Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 3 aprile 2017, n. 16542

Il reato di violenza sessuale non assorbe quello di lesioni personali, trattandosi di fattispecie che offendono beni giuridici diversi e che non si pongono in rapporto di necessaria strumentalità tra di loro

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 3 aprile 2017, n. 16542

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/11/2014 della Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nome Cognome, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;

udito per la parte civile l’avv. (OMISSIS) che ha concluso associandosi alle conclusioni del PG;

udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e depositato memoria difensiva.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25.11.2014, la Corte di appello di Firenze, a seguito di appello proposto dall’imputato, in riforma della sentenza del 11.4.2013 del Tribunale di Prato – che aveva dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di cui all’articolo 81 c.p., comma 2 e articolo 609 bis cod. pen. (capo a), articolo 81 c.p., comma 2, articoli 582 e 585 cod. pen. (capo b) e articolo 81 c.p., comma 2 e articolo 610 cod. pen. (capo c) e lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione nonche’ al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita – dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) per tutti i reati a suo carico, previa riqualificazione del capo c) come minaccia ai sensi dell’articolo 612 cod. pen., essendo improcedibili per mancanza di querela.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze e la parte civile costituita (OMISSIS) ex articolo 576 cod. proc. pen., per il tramite del difensore di fiducia munito di procura speciale e, personalmente, l’imputato (OMISSIS).

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze articola tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1.

Con il primo motivo deduce difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla derubricazione del reato di violenza privata in minaccia semplice.

Argomenta che la Corte fiorentina avrebbe derubricato il reato di violenza privata in minaccia semplice senza che la ritenuta minaccia fosse descritta nel capo di imputazione: il fatto non era contestato ma era emerso dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Inoltre la motivazione sarebbe contraddittoria ed illogica nelle parti in cui prima riteneva accertato che la ragazza era stata spinta in bagno dall’imputato e, poi, valutava che la conduzione in bagno era finalizzata a minacciare la predetta di non dire niente a nessuno, altrimenti sarebbero stati guai.

Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione e violazione di legge in relazione al punto, sorretto da argomentazione ad abundantiam, circa l’insussistenza di connessione fra la violenza privata e la violenza sessuale.

Argomenta che erroneamente la Corte territoriale affermava che, anche qualora fosse stato ravvisabile effettivamente il reato di violenza privata, tale reato non era connesso alla violenza sessuale ex articolo 12 c.p.p., lettera a); la connessione dovrebbe, invece, ritenersi sussistente perche’ i reati erano stati commessi con una sola azione, dovendo intendersi per azione anche una serie di atti compiuti nel medesimo contesto spazio-temporale; inoltre, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimita’, la connessione ex articolo 12 cod.proc.pen. sussiste anche in caso di connessione investigativa ne’ e’ necessario che il reato perseguibile d’ufficio sia formalmente contestato – come, peraltro, pure avvenuto, nella specie, a mezzo di contestazione suppletiva – essendo sufficiente che emerga dagli atti.

Conclude che, quindi, nella specie, la sussistenza del reato di violenza privata, perseguibile d’ufficio, renderebbe perseguibile anche il reato di violenza sessuale.

Con il terzo motivo deduce difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta improcedibilita’ dei reati di violenza sessuale e lesioni personali aggravate.

Argomenta che alla Corte territoriale era anche sfuggito che il reato di lesioni personali aggravate contestato al capo b), certamente connesso con quello di violenza sessuale, era procedibile d’ufficio; rimarca che, infatti, l’articolo 582 cod. pen., e’ procedibile d’ufficio quando, pur se la malattia ha avuto una durata inferiore a venti giorni, concorre una delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 583 e 585 cod. pen.; nella specie ricorre proprio una delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 576 c.p., n. 5, richiamato dall’articolo 585 cod. pen. e, cioe’ la commissione del fatto “nell’atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521”; aggiunge che la giurisprudenza di legittimita’ ritiene che l’aggravante in questione e’ applicabile al reato di cui all’articolo 609 bis cod. pen..

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

La parte civile costituita (OMISSIS), articola tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli articoli 610, 521 e 597 cod. proc. pen..

Argomenta che erroneamente la Corte di appello avrebbe derubricato il reato di violenza privata in minaccia semplice senza che la ritenuta minaccia fosse descritta nel capo di imputazione, in quanto la derubricazione puo’ essere disposta soltanto per un fatto gia’ contestato nell’atto di accusa e non in relazione ad un fatto emergente dagli atti; in ogni caso sarebbe illogica e contraddittoria la motivazione della Corte di appello nelle parti in cui si riteneva accertato che la ragazza fosse stata spinta in bagno dall’imputato e, poi, si valutava che la conduzione in bagno era finalizzata solo a minacciare la predetta; il fatto andrebbe qualificato come violenza privato e l’imputato andrebbe dichiarato colpevole di tale reato con conseguente procedibilita’ anche del reato di violenza sessuale.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’articolo 12 cod. proc. pen. e articoli 609 bis e 610 cod. pen..

Argomenta che erroneamente la Corte territoriale affermava che la connessione di cui all’articolo 12 cod. proc. pen. tra i reati contestati sub a) e sub c) non era applicabile perche’ non si tratterebbe di reati commessi nell’ambito di un medesimo disegno criminoso; la connessione dovrebbe, infatti ritenersi sussistente perche’ i reati erano stati commessi con una sola azione, dovendo intendersi per azione anche una serie di atti compiuti nel medesimo contesto spazio-temporale; inoltre, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimita’, la connessione ex articolo 12 cod. proc. pen. sussiste anche in caso di connessione investigativa ne’ e’ necessario che il reato perseguibile d’ufficio sia formalmente contestato – come, peraltro, pure avvenuto, nella specie, a mezzo di contestazione suppletiva – essendo sufficiente che emerga dagli atti (nella specie, peraltro, formalmente contestato con contestazione suppletiva).

Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta improcedibilita’ dei reati di violenza sessuale e lesioni personali aggravate.

Argomenta che alla Corte territoriale non avrebbe tenuto in alcun conto che il reato di lesioni personali aggravate contestato al capo b), certamente connesso con quello di violenza sessuale, era procedibile d’ufficio; aggiunge che, infatti, l’articolo 582 cod. pen., e’ procedibile d’ufficio quando, pur se la malattia ha avuto una durata inferiore a venti giorni, concorre una delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 583 e 585 cod. pen.; nella specie ricorre proprio una delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 576 c.p., n. 5, richiamato dall’articolo 585 cod. pen., e cioe’ la commissione del fatto “in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies”.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

L’imputato (OMISSIS) articola un unico motivo con il quale deduce violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva.

Argomenta che la Corte territoriale non avrebbe affrontato la questione della prova richiesta avente ad oggetto l’acquisizione dei messaggi facebook inviati all’imputato dalla parte offesa in epoca antecedente e successiva all’episodio di cui al presente processo; aggiunge che la prova sarebbe decisiva perche’ la persona offesa aveva negato ogni rapporto, anche telematico, con l’imputato dopo l’episodio del 1.6.2011.

Controdeduce, poi, in ordine ai motivi di ricorso proposti dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, contestandone la fondatezza.

Chiede, pertanto, cassarsi l’impugnato provvedimento e rigettarsi del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze.

La difesa dell’imputato ha, poi, depositato in udienza memoria difensiva nella quale ha dedotto in ordine ai ricorsi del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze e della parte civile e ne ha chiesto il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da (OMISSIS) e’ inammissibile per carenza di interesse.

L’imputato non ha interesse ad impugnare una sentenza di improcedibilita’ per mancanza di querela; cio’ anche se tale decisione consegua ad una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, trattandosi di causa originaria ostativa all’esercizio di tale potere, benche’ successivamente dichiarata (Sez.6, n.1068 del 22/12/2015, dep.13/01/2016, Rv.266538).

In ogni caso, il vaglio previsto dall’articolo 129 cod. proc. pen., comma 2 che con il ricorso sostanzialmente si sollecita, non e’ previsto per la ipotesi di declaratoria di improcedibilita’ per mancanza della querela.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

2. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze e quello proposto dalla parte civile costituita (OMISSIS) vanno accolti per la fondatezza delle doglianze esposte.

2.1. Con riferimento al primo motivo di entrambi i ricorsi, con il quale si propone la stessa doglianza, va osservato quanto segue.

Giova ricordare, in premessa, che il delitto di violenza privata e’ un reato complesso, vale a dire che suo elemento costitutivo e’ una condotta che, isolatamente considerata, costituirebbe l’elemento materiale di un altro reato.

L’agente infatti, ai sensi dell’articolo 610 c.p., puo’ utilizzare (alternativamente o congiuntamente) violenza e minaccia per raggiungere il suo scopo, coartando fisicamente e/o psicologicamente la vittima.

Conseguentemente, quando in un unico contesto, vengano posti in essere sia comportamenti violenti e minacce, ed entrambe queste condotte siano finalizzate ad imporre alla vittima un facere o un pati non e’ dubbio che resti integrata la ipotesi di violenza privata, se l’agente raggiunge il suo scopo, ovvero quella del tentativo del predetto reato, se lo scopo non e’ raggiunto (Sez.5,n.43219 del 17/10/2008,Rv.242190).

Va, poi, osservato che il delitto di violenza privata non concorre con quello di violenza sessuale quando la violenza fisica o morale sia del tutto strumentale rispetto al compimento degli atti sessuali e non rappresenta un “quid pluris” che ecceda il compimento dell’attivita’ sessuale coatta (Sez. 3, n. 37367 del 06/06/2013, Rv. 256965), mentre, si verifica il concorso tra i predetti reati, quando il reato di violenza privato, pur strumentale rispetto alla condotta criminosa del reato di violenza sessuale coatta, rappresenti un “quid pluris” che ecceda il compimento dell’attivita’ sessuale coatta (Sez.3, n.29901 del 09/06/2011, Rv.250660).

Tanto premesso, nella specie, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, il reato di violenza privata contestato a (OMISSIS) al capo c) consta, secondo la prospettazione accusatoria, di una prima condotta commessa in occasione dei fatti di violenza sessuale contestati al capo a) e di una seconda condotta commessa successivamente ai fatti di violenza sessuale contestati al capo a).

La prima condotta e’ stata correttamente ritenuta assorbita nel reato di violenza sessuale (l’aver trascinato (OMISSIS) verso la propria camera da letto e chiudendo la porta alle spalle, trattenendola con violenza sul letto sotto il peso del proprio corpo), in quanto del tutto strumentale rispetto al compimento degli atti sessuali.

La seconda condotta, caratterizzata da violenza (essere sospinta in bagno) e minaccia con finalita’ coercitiva, condizionata, cioe’, al mancato compimento di una condotta attiva del soggetto passivo (“guai a te se racconti qualcosa..”.) non puo’ ritenersi assorbita nel reato di violenza sessuale, in quanto, successiva e non strumentale rispetto alla condotta di cui all’articolo 609 bis cod. pen..

Essa e’ chiaramente finalizzata ad imporre alla vittima, attraverso la violenza, un pati (restare in bagno) e, attraverso la minaccia, una determinata condotta (non raccontare l’accaduto).

La motivazione espressa dalla Corte per la riqualificazione di tale condotta come minaccia, in luogo della contestata di violenza privata, appare contraddittoria ed illogica e non in linea con i principi di diritto.

2.2. Con riferimento al secondo motivo di entrambi i ricorsi, con il quale si propone la stessa doglianza, va osservato quanto segue.

Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, in materia di delitti di violenza sessuale, la procedibilita’ d’ufficio determinata dalla ipotesi di connessione prevista dall’articolo 609-septies c.p., comma 4, n. 4 si verifica non solo quando vi e’ connessione in senso processuale (articolo 12 cod. proc. pen.), ma anche quando v’e’ connessione in senso materiale, cioe’ ogni qualvolta l’indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l’accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l’uno in occasione dell’altro, oppure l’uno per occultare l’altro oppure ancora quando ricorrono i presupposti di uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell’articolo 371 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37166 dell’8/05/2016, Rv. 268313; Sez. 3, n. 10217 del 10/02/2015, Rv. 262654; Sez. 3, n. 2856 del 6/10/2013, dep. 22/01/2014, Rv. 258583; Sez. 3, n. 2876 del 21/12/2006, dep. 25/01/2007, Rv. 236098; Sez. 3, n. 43139 del 07/10/2003, Rv. 227477).

Anche, sotto tale profilo, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata e’ erronea e non in linea con il suesposto principio di diritto.

2.3. Con riferimento al terzo motivo di entrambi i ricorsi, con il quale si propone la stessa doglianza, va osservato quanto segue.

Il reato di lesioni aggravate contestato al capo b) e’ un reato procedibile d’ufficio.

E’ stato contestato all’imputato al capo b) di aver provocato alla persona offesa lividi e graffi sul collo durante la commissione del reato di violenza sessuale di cui al capo a) e richiamati gli articoli 582 e 585 cod. pen..

Il reato di cui all’articolo 582 cod. pen. e’ procedibile d’ufficio quando ricorre una delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 583 e 585 cod. pen.; l’articolo 585 cod. pen. richiama, tra le altre, le circostanze aggravanti di cui all’articolo 576 cod. pen..

La circostanza aggravante di cui all’articolo 576 c.p., n. 5, nell’attuale formulazione, e’ applicabile quando il fatto e’ stato commesso “in occasione della commissione di taluno dei reati previsti dagli articoli 572, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies”).

Tale aggravante, per giurisprudenza pacifica, e’ configurabile con riferimento a tutti i delitti di violenza sessuale di cui agli articoli 609-bis e segg. cod. pen., anche nella formulazione antecedente la modifica di cui alla L. 1 ottobre 2012, n. 172, articolo 4, comma 1, lettera e), n. 2).

Questa Corte ha, infatti, affermato che la circostanza aggravante del delitto di omicidio prevista dall’articolo 576 c.p., comma 1, n. 5 (secondo la formulazione antecedente la modifica di cui alla L. n. 172 del 2012 – avere commesso il fatto “nell’atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 519, 520 e 521” – disposizioni che contemplavano, rispettivamente, la violenza carnale, la congiunzione carnale commessa con abuso della qualita’ di pubblico ufficiale e gli atti di libidine violenti) e’ configurabile con riferimento a tutti i delitti di violenza sessuale di cui agli articoli 609-bis e segg. c.p.p., come introdotti dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66 (recante norme contro la violenza sessuale), a nulla rilevando che tale legge abbia disposto l’espressa abrogazione dei citati articoli 519, 520 e 521, in quanto il richiamo a questi ultimi nell’articolo 576 rientra nella figura del rinvio formale e non di quello recettizio, sicche’ quella abrogazione non ha comportato una abolitio crimínis, ma solo un ordinario fenomeno di successione di leggi penali incriminatrici nel tempo, e il mancato adeguamento della formulazione di quest’ultima norma e’ ascrivibile a mero difetto di coordinamento legislativo. (Sez. 1, n. 2120 del 12/12/2007, dep. 15/01/2008, Rv. 238638).

Nella specie, la Corte territoriale ha omesso di valutare la procedibilita’ di ufficio del reato di lesioni aggravate contestate connesso con il reato di violenza sessuale e la sua rilevanza ai fini del disposto di cui all’articolo 609 septies c.p., comma 4, n. 4; anche tale omissione vizia la sentenza impugnata.

Giova ricordare, infine, che il reato di violenza sessuale non assorbe quello di lesioni personali, trattandosi di fattispecie che offendono beni giuridici diversi e che non si pongono in rapporto di necessaria strumentalita’ tra di loro (Sez. 3, n. 16446 del 13/06/2012, dep. 11/04/2013, Rv. 255280; Sez. 3, n. 46760 del 28/10/2004, Rv. 230481).

2.4. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze perche’, tenendo conto dei rilievi suesposti e dei principi di diritto enunciati, proceda a nuovo giudizio.

3. Va, infine, rimarcato che la parte civile non puo’ ottenere la rifusione delle spese processuali essendosi il giudizio di legittimita’ concluso con l’annullamento con rinvio, ma potra’ far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovra’ accertare la sussistenza, a carico dell’imputato, dell’obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all’esito del gravame (Sez. 5, n. 25469 del 23/04/2014, Rv. 262561).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, alla quale demanda anche la liquidazione delle spese di parte privata del presente grado di giudizio.

Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

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