-quater cod. pen., la più grave fattispecie di cui all’art. 600-ter cod. pen., rispetto alla quale la detenzione costituisce, quindi, un “post factum” non punibile (Sez. 3, n. 2011 del 22/10/2014 – dep. 16/01/2015, B, Rv. 261597; Sez. 3, n. 1814 del 20/11/2007 – dep. 14/01/2008, Marchionni, Rv. 238567).
Le censure, invece, relative al presunto errore di motivazione della Corte d’appello, difettano di autosufficienza, essendosi limitato il ricorrente ad asserire che il riferimento riguarderebbe soggetti ed immagini diverse, senza tuttavia specificare da dove tale diversità dovrebbe rilevarsi, né indicare a quali diverse pagine delle consulenza tecnica, rispetto a quelle indicate nella motivazione della Corte d’appello (pag. 92), si dovrebbe fare riferimento. Sul punto, va qui infatti ricordato che la condizione della specifica indicazione degli “altri atti del processo”, con riferimento ai quali, l’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso, l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. e), e 591 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014 – dep. 16/10/2014, Sisti, Rv. 260994).
Quanto, poi, alla censura di omessa motivazione perché difetterebbe nella decisione della Corte d’appello qualsiasi argomento idoneo a confutare la doglianza difensiva secondo cui difetterebbe nel caso in esame il pericolo concreto di diffusività delle immagini, trattasi all’evidenza di omissione inidonea ad inficiare l’impugnata sentenza, attesa l’evidente inammissibilità del motivo. Ed infatti, non v’è dubbio nella giurisprudenza di questa Corte che il reato di detenzione di materiale pedopornografico non richiede, ai fini della sua configurabilità, un concreto pericolo di diffusione del predetto materiale, essendo sufficiente la mera consapevole detenzione del medesimo (v., tra le tante: Sez. 3, n. 43246 del 11/11/2010 – dep. 06/12/2010, III, Rv. 248761). L’inammissibilità, dunque, della censura difensiva, rende irrilevante il silenzio della Corte sul motivo, atteso che il mancato esame da parte del giudice di appello di una questione inammissibile o manifestamente infondata non inficia di nullità la sentenza di secondo grado.
6. Proseguendo con l’esame dei motivi, può procedersi all’esame del sesto motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento dell’attenuante della minore gravità ex art. 600 bis, comma terzo, cod. pen., atteso che gli elementi valorizzati dalla Corte d’appello sarebbero inidonei a giustificarne il diniego.
La Corte d’appello, sul punto, motiva alle pagg. 4/5, evidenziando la particolare gravità del fatto, la diminuita capacità di resistenza della minore proveniente da Chernobyl nonché la reiterazione degli abusi sessuali, oltre al fastidio manifestato da parte della minore reiteratamente rispetto agli approcci sessuali del ricorrente.
Anche tale motivo è infondato.
Ed infatti, la gravità del reato è sicuramente un elemento valutabile ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen. (v., ad esempio: Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014 – dep. 18/07/2014, C, Rv. 260289); altro elemento valorizzato dalla Corte territoriale è la reiterazione degli abusi, anch’esso elemento valutabile al fine di escludere la sussumibilità del fatto nell’ipotesi attenuata (Sez. 3, n. 24250 del 13/05/2010 – dep. 24/06/2010, D. e altri, Rv. 247286); a ciò, ancora, si aggiungano le valutazioni circa le situazioni di fastidio della minore che, alla luce di una valutazione globale del fatto, conducono correttamente i giudici di merito ad escludere la configurabilità dell’ipotesi attenuata (v., in via interpretativa, tra le tante: Sez. 3, n. 5002 del 07/11/2006 – dep. 07/02/2007, Mangiapane e altro, Rv. 235648).
7. Non miglior sorte merita il settimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente svolge censure afferenti il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che, si sostiene, gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale non sarebbero idonei a giustificarne il diniego.
Sul punto, la Corte d’appello (v. pag. 6), motiva il diniego delle attenuanti generiche basando il giudizio sulla gravità dei fatti, sulla circostanza che si fosse trattato di plurime condotte e sull’intensità del dolo desunta dalla preordinazione degli atti sessuali in danno della minore che venivano preparati con attenzione alle riprese filmate, disconoscendo la rilevanza degli elementi invece valorizzati dalla difesa del ricorrente, già valutati peraltro dal primo giudice per la determinazione della pena. Deve, in relazione a tale motivo di doglianza, essere ricordato che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010 – dep. 23/11/2010, Straface, Rv. 248737). Nel caso in esame, i giudici esplicitano le ragioni per cui ritengono prevalenti alcuni elementi negativi, escludendo la rilevanza di quelli di segno favorevole rappresentati dal ricorrente. Operazione, questa, del tutto lecita e conforme ai principi più volte affermati da questa Corte secondo cui ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (v., tra le tante: Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011 – dep. 01/02/2011, Sermone e altri, Rv. 249163).
8. Quanto, ancora, all’ottavo motivo di ricorso, con cui si svolgono censure afferenti la violazione dell’art. 81 cpv, cod. pen., sostenendo che l’aumento per la continuazione sarebbe ingiustificato, non avendo i giudici del merito nemmeno specificato le ragioni degli aumenti a titolo di continuazione, deve qui rilevarsi, al fine di far emergere l’infondatezza del motivo, che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l’obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena relativi ai reati satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (v., da ultimo: Sez. 2, n. 4707 del 21/11/2014 – dep. 02/02/2015, Di Palma e altro, Rv. 262313).
9. Resta, infine, da esaminare il nono ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente svolge censure afferenti la violazione degli artt. 74 ed 81 cod. proc. pen., censurando la motivazione circa il diniego dell’esclusione delle parti civili P.M. e F. .
La Corte d’appello motiva anche su tale questione (pag. 4), emergendo come le medesime sono risultate vittime di riprese fotografiche con cui l’imputato si procurava immagini di minori che utilizzava per le sue rielaborazioni grafiche. È, dunque, indubbio, osserva il Collegio, il riferimento al capo 5), e la circostanza che tra le fotografie, vi fossero anche quelle delle parti civili discende dalle dichiarazioni del ricorrente medesimo, come risulta dalla pag. 5 dell’impugnata sentenza, in cui si da atto che il consulente tecnico aveva reperito 166 immagini “ritoccate”, raffiguranti anche “le nipoti dello stesso imputato”. Nessun dubbio, dunque, della loro veste di persone offese e danneggiate dal reato di cui all’art. 600- quater, cod. pen. (capo 5), relativo alla produzione di materiale pedopornografico.
10. L’impugnata sentenza, dev’essere, conclusivamente annullata quanto al delitto di cui al capo 4), ritenuto – come detto – assorbito nel delitto di cui all’art. 600-ter, cod. pen., e, previa riqualificazione del delitto contestato al capo 2) come delitto di cui all’art. 600 bis, comma secondo, cod. pen., gli atti vanno trasmessi alla Corte d’appello di Milano, altra Sezione, perché provveda alla rideterminazione della pena.
Quanto al resto, diversamente, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte, qualificato quale violazione di cui al 2 comma dell’art. 600 bis cod. pen. il delitto contestato al capo 2), annulla la sentenza impugnata quanto al delitto di cui al capo 4) e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.
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