La disposizione testamentaria con cui sia imposto all’erede di prestare assistenza materiale e morale ad un terzo vita natural durante configura un onere assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex articolo 1872 c.c., convertibile in una prestazione di dare, rappresentata dalla corresponsione di un assegno pecuniario

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 12 luglio 2016, n. 14220

Svolgimento del processo

In data 14 settembre 1992 S.F. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Viterbo, S.M.C. , al fine di ottenere una pronuncia di divisione giudiziale dell’immobile sito in (omissis) , di cui esse erano divenute comproprietarie dopo la morte del padre S.P. , avvenuta nel (…).
Essa esponeva che:
l’eredità si era devoluta alle due sorelle secondo le norme sulla successione legittima e, con atto Notaio Simoni del 15 settembre 1972, le due eredi avevano diviso alcuni dei beni della comunione;
il summenzionato immobile sito in (…) era ancora in comunione.
S.M.C. si costituiva ed esponeva che:
aveva rinvenuto di recente il testamento olografo del de cuius;
il testamento in questione aveva istituito le due figli eredi in parti eguali, a condizione che rispettassero l’obbligo di assistenza e cura della madre A.G. ;
colei che si fosse sottratta a tale obbligo avrebbe conseguito in eredità solo la quota di legittima;
S.F. si era sottratta al relativo obbligo, con la conseguenza che occorreva accertare giudizialmente se la condizione si fosse o meno avverata;
sussistevano i requisiti perché fosse dichiarato l’acquisto per usucapione di alcuni dei beni immobili di cui era stata chiesta la divisione.
La convenuta domandava, pertanto, che:
fosse dichiarata la successione testamentaria di S.P. in luogo di quella legittima;
fosse accertato che la condizione risolutiva presente nel testamento si era verificata, con conseguente attribuzione all’attrice della sola quota di legittima;
fosse disposta una nuova divisione;
fosse dichiarata l’usucapione in suo favore di alcuni suoli e fabbricati siti in (…).
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza non definitiva n. 419/2000, dichiarava aperta la successione testamentaria e, riconosciuto l’avveramento della condizione risolutiva di cui alla scheda testamentaria del 23 ottobre 1956, attribuiva a S.F. una quota pari ad 1/3 dell’asse ereditario ed a S.M.C. i restanti 2/3.
Dopo avere elaborato un progetto divisionale, approvato dalla convenuta, ma contestato dall’attrice, il Tribunale di Viterbo, con sentenza definitiva n. 423/04, faceva proprio tale progetto divisionale.
S.F. proponeva appello contro le due sentenza di cui sopra, chiedendone la riforma.
Si costituiva S.M.C. , la quale domandava il rigetto dell’appello e, con appello incidentale, riproponeva, in via subordinata, la sua domanda di usucapione.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza non definitiva n. 627/11, rigettava l’appello incidentale e la domanda di usucapione di S.M.C. ed accoglieva l’appello principale, rimettendo la causa sul ruolo per formare il progetto di divisione.
A sostegno della decisione adottata la Corte di Appello di Roma evidenziava che:
– la clausola che aveva imposto alle eredi l’obbligo di assistenza e cura della madre costituiva un modus e non una condizione;
– S.F. non era venuta meno ad obblighi imposti dal testamento e non sussistevano i presupposti per dichiarare risolta la disposizione testamentaria in suo favore;
– la domanda di usucapione era infondata.
R.C., P., A.M., M. ed E., nella qualità di eredi di S.M.C., proponevano ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
S.F. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 633, 634, 647, 648 e 1362 ss. c.c. ed il vizio di motivazione in ordine alla interpretazione del testamento olografo del 23 ottobre 1956 ed alla qualificazione giuridica della clausola testamentaria quale condizione risolutiva, poiché questa aveva ad oggetto un facere infungibile e doveva essere considerata una clausola di decadenza.
La doglianza è infondata.
Infatti, per constante giurisprudenza, in ipotesi di successione mortis causa, la disposizione testamentaria con cui sia imposto all’erede di prestare presso di sé assistenza materiale e morale ad un terzo vita natura durante (alla quale va assimilata, nella sostanza, la clausola oggetto del contendere, con la quale le eredi sono state obbligate a fornire assistenza e cura della madre) configura un onere ai sensi dell’articolo 647 c.c. (Cass., Sez. 2, n. 11906 del 16 maggio 2013, Rv. 626278), assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex art. 1872 c.c. (Cass., Sez. 2, n. 626 del 17 gennaio 2003, Rv. 559818; Cass., Sez. 2, n. 1154 del 25 febbraio 1981, Rv. 411717).
La corte territoriale, inoltre, ha escluso che, nella specie, ricorresse una condizione con una motivazione logica e completa che, pertanto, non può essere sindacata nella presente sede.
Infatti, la Corte di Appello di Roma ha negato l’esistenza di una condizione sospensiva potestativa, alla luce della circostanza che, in tale eventualità, l’efficacia del testamento sarebbe rimasta sospesa fino al relativo avveramento mentre, nella presente controversia, esso era da subito pienamente efficace (Cass., Sez. 3, n. 1602 del 29 maggio 1973, Rv. 364443).
Ha chiarito, altresì, che non poteva ricorrere una condizione potestativa risolutiva, in quanto il testatore stesso aveva qualificato la clausola come impositiva di un obbligo a carico dell’erede, caratteristica tipica del modus, il quale è tradizionalmente distinto dalla condizione perché quest’ultima è un elemento accessorio che produce effetti indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, del soggetto interessato in ordine al verificarsi dell’evento stesso, senza che trovino applicazione nella relativa disciplina i principi che regolano l’imputabilità in materia di obbligazioni (Cass., Sez. U, n. 5702 dell’11 aprile 2012, Rv. 621914).
Infine, la corte territoriale ha pure evidenziato che, dalla lettura del testamento si evinceva, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che il de cuius aveva disposto del suo patrimonio non nell’esclusivo o prevalente interesse della sola moglie, ma ponendo sullo stesso piano quest’ultima e le figlie, come si evinceva dall’espressione “diletti congiunti con cui si era riferito nella scheda testamentaria a tutte e tre le componenti della sua famiglia.
Non poteva ritenersi, quindi, che l’istituzione delle figlie come eredi fosse finalizzata all’unico scopo di fare sì che esse prestassero assistenza e cura alla moglie, con conseguente qualificazione della clausola de qua come condizione “sanzionatoria” del mancato rispetto di tale funzione.
Priva di pregio è, poi, l’affermazione dei ricorrenti secondo cui, nella specie, sussisterebbe una condizione e non un modus in ragione dell’oggetto della prestazione, che sarebbe rappresentato da un fare infungibile, non suscettibile di valutazione economica.
Infatti, per costante giurisprudenza la disposizione testamentaria con cui sia imposto all’erede di prestare assistenza materiale e morale ad un terzo vita natural durante configura un onere assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex articolo 1872 c.c., convertibile in una prestazione di dare, rappresentata dalla corresponsione di un assegno pecuniario (Cass., Sez. 2, n. 626 del 17 gennaio 2003, Rv. 559818; Cass., Sez. 2, n. 1154 del 25 febbraio 1981, Rv. 411717).
2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione e violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c. in riferimento all’ipotesi di risoluzione ex articolo 648 c.c. della clausola modale, nonché vizio di motivazione, poiché la corte territoriale aveva qualificato la clausola come modus senza che la questione fosse stata dibattuta dalle parti e nonostante in primo grado anche la controparte avesse accettato di considerarla una condizione.
Inoltre, essi sostengono che non sarebbe stata corretta l’affermazione della Corte di Appello di Roma, secondo cui il testamento non sarebbe stato eseguibile prima della sua pubblicazione.
Il motivo è infondato.
Per costante giurisprudenza, la diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso da parte del giudice d’appello rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado non costituisce vizio di extrapetizione, rientrando tale potere-dovere nelle attribuzioni del giudice dell’impugnazione, senza necessità, quindi, di specifica impugnazione o doglianza di parte, purché egli operi nell’ambito delle questioni riproposte con il gravame e lasci inalterati il petitum e la causa petendi, non introducendo nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cass., Sez. 1, n. 16213 del 31 luglio 2015, Rv. 636495).
Nella specie, la corte territoriale si è limitata ad interpretare una clausola del testamento per valutare se ricorresse o meno una condizione risolutiva come prospettato dai ricorrente, rispettando il petitum, la causa petendi e gli elementi di fatto dedotti.
Il profilo concernente la pubblicazione del testamento, invece, non assume alcun rilievo, considerato che la decisione della Corte di Appello di Roma si è fondata sulla qualificazione della clausola de qua come istitutiva di un modus e non di una condizione, presupposto sul quale si basavano le pretese di S.M.C. .
3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine a fatti controversi e decisivi del giudizio, poiché la corte territoriale non aveva valutato correttamente le prove testimoniali assunte, così escludendo che S.F. fosse venuta meno ai suoi obblighi verso la madre.
L’esame di tale motivo, peraltro, è da considerare superfluo, alla luce del rigetto delle prime due doglianze.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 1158 c.c. e 115 c.p.c., poiché non era stata accolta la domanda di usucapione e non erano state ammesse le prove articolate sul punto.
La doglianza è infondata.
Infatti, la corte territoriale, con motivazione logica e completa, che non può essere sindacata nella presente sede, ha respinto la domanda dei ricorrenti in quanto le sorelle S. , dopo la morte della madre, unica usufruttuaria dei beni, avvenuta nel 1968, avevano diviso l’asse, stabilendo, con atto del 19 settembre 1992 (rectius, dalla lettura del ricorso e del controricorso, 15 settembre 1972), che il terreno de guo rimanesse in comproprietà fra di loro.
Se ne ricava che il termine ventennale per usucapire sarebbe dovuto decorrere da tale ultima data, con la conseguenza che, al momento della notificazione dell’atto introduttivo, effettuata il 14 settembre 1992, detto termine non era ancora decorso.
5. Ne consegue il rigetto del ricorso.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

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