Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 16 marzo 2016, n. 5208

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 27 agosto 1998 L.P., conveniva in giudizio T.G., dinanzi alla Pretura di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, esponendo di essere proprietaria di una casa in località Avacelli di Arcevia, catastalmente distinta al foglio 123, particella n. 638, e titolare di una servitù di passaggio, costituita con atto notarile dei 1 ottobre 1972, a carico dei fondo (distinto al medesimo foglio con le particelle n. 339 e 725, risultanti dal frazionamento dell’originaria particella n. 339) di proprietà dei convenuto ed avendo quest’ultimo realizzato una recinzione che le precludeva la possibilità di transitare con mezzi meccanici, chiedeva di condannare il G. alla rimozione dell’opera.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il G. chiedendo il rigetto della domanda sul presupposto che la servitù di passaggio, sulla base degli atti di acquisto, era stata costituita sulle particelle catastalmente distinte ai n. 518 e 339, quest’ultima risultante dal frazionamento dell’originario mappale 339/A e non anche a carico del mappale 725, con sentenza del 10 ottobre 2002, il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano (già Pretore), respingeva la domanda della P., condannandola al pagamento delle spese processuali. Secondo il giudice di prime cure, quando ad un trasferimento di proprietà consegua un frazionamento, al
rogito doveva essere obbligatoriamente allegato il tipo di frazionamento e nella specie, in relazione all’atto notarile del 1 ottobre 1972, risultava il tipo di frazionamento relativo alla particella n. 339, per cui il riferimento contenuto nell’atto pubblico concerneva la particella n. 3391A, divenuta poi la n. 339.
In virtù di atto di citazione notificato il 24 novembre 2003, la P. ha proposto gravame davanti alla Corte d’appello di Ancona che, nella resistenza dell’appellato, con sentenza depositata il 6 novembre 2009, ha accolto l’impugnazione e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il G. a rimuovere la recinzione apposta sul mappale n. 725, oltre alla rifusione spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
A sostegno della decisione, la Corte d’appello ha evidenziato che dalla documentazione prodotta, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, emergeva che l’atto del 1 ottobre 1972, che aveva costituito la servitù di passaggio a carico dei fondi n. 339 e 518 e a vantaggio di quello n. 638 acquistato dalla attrice, non conteneva alcun riferimento al tipo di frazionamento approvato dall’U.T.E. di Ancona in data 16 settembre 1972, da cui si erano generate le particelle n. 339/A e 339/B (successivamente divenute n. 339 e 725), essendo in detto atto la particella n. 339 indicata come tale, diversamente da quanto avvenuto nell’atto stipulato il 27 ottobre 1972, a distanza di pochi giorni, in cui il mappale 339 veniva indicato, sulla base del frazionamento, come derivato dal 339/A. Di conseguenza, secondo la corte distrettuale, la volontà delle parti del contratto del 1 ottobre 1972, costitutivo della servitù di passaggio, in assenza di contrari riferimenti contenuti in tale atto, si prestava ad essere ricostruita nel senso che le parti avessero inteso far riferimento all’originaria consistenza della particella n. 339, comprensiva sia della 339/A che della 725, quali risultanti dal frazionamento. A conferma della ricostruzione operata della volontà negoziale, la corte d’appello evidenziava che il transito sulla particella 725, su cui era stata apposta la recinzione, non era mai stato contestato dal dante causa del G..
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona ha proposto ricorso i! G., con atto notificato il 15 dicembre 2010, sulla base di due motivi.
La P. ha resistito con controricorso.
In prossimità della pubblica udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., giacchè – a suo avviso – la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola costitutiva della servitù di passaggio ai sensi degli artt. 1418, co. 2, e 1325 c.c. per mancanza dell’oggetto, essendo stato il frazionamento dell’originaria particella n. 339, da cui erano generate le particelle n, 339/A e n. 339/B, approvato in data 28 settembre 1972 e quindi prima dell’atto costitutivo della servitù, concluso in data 1 ° ottobre 1972, con la conseguenza che quest’ultimo non avrebbe potuto far riferimento a una particella catastale inesistente,
Il motivo è inammissibile prima che infondato.
Parte ricorrente nel denunciare il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, nel regime precedente alla modifica introdotta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, cony, in legge 7 agosto 2012, n. 134, nella sostanza lamenta la violazione degli artt. 1418, co. 2, e 1325 c.c., deducendo una nullità per mancanza dell’oggetto.
Come chiarito da questa Corte, il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche (Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2003, n. 261). Sotto altra prospettiva, stante l’obbligatorietà della rilevazione “ex officio” delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di
nullità speciali o “di protezione”), come recentemente affermato dalle Sezioni Unite (Gass., Sez. Un., 12 dicembre 2014 n. 26242), nella fattispecie non si ravvisa alcuna nullità in ordine alla dedotta inesistenza della particella catastale indicata nel contratto costitutivo della servitù. Infatti, come evidenziato dal giudice d’appello, gli elementi riportati nel contratto contestato consentivano di individuare i fondi oggetto delle pattuizioni, per cui non sussiste alcuna nullità in ordine all’oggetto dei contratto, che risulta determinato. Diversa questione concerne l’interpretazione della volontà delle parti (art. 1362, co. 1 e 2, c.c.). L’indicazione dei dati catastali, d’altronde, non assume carattere necessario nell’individuazione dell’immobile oggetto di una compravendita immobiliare, in quanto valore decisivo e prevalente è attribuito dalla giurisprudenza di legittimità all’indicazione dei confini, i quali, concernendo punti oggettivi di riferimento esterni, consentono la massima precisione (Cass. 24 aprile 2007 n. 9857). I dati catastali, avendo tra l’altro finalità di natura tributaria, hanno carattere sussidiario. Ed a tali principi si è conformata la decisione impugnata, senza incorrere nel vizio denunciato.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di norme di diritto per omessa applicazione dell’art. 1362, co. 1 e 2, c.c. in relazione all’articolo 360, co. 1, n. 3. Sussistendo il dubbio nell’identificazione della particella di fondo su cui era stata costituita la servitù di passaggio, essendo stato disposto in precedenza al rogito costitutivo della servitù il frazionamento dell’originaria particella n. 339, parte ricorrente sostiene che la Corte d’appello non si sarebbe dovuta limitare al senso letterale delle parole utilizzate nell’atto notarile dell’1 ottobre 1972, ma avrebbe dovuto compiere un’indagine per stabilire la comune intenzione delle parti, per la cui ricostruzione si deve valutare il comportamento complessiva, anche posteriore alla conclusione del contratto.
Il motivo è infondato.
In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma
afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015 n. 2465; Cass. 13 febbraio 2002 n. 2074).
Nei limiti indicati dei sindacato riservato a questa Corte, la sentenza impugnata è esente dal vizio denunciato, avendo i giudici del gravame, con congrua motivazione, ricostruito la volontà delle parti non solo sulla base del significato letterale del contratto, ma tenendo conto della loro condotta, a norma dell’art. 1362 c.c. (Cass. 9 dicembre 2014 n. 25840). La Corte d’appello, infatti, non solo ha esaminato i dati testuali risultanti dall’atto dei 1 ottobre 1972, che ha costituito la servitù di passaggio a carico dei fondi n. 339 e n. 518 e a vantaggio di quello n. 638, senza fare menzione alcuna dei frazionamento approvato in data 16 settembre 1972, ma ha dato conto del fatto che tale frazionamento è stato specificamente menzionato nell’atto stipulato il 27 ottobre 1972, a distanza di pochi giorni, in cui il mappale 339 veniva indicato, sulla base dei frazionamento, come derivato dal 339/A. Inoltre, a conferma della ricostruzione operata della volontà negoziale, la Corte d’appello ha evidenziato che il transito sulla particella 725, sulla quale è stata apposta recinzione in contestazione, non era mai stato contestato dal dante causa del G..
Ne consegue l’erroneità dell’assunto di parte ricorrente e per l’effetto il ricorso va rigettato.
Le spese dei giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi €. 2.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

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