Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 13 ottobre 2016, n. 20688

La società che importa e distribuisce automobili può rafforzare la sua posizione sul mercato, riorganizzando la rete di vendita, anche se questo comporta un pregiudizio per il concessionario

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 13 ottobre 2016, n. 20688

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Fallimento (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.a.s.), in persona del curatore dott. (OMISSIS), giusta autorizzazione del G.D. del 19 gennaio 2012, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa, come da procura speciale in margine al ricorso, dall’avvocata (OMISSIS) (fax n. (OMISSIS), p.e.c. (OMISSIS)) nonche’ dagli avv.ti (OMISSIS) (con studio in (OMISSIS), fax n. (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocata (OMISSIS) (fax (OMISSIS)), che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati (OMISSIS) (fax (OMISSIS)) giusta procura speciale in autentica del notaio (OMISSIS), rep. (OMISSIS) allegata al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 269/11 della Corte d’appello di Perugia, emessa in data 17 febbraio 2011 e depositata in data 11 maggio 2011, R.G. n. 302/2007;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

che:

1 Con atto di citazione notificato il 10 agosto 2007, s.r.l. (OMISSIS) (ora in regime fallimentare) conveniva in giudizio Voldswagen Group Italia s.p.a. davanti alla corte d’appello di Perugia, chidendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della scelta imprenditoriale della (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)), volta alla rinnovazione dei marchi automobilistici contrassegnati dal marchio (OMISSIS) e attuata con modalita’ lesive della concorrenza perche’ restrittiva della concorrenza intrabrand. La societa’ importatrice e distributrice in regime di monopolio delle autovetture (OMISSIS) aveva pertanto esercitato il diritto di recesso e provveduto a ridurre ingiustificatamente il numero dei concessionari della nuova rete (OMISSIS), restringendo in tal modo la concorrenza intrabrand al fine di creare una forte compartimentazione del mercato nazionale in tanti mercati locali, operando cosi’ una illegittima discriminazione fra i concessionari che aveva avuto come effetto la riduzione della concorrenza sul mercato nazionale della distribuzione dei veicoli di marca (OMISSIS), della fornitura dei pezzi di ricambio e delle prestazioni dei servizi di assistenza, e la conseguente lesione dei diritti dei consumatori. Tale nuova strategia imprenditoriale, secondo la societa’ ricorrente, poneva in essere la violazione di norme in materia di concorrenza e di norme contenute nel Regolamento CE n. 1400/2002 in materia di distribuzione degli autoveicoli. In particolare, la societa’ (OMISSIS) s.r.l. deduceva la violazione della L. n. 287 del 1990, articoli 2 e 3 per aver la (OMISSIS) adottato intese restrittive della libera concorrenza e per aver abusato della propria posizione dominante e della posizione di dipendenza economica dei concessionari e aver specificamente danneggiato la impresa (OMISSIS) operante in (OMISSIS) anche come rivenditore (OMISSIS) facendo cessare tale attivita’.

2. La Corte d’appello di Perugia ha ritenuto infondate le domande della (OMISSIS) in quanto basate su una interpretazione errata della L. n. 287 del 1990, articolo 3 che non mira ad impedire la conquista di posizioni dominanti sui mercati, bensi’ ad impedire che tali posizioni tolgano competitivita’ al mercato (come affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ con la sentenza della S.C. n. 6368/2000). La Corte territoriale ha rilevato peraltro che la (OMISSIS), benche’ produttore di primaria importanza nel mercato europeo e mondiale, non gode di una posizione dominante nel mercato italiano (come negli altri mercati in cui opera) e ha affermato la piena liceita’ e legittimita’ della strategia intesa al rafforzamento della propria posizione di mercato anche mediante la riorganizzazione della propria rete di distribuzione, ambito nel quale sussiste una piena liberta’ delle scelte imprenditoriali che non possono essere oggetto di censure, anche qualora i concessionari subiscano un pregiudizio. La Corte di appello di Perugia ha ritenuto inoltre insussistente la violazione della citata L. n. 287 del 1990, articolo 2 dato che sulla base delle acquisizioni istruttorie puo’ affermarsi che la societa’ importatrice e distributrice (OMISSIS) non ha posto in essere alcuna attivita’ di discriminazione nella comunicazione del recesso a tutti i concessionari e nella selezione dei nuovi concessionari, ma ha adottato esclusivamente criteri oggettivi e finalizzati ad offrire un servizio migliore alla clientela. Inoltre, ha rilevato la Corte distrettuale, i nuovi contratti proposti da (OMISSIS) non creano una esclusiva a favore dei concessionari, ma stabiliscono che ciascun concessionario puo’ rivendere le proprie vetture senza limitazioni territoriali e puo’ approvvigionarsi di autovetture (OMISSIS) anche da soggetti diversi, ponendo quale unico limite quello del 30% del proprio fabbisogno annuale. Secondo la Corte distrettuale anche la deduzione di riduzione illegittima della concorrenza intrabrand non e’ fondata perche’, se e’ vero che colui che vuol essere un concessionario del marchio (OMISSIS) deve stipulare un accordo con la societa’ (OMISSIS), lo stesso soggetto puo’ proporsi ad altri operatori del mercato quale concessionario di altri marchi concorrenti. Per quanto riguarda infine la dedotta violazione del regolamento comunitario n. 1400/2002, la Corte territoriale ha rilevato come il regolamento in questione prevede un’esenzione dal divieto di accordi anticoncorrenziali, di cui all’articolo 81 del Trattato, gli accordi di distribuzione selettiva fondata su criteri quantitativi qualora la quota di mercato ricoperta dal fornitore non superi il 40% e, per i contratti di fornitura esclusiva di automobili qualora la quota di mercato ricoperta dal fornitore non superi il 30%, condizione rispettata da tutte le case automobilistiche in Italia, posto che notoriamente nessuna supera tali limiti.

3. La (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi di impugnazione.

4. La (OMISSIS) s.p.a si e’ difesa con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno presentato memorie ex articolo 378 c.p.c..

RITENUTO IN DIRITTO

che:

6. Il primo motivo di ricorso presenta la seguente rubrica: a) Art. 360 c.p.c., n. 4 e 5, errore in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’articolo 112 c.p.c. per manchevole e errato richiamo ai fatti di causa e allo svolgimento del processo – omessa indicazione di atti e fatti rilevanti ai fini della decisione del caso concreto per omesso richiamo dell’ordinanza emessa dalla Corte di appello il 21 gennaio 2009 con cui e’ stato disposto a carico di (OMISSIS) l’ordine di esibizione documentale ex articolo 210 c.p.c. e dei provvedimenti emessi dalla Corte di Appello sulle istanze di proroga al deposito documentale svolte da (OMISSIS); b) Art. 360 c.p.c., n. 4 e 5 – errore in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’articolo 2697 c.c. e degli articoli 112, 113 e 115 c.p.c., articolo 118 disp. att. c.p.c. e articolo 111 Cost. – vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo – stravolgimento e travisamento dei fatti e della portata degli atti posti a sostegno della motivazione, stravolgimento del contenuto del documento fondamentale ai fini della decisione: lettera di disdetta inviata da (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) all’attrice in data (OMISSIS) – totale assenza di riferimento alle censure e alle argomentazioni svolte in atti dall’attrice in merito a tale fondamentale documento e omessa pronuncia su di un motivo di gravame in ordine al quale quella pronunzia si rendeva necessaria ed ineludibile; c) Art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 error in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 112 c.p.c. oltre che della L. n. 297 del 1990, articoli 2 e 390 e del regolamento C.E. n. 1400/02, vizio di motivazione – errata e distorta motivazione in punto di posizione dominante di (OMISSIS) per intervenuta sostituzione – ai fini dell’analisi – della posizione della convenuta con quella di diverso soggetto estraneo al giudizio, la (OMISSIS) – contraddittorieta’, insufficienza ed erroneita’ di motivazione su punti decisivi della controversia (in relazione alle domande in punto di violazione della L. n. 287 del 1990, articoli 2 e 3 per aver formato la propria decisione sulla base del contenuto stravolto della lettera di disdetta del (OMISSIS)).

7. Il motivo, a parte l’anticipazione di difese svolte piu’ approfonditamente nei motivi successivi, si articola essenzialmente in tre sub-motivi con i quali si deduce: a) la nullita’ della sentenza per omesso richiamo nello svolgimento del processo delle ordinanze istruttorie relative all’ordine di esibizione, di cui si lamenta l’incompleta ottemperanza da parte di (OMISSIS); b) il travisamento dei fatti con riferimento all’interpretazione, da parte del giudice territoriale, della lettera di disdetta inviata alla ricorrente, che non avrebbe fatto alcun riferimento alla riorganizzazione aziendale ma solo a un adattamento alla normativa comunitaria dei contratti di concessione; c) l’erronea motivazione, laddove si e’ fatto riferimento, ai fini dell’accertamento dell’abuso di posizione dominante, all’azienda della casa madre produttrice di automobili e non alla societa’ italiana di importazione e distribuzione.

8. Il motivo nelle sue varie articolazioni appare infondato per le seguenti ragioni.

9. Quanto al primo sub-motivo trova applicazione la giurisprudenza di legittimita’ secondo cui, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nella versione anteriore alla modifica da parte della L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 17, non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilita’ della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullita’ della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalita’ della forma, per il quale la nullita’ non puo’ essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (articolo 156 c.p.c., comma 3), e considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l’articolo 132 cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (cfr. Cass. civ.sez. 5, n. 22845 del 10 novembre 2010 e sez. 6-5, ord. n. 920 del 20 gennaio 2015). Nella specie l’esposizione dallo svolgimento processuale appare idonea ad assolvere a questa funzione di identificazione dagli elementi presi in esame ai fini della intelligibilita’ della decisione.

10. Quanto al secondo sub-motivo va premesso che il travisamento di un fatto non puo’ essere fatto valere con ricorso per cassazione ma con impugnazione della sentenza per revocazione. Deve poi rilevarsi che, sotto il profilo della violazione delle norme sull’interpretazione, l’impugnazione e’ inammissibile perche’ non indica quale canone ermeneutico sarebbe stato violato. Inoltre il ricorso non riporta chiaramente quale contenuto del documento ritiene mal interpretato e, in tal modo, viola il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Ma anche sotto il profilo della insufficienza o contraddittorieta’ motivazionale deve rilevarsi che la Corte di appello ha argomentatamente rilevato che nel contenuto della lettera di disdetta ricorre inequivocamente la motivazione dalla ristrutturazione della propria rete distributiva nel quadro della nuova regolamentazione comunitaria.

11. Quanto al terzo sub-motivo deve rilevarsi la sua infondatezza e comunque la sua irrilevanza in quanto oggetto della controversia, e specificamente della decisione e delle stesse difese svolte dalla controricorrente, e’ stato unicamente il comportamento di (OMISSIS) nel mercato distributivo di sua competenza e non quello della casa madre. Peraltro non puo’ non rilevarsi, come si dira’ in seguito, che esiste uno stretto collegamento e interdipendenza fra scelte e direttive della casa produttrice e scelte attuative di strategie multinazionali da parte degli importatori nazionali.

12. Il secondo motivo di ricorso presenta la seguente rubrica: a) Art. 360 c.p.c., n. 4 – error in Indicando per violazione dell’articolo 2697 c.c. articoli 112, 115 e 116 c.p.c., per omesso esame delle prove fornite in atti, delle prove desumibili dal comportamento processuale della convenuta e dalla violazione dell’ordine di esibizione documentale ex articolo 210 c.p.c. e dalle risultanze istruttorie – vizio della motivazione su punti decisivi della controversia; b) error in procedendo per violazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 112, 115 e 116 c.p.c., per omessa ed errata valutazione di fondamentali risultanze istruttorie, travisamento dei fatti e dei motivi posti alla base della domanda, vizio di motivazione; c) Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per violazione e falsa applicazione degli articoli 111 Cost., articoli 132, 134 e 210 c.p.c., articolo 118 disp. att. c.p.c. omessa motivazione sulla mancata valutazione e pronuncia sulle risultanze istruttorie e sull’inadempimento della convenuta all’obbligo di esibizione documentale degli allegati del contratto di concessione di vendita facenti parte integrante del contratto e non prodotti da controparte in sede giudiziale, produzione documentale fondamentale ai fini della decisione.

13. Il motivo svolge coerentemente alle indicazioni della rubrica i seguenti temi: a) violazione dell’articolo 210 c.p.c.; b) violazione dei criteri di valutazione della prova; c) mancata considerazione dell’inadempimento della controparte all’ordine di esibizione.

14. I tre sub-motivi cosi’ svolti, laddove attengono alla mancata ammissione e all’errata valutazione di prove testimoniali, non trascritte nel ricorso, sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza. Comunque tali sub – motivi non sono fondati perche’ la motivazione della Corte di appello appare chiara nell’indicare le ragioni su cui si e’ fondata la decisione e conseguentemente su cui si e’ fondata anche la selezione dei mezzi di prova da ammettere in funzione della loro rilevanza. Non e’ stato inoltre indicato il modo e il tempo della deduzione della censura di violazione dell’articolo 210 c.p.c. nel giudizio di appello. Da parte della controricorrente, si contesta che non sia stato adempiuto l’ordine di esibizione. Da parte della ricorrente, non si precisa, invece, sotto quale profilo e in che misura il preteso mancato adempimento dell’ordine di esibizione abbia inciso sulla decisione della Corte di appello ai fini dell’accertamento o meno di una condotta anticoncorrenziale.

15. A parte questi profili di censura, che riflettono le indicazioni della citata rubrica, la ricorrente svolge una serie di critiche alla decisione della Corte di appello che trovano un riferimento del tutto generico in essa e che possono cosi’ riassumersi: a) illiceita’ della disdetta per contrarieta’ al contratto, al regolamento n. 1400/2002 e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dato che non e’ stata provata la necessita’ della ristrutturazione della rete di vendita; b) adozione nella ristrutturazione della rete distributiva di un criterio operativo misto (qualitativo-quantitativo) vietato dal regolamento comunitario; c) contraddittorieta’ fra dichiarata volonta’ di concentrare la distribuzione nella sola sede di Perugia e concreta attuazione dell’intervento che ha comportato il riaffidamento di una concessione a (OMISSIS) con evidente discriminazione della (OMISSIS) cui e’ stata negata la nuova concessione senza alcuna giustificazione; d) effetto anti-concorrenziale della operazione generale di ristrutturazione nel mercato italiano della vendita delle autovetture ALIDI; e) abuso del diritto di recesso da parte di (OMISSIS); f) abuso di dipendenza economica non valutato dalla Corte di appello perche’ fuorviata dalla confusione fra casa produttrice e societa’ importatrice in Italia.

16. Le censure in questione appaiono largamente attinenti a una valutazione di merito del materiale probatorio e della ricostruzione della vicenda per come e’ stata rappresentata dalle parti. Una valutazione che sembra essere stata compiuta dalla Corte di appello con una esposizione delle ragioni della decisione logica ed esaustiva. Nondimeno una disamina delle singole censure conferma l’infondatezza delle specifiche doglianze della ricorrente circa la carenza, la contraddittorieta’ e l’erroneita’ della motivazione.

17. Specificamente per cio’ che concerne l’illiceita’ della disdetta la doglianza e’ infondata. Sia sotto il profilo della pretesa inidoneita’ della motivazione, contenuta nella disdetta, a giustificare il termine ridotto di preavviso per il recesso. Sia sotto il profilo della pretesa assenza di prova circa la necessita’ della ristrutturazione della rete distributiva (OMISSIS). La motivazione della disdetta e’ stata vagliata correttamente dalla Corte di appello e trova una chiara conferma nella attuazione del progetto di ristrutturazione dell’intera rete distributiva nazionale. La necessita’ della ristrutturazione trova il suo fondamento nella strategia di marketing cui la stessa (OMISSIS), nel suo collegamento con un gruppo automobilistico operante su un mercato multinazionale, era vincolata. Strategia consistente nel ricollocare il marchio (OMISSIS) nella fascia alta del mercato automobilistico. Si tratta di una necessita’ connessa a una scelta imprenditoriale che non puo’ essere soggetta a un sindacato come quello prospettato da parte ricorrente in termini di assoluta oggettivita’ se non a costo di una illegittima compressione della liberta’ di impresa.

18. La censura relativa all’adozione, in sede di attuazione del progetto di ristrutturazione, di un criterio selettivo misto (qualitativo-quantitativo) appare formulata in termini non sufficientemente chiari e come tali inidonei a evidenziare una contrarieta’ dell’operato di (OMISSIS) a norme imperative. Non e’ logico, in ogni caso, sovrapporre i due momenti in cui l’operazione di ristrutturazione e’ consistita e cioe’, in primo luogo, quello dell’azzeramento e della ridisegnazione della rete esistente mediante disdetta dei contratti in essere, al fine di poter realizzare una riduzione del numero dei concessionari presenti sul territorio nazionale.

Una fase questa che ha risposto a criteri di valutazione quantitativa. Successivamente e’ intervenuta la fase della selezione dei nuovi concessionari cui affidare le nuove concessioni. Ma anche a voler sovrapporre tali momenti sembra evidente che la ristrutturazione e’ avvenuta sulla base di un criterio quantitativo perche’ e’ consistita nell’accentramento delle concessioni in base ai volumi di vendita attribuibili ai territori. E’ ovvio, d’altra parte, che la selezione dei concessionari con cui stipulare i nuovi contratti non poteva prescindere da una valutazione soggettiva da parte di (OMISSIS) condotta peraltro secondo il criterio della verifica della rispondenza a standard organizzativi oggettivi.

19. La ricorrente evidenzia pero’ la contraddittorieta’ di questa raffigurazione generale con il caso specifico dell’Umbria in cui, alla fine del percorso, ci si e’ ritrovati con lo stesso numero di concessioni preesistenti salvo la sostituzione della concessionaria di (OMISSIS) storicamente attribuita a (OMISSIS). Tale contraddizione e’ apparente. Ci sono state infatti anche in Umbria due fasi:quella della riduzione del numero dei concessionari che ha determinato il mantenimento della sola sede di (OMISSIS) e quella dell’affidamento di tale unica concessione con un nuovo contratto. Le difficolta’ cui il nuovo concessionario ha dimostrato di soggiacere nel coprire l’intero territorio regionale attengono evidentemente a un momento successivo alla cessazione del rapporto fra (OMISSIS) ( (OMISSIS)) e (OMISSIS). Nessuna prova e’ stata concretamente dedotta e acquisita al processo circa la preordinazione di questa vicenda al fine di attuare un recesso discriminatorio nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. Per altro verso la tutela anticoncorrenziale non puo’ attribuire il diritto del contraente-distributore ad essere parte, a tempo indeterminato, della rete distributiva nonostante le motivate esigenze imprenditoriali che comportano la soppressione di alcune concessioni. Evidentemente quindi la scelta del nuovo concessionario di (OMISSIS), avvenuta in epoca successiva, e’ del tutto estranea ai rapporti fra (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l.

20. Secondo la ricorrente la Corte di appello avrebbe valutato superficialmente ed erroneamente gli effetti anti-concorrenziali della condotta di (OMISSIS). La censura appare infondata. La Corte di appello ha spiegato in modo logico ed esauriente le ragioni per cui ha ritenuto insussistente una condotta e una produzione di effetti contrari alla normativa di tutela della concorrenza. E’ da escludere infatti – ha motivato la Corte di appello – che la ristrutturazione della rete distributiva in Italia delle autovetture con marchio (OMISSIS) sia stato lo strumento per l’acquisizione e l’abuso di una posizione dominante – inesistente – da parte della casa produttrice. Ne’ questa strumentale condotta puo’ essere attribuita a (OMISSIS) che gia’ in precedenza era monopolista per l’importazione in Italia delle autovetture del gruppo automobilistico (OMISSIS) ivi comprese le autovetture con marchio (OMISSIS). La finalita’ perseguita da (OMISSIS), in evidente sintonia con la casa produttrice, e’ stata quella di rafforzare il marchio (OMISSIS) nel segmento di mercato haut de gamme. L’effetto anti-concorrenziale dovrebbe piuttosto identificarsi allora nella restrizione della concorrenza fra concessionari e nelle conseguenze negative derivanti da tale restrizione ai consumatori. Si tratta pero’, anche in questo caso, di una prospettazione che la Corte di appello ha ritenuto infondata. Infatti, trattandosi, nella specie, di porre a confronto il libero esercizio dell’attivita’ di impresa e le conseguenze che tale esercizio comporta per i competitori del mercato intra-brand e per i consumatori, la Corte di appello ha correttamente ritenuto, all’esito di un bilanciamento degli interessi in gioco, la legittimita’ della strategia imprenditoriale perseguita da (OMISSIS). In questa prospettiva appare pertinente il richiamo alla posizione della casa produttrice compiuto nella motivazione della sentenza impugnata per i gia’ citati rapporti di interdipendenza della societa’ importatrice con le scelte della casa produttrice. La Corte distrettuale, partendo dal presupposto che non puo’ costringersi una impresa, che opera in condizioni di dipendenza economica dalla casa produttrice, alla conservazione di un numero precostituito di concessionari quando questa condizione pregiudica la piena valorizzazione delle autovetture del marchio di cui e’ l’unica distributrice, ha verificato le condizioni di concorrenza infra-brand realizzate in seguito alla ristrutturazione della rete distributiva al fine di valutare l’esistenza di un effetto anti-concorrenziale sul mercato finale rilevante ai fini del decidere. Quello che infatti interessa ed e’ rilevante al fine di valutare una eventuale condotta anticoncorrenziale della (OMISSIS) e’ la tutela delle condizioni concorrenziali e di liberta’ di impresa attribuite alla nuova rete di concessionari, condizioni che sarebbero pregiudicate qualora si realizzasse – come ha dedotto la ricorrente una rigida compartimentazione territoriale o di brand. La motivazione della Corte di appello esclude entrambi questi profili negativi, lesivi della concorrenza, in quanto i nuovi contratti non creano un’esclusiva a favore dei concessionari ma stabiliscono che ciascun concessionario possa rivendere le proprie vetture (OMISSIS) in tutti gli Stati membri dell’U.E. e anche in Stati non compresi nell’Unione, aprendo quindi alla possibilita’ di una concorrenza tra concessionari della stessa marca. Per altro verso (OMISSIS) lascia liberi i concessionari di approvvigionarsi di autovetture (OMISSIS) anche da soggetti diversi, ponendo quale limite quello del 30% del proprio fabbisogno annuale e di rivolgersi anche ad altri operatori del mercato delle autovetture divenendo concessionari anche di altri marchi concorrenti. Per cio’ che concerne invece gli effetti lesivi ipotizzati in danno dei consumatori nessun riferimento concreto contiene il ricorso – ne’ puo’ rilevarsi che una tale specifica prospettazione sia stata effettuata nel giudizio di merito. In particolare in nessun modo risulta che la ricorrente abbia dedotto e provato un effetto negativo sui prezzi delle autovettura (OMISSIS) per effetto della discussa ristrutturazione della rete distributiva

21. Il riferimento all’abuso del diritto di recesso appare anche esso una prospettazione del tutto nuova. Tuttavia, puo’ rilevarsi che, secondo la Corte di appello, il contesto generale sin qui descritto non ha costituito l’occasione per esercitare abusivamente il diritto di recesso non solo perche’ sono state riscontrate le condizioni per il suo legittimo esercizio, ai sensi delle disposizioni contrattuali e della normativa comunitaria, ma anche perche’ non e’ dato riscontrare alcuna forma di esercizio abusivo e discriminatorio nei confronti dei singoli concessionari. Rileva inoltre la Corte distrettuale che non risulta essere stata posta in essere alcuna discriminazione nell’attivita’ di selezione o di esclusione dei rivenditori operata da (OMISSIS) e, come emerge dal documento Ideal Network Planning Italy, i criteri adottati per la selezione dei concessionari sono oggettivi e indirizzati unicamente a rendere un servizio migliore alla clientela. Specificamente, per quello che qui interessa, non sono stati dedotti e provati profili discriminatori del recesso esercitato nei confronti della (OMISSIS) s.r.l.

22. La ricorrente infine sostiene che l’equivoco in cui e’ caduta la Corte di appello nel riferire la domanda di accertamento dell’abuso di posizione dominante alla casa produttrice anziche’ alla (OMISSIS) ha avuto come conseguenza quella di una errata identificazione del mercato rilevante con il conseguente mancato esame della deduzione di abuso di dipendenza economica. In realta’ e’ la ricorrente a non aver esattamente recepito la motivazione sul punto della Corte di appello, motivazione che ha ben distinto i diversi mercati in cui operano la casa produttrice Volkswagen e la societa’ importatrice per l’Italia (OMISSIS), pur rimarcando correttamente la stretta connessione fra le due societa’. La Corte di appello ha altresi’ ritenuto non appropriata la descrizione del mercato intrabrand come una realta’ chiusa in se’ stessa. Se questa e’ l’impostazione seguita dalla Corte di appello deve, per altro verso, negarsi che non sia stata correttamente valutata la posizione di (OMISSIS) come unico soggetto importatore e distributore in Italia delle autovetture (OMISSIS). Quello che resta tuttavia non chiarito e non dimostrato nelle difese della ricorrente e’ il contenuto del preteso abuso di dipendenza economica che non e’ di certo consistito – come ha rilevato la Corte di appello nell’imposizione ai nuovi concessionari di condizioni limitative della concorrenza. Si ritorna pertanto necessariamente alla prospettazione della riduzione del numero dei concessionari come contenuto anche dell’abuso di dipendenza economica. Si tratta pero’ di una prospettazione che non appare fondata in quanto configura il mantenimento della consistenza della rete distributiva come un diritto quesito con evidente penalizzazione della liberta’ di impresa costituzionalmente protetta se esercitata nei limiti della preservazione e sviluppo dell’attivita’ economica in un regime di mercato concorrenziale.

23. I successivi motivi ripropongono, sia pure in forme e angolazioni parzialmente differenti, censure e critiche gia’ oggetto dei primi due motivi di ricorso. L’esigenza di rispondere alle elaborate difese della ricorrente comportano pertanto una serie di ripetizioni di argomenti anche nella presente motivazione.

24. Con il terzo motivo di ricorso si deduce: a) Art. 360 c.p.c., n. 4 – nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia su tutte le domande e omesso esame della domanda in punto di abuso di dipendenza economica, per omesso esame della domanda in punto di CTU contabile, omessa pronuncia in punto di risarcimento danni, omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto; b) Art. 360 c.p.c., n. 4 – nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 112, 115 e 116 per omessa valutazione dell’inadempimento all’obbligo di produzione documentale da parte di (OMISSIS) ex articolo 210 c.p.c. e per omesso esame e considerazione, ai fini della decisione, delle conclusioni rassegnate dalle parti – error i’n procedendo.

25. Il motivo e’ infondato. La Corte di appello ha escluso in radice l’abuso di posizione dominante e ha escluso altresi’ l’abuso di dipendenza economica analizzando le ripercussioni del comportamento di (OMISSIS) sul mercato intrabrand.

Correttamente la Corte distrettuale, dopo aver richiamato la giurisprudenza secondo cui un comportamento finalizzato ad assumere un ruolo di leadership in un determinato settore di mercato non costituisce di per se’ abuso di posizione dominante ove non leda la liberta’ di azione delle imprese concorrenti, ha assunto come motivi fondanti la decisione che: a) la scelta di riorganizzare la propria rete distributiva e’ senza dubbio una scelta legittima dell’imprenditore ancorche’ possa dimostrarsi lesiva per alcuni componenti della catena distributiva; b) la disdetta del contratto da parte di (OMISSIS) non e’ stata priva di motivazione e non si e’ affatto limitata al formale richiamo dell’entrata in vigore del regolamento comunitario 1400/2002; c) e’ stata ampiamente portata a conoscenza dei concessionari la ratio della ristrutturazione della rete distributiva, consistente nella finalita’ di conferire maggiore visibilita’ e competitivita’ al marchio (OMISSIS) rispetto a quello Volkswagen; d) l’intera operazione e’ stata attuata secondo criteri oggettivi e con l’intento di’ evitare limiti ingiustificati all’accesso alla nuova rete di distribuzione. Puo’ affermarsi pertanto che la Corte di appello ha preso in esame tutte le domande prospettate dalla (OMISSIS) s.r.l. e, per le ragioni sin qui esposte, non e’ affatto priva di giustificazione la mancata ammissione della C.Testo Unico diretta alla quantificazione del danno, come pure la mancanza di una esplicita motivazione relativamente alla domanda risarcitoria che la Corte di appello ha ritenuto implicitamente infondata. Mentre resta indeterminata la deduzione circa la rilevanza della documentazione che si assume non prodotta da controparte nonostante fosse stata oggetto di ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c.

26. Con il quarto motivo si deduce: Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione della L. n. 287 del 1990, articolo 1, comma 4 e 2, – omessa valutazione di un punto decisivo della controversia – difetto di motivazione – omessa e/o erronea valutazione di prove documentali – omessa valutazione ed applicazione di principi comunitari omessa ricostruzione e individuazione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione della L. n. 287 del 1990, articolo 2 e del regolamento CE n. 1440/02 – violazione e falsa applicazione del regolamento CE n. 1400/02 – omessa valutazione del comportamento processuale di (OMISSIS) e del riconoscimento della fondatezza della domanda per acquiescenza, in difetto di puntuale contestazione sul punto e per espresso riconoscimento della violazione del regolamento n. 1400/02 nel dedurre in atti di aver adottato un sistema distributivo selettivo misto qualitativo e quantitativo – violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale in merito al contratto di concessione – errata qualificazione del sistema distributivo prescelto da (OMISSIS) – omessa valutazione della violazione da parte di (OMISSIS) all’obbligo di esibizione documentale e della rilevanza di tale violazione ai fini di causa quale fonte di prova – violazione dell’articolo 111 Cost. – vizio di motivazione.

27. Il motivo attiene sostanzialmente all’analisi delle ragioni del recesso e quindi al carattere necessario o meno della riorganizzazione della rete distributiva nonche’ agli effetti anticoncorrenziali prodotti nella linea concorrenziale verticale. In altri termini la ricorrente riconosce il difetto di simmetria concorrenziale fra la propria impresa e (OMISSIS) ma intravede una lesione del mercato intrabrand realizzata attraverso una intesa verticale vietata dalla normativa antitrust. Si tratta di una censura che, ancora una volta, pone una questione prettamente di merito. La Corte di appello ha ritenuto, quanto alla ristrutturazione della rete, trattarsi di una valutazione di strategia imprenditoriale, la cui necessita’ di attuazione era scaturita dall’emersione di circostanze obiettive sul mercato, e ha affermato che la decisione circa l’adozione di tale strategia era prettamente di competenza dell’imprenditore, alle prese con la necessita’ di acquisire una maggiore efficienza alla rete distributiva delle autovetture (OMISSIS) e, per altro verso, di realizzare tale obiettivo senza ledere ingiustificatamente i diritti dei distributori. La Corte di appello ha escluso inoltre che la rivalutazione degli elementi istruttori, al fine di verificare l’esistenza di una finalita’ anticoncorrenziale nella complessiva operazione di ristrutturazione della rete distributiva, potesse condurre a una risposta positiva. I nuovi contratti di concessione del marchio (OMISSIS) rispecchiano infatti un modello di distribuzione basato su un sistema di selezione quantitativa non escluso dal regolamento 1400/2002 e che non comporta la imposizione di un obbligo di non concorrenza. Una valutazione delle singole clausole dei nuovi contratti si rivela d’altra parte fuorviante dall’oggetto del giudizio che consiste nella verifica della liceita’ o meno della complessiva operazione di ristrutturazione.

28. Con il quinto motivo si deduce: Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione della L. n. 287 del 1990, articolo 3anche in relazione all’articolo 1, comma 4 stessa legge, con riferimento alla omessa ricostruzione del mercato rilevante, confondendo in atti la convenuta (OMISSIS) con la casa madre (OMISSIS) e, riferendosi a quest’ultima, dare per assodato che n Volkswagen e’, come notorio, una societa’ che produce e vende autovetture su tutti i mercati europei e mondiali” – erronea e falsa applicazione di legge (articolo 115 c.p.c.) erronea e falsa interpretazione di elementi di fatto – errata e insufficiente motivazione illogicita’ e contraddittorieta’ manifesta della motivazione – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza sul punto, decisivo della controversia, delle ragioni addotte per escludere che (OMISSIS) s.p.a. detenesse una posizione dominante nel mercato verticale della distribuzione di autovetture (OMISSIS) in Italia.

29. Il motivo e’ infondato perche’ la Corte di appello ha valutato la situazione e il comportamento della societa’ fornitrice per l’Italia delle vetture (OMISSIS) e non della societa’ produttrice tedesca. Inoltre ha inteso correttamente come mercato rilevante quello relativo alle negoziazioni fra concessionari e clienti aperto anche ad altri marchi concorrenti a cui il concessionario poteva rivolgersi non essendo vincolato da alcun obbligo di esclusiva. Mentre ha dato per presupposto il rapporto esistente fra (OMISSIS) e concessionari relativamente al marchio (OMISSIS) affermando che se e’ vero che colui che vuole essere un concessionario del marchio (OMISSIS) in Italia deve stipulare un accordo con la (OMISSIS) e’ anche vero che i concessionari hanno facolta’ di approvvigionarsi di autovetture (OMISSIS) anche da soggetti diversi (nel limite del fabbisogno del 30%) cosi’ come possono diventare concessionari anche di marchi concorrenti. Vi e’ stata pertanto un rappresentazione corretta dei mercati rilevanti da parte della Corte di appello.

30.Con il sesto motivo si deduce: Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione della L. n. 287 del 1990, articolo 3 in relazione alla negazione senza alcun accertamento degli abusi di posizione dominante contestati anche sotto il profilo dell’abuso della dipendenza economica – teoria del partner obbligato – erronea e falsa applicazione di legge (articolo 115 c.p.c.) – erronea e falsa interpretazione di elementi di fatto – errata e insufficiente motivazione – illogicita’ e contraddittorieta’ manifesta della motivazione – violazione articolo 111 Cost.

31. Anche questo motivo deve ritenersi infondato. La Corte di appello ha argomentatamente escluso che l’operazione di ristrutturazione abbia comportato una discriminatoria esclusione di alcuni distributori gia’ presenti sul mercato o abbia ingiustificatamente impedito l’accesso a nuovi distributori. Come si e’ detto, la tutela anticoncorrenziale non puo’ attribuire il diritto del contraente-distributore ad essere parte, a tempo indeterminato, della rete distributiva nonostante le motivate esigenze del fornitore di conferire maggiore visibilita’ ad uno dei marchi posseduti. Il ricorso e’ quindi in definitiva privo di specificita’ nella deduzione dell’abuso di dipendenza economica. La Corte di appello ha rilevato che la disdetta era rivolta a tutti i concessionari con un congruo periodo di preavviso di un anno e, come si e’ piu’ volte ripetuto, che la ristrutturazione della rete distributiva non ha costituito un abuso ne’ di posizione dominante ne’ di dipendenza economica ma una scelta imprenditoriale giustificata da ragioni di competizione sul mercato e quindi pienamente legittima.

32. Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 8.200 Euro di cui 200 per spese

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