Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2406. Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie hanno un valore indiziario sufficiente ad integrare il “fumus commissi delicti” idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustificare l’applicazione di una misura cautelare reale

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7. Tanto premesso in fatto, il tribunale del riesame, poi, confuta le deduzioni difensive circa l’utilizzo delle presunzioni tributarie, evidenziando come in mancanza di qualsiasi allegazione e prova circa il fatto che l’indagato non avesse omesso di presentare la dichiarazione dei redditi IRPEF, doveva ritenersi fuor di dubbio la consistenza e la serieta’ degli elementi posti a fondamento del sequestro, come corroborata dagli elementi di prova dichiarativa e documentale, costituita dagli assegni bancari e dagli accertamenti bancari e tributari; parimenti, quanto alla presunta irrilevanza agli effetti della determinazione dell’imponibile (e conseguentemente dell’imposta evasa) della somma di 130.000,00 Euro relativi all’attivita’ di gioco trattandosi di vincite conseguite in un contesto familiare, le dichiarazioni rese a s.i.t. da alcuni soggetti (Leoncini, Orlandi Pietro e Orlandi Sandro) comprovano la natura illecita di tali somme in quanto provento di vincite di gioco organizzato e non certamente in ambito familiare e privato, dunque tassabili ex articolo 14, co. 4, legge n. 537 del 1993 che, con riguardo al TUIR, tra le categorie di redditi tassabili ex articolo 6, co. 1, ricomprende anche i proventi derivanti da atti o attivita’ qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, non rientrando i redditi provento di attivita’ illecita nella categoria dei redditi diversi ex art, 6, co. 1, lettera f), TUIR; infine, quanto alla proporzionalita’ della misura applicata, il collegio cautelare, dopo aver chiarito in cosa consista il profitto del delitto di omessa dichiarazione, evidenzia come nella specie non vi sia alcuna sproporzione atteso Iche l’importo complessivo dei beni sequestrati risulta notevolmente inferiore al valore del profitto rispondente all’imposta evasa)essendo stati sequestrati rapporti bancari e societari fino alla concorrenza dell’importo di 123.737,87 Euro, non risultando peraltro che l’immobile di (OMISSIS) sia stato sequestrato.

8. Al cospetto di tale apparato argomentativo ambedue i motivi di ricorso si appalesano manifestamente infondati.

Ed invero, quanto alla configurabilita’ del fumus del delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, i giudici del riesame hanno ben spiegato le ragioni per le quali l’indagato e’ da considerarsi evasore totale, alla luce non solo della mancata dichiarazione dei redditi che risulta aver percepito dalle s.r.l. (OMISSIS) ma anche delle risultanze degli accertamenti bancari e tributari e di quanto emerso in sede di ss.ii.tt., emergendo che negli anni in contestazione questi abbia conseguito redditi da attivita’ anche illecita (qual e’ quella di gestore di casa da gioco d’azzardo clandestina) occultandoli al Fisco. Sul punto, e’ anzitutto priva di pregio l’eccezione relativa alla inutilizzabilita’ delle presunzioni tributarie ai fini della determinazione dell’imposta evasa, non solo per aver i giudici del riesame chiarito che il reddito imponibile e’ stato determinato sulla base della ricostruzione reddituale dell’indagato fondata su elementi concreti acquisiti nel corso delle indagini, ma anche laddove si consideri che, versandosi in fase cautelare, legittimo sarebbe comunque il ricorso alle presunzioni tributarie come piu’ volte ribadito da questa Corte. Si e’ infatti affermato che le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per se’ fonte di prova della commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, hanno un valore indiziario sufficiente ad integrare il “fumus commissi delicti” idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustificare l’applicazione di una misura cautelare reale (Fattispecie relativa a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato: Sez. 3, n. 2006 del 02/10/2014 – dep. 16/01/2015, Scatena, Rv. 261928).

9. In secondo luogo, poi, non puo’ dubitarsi della tassabilita’ dei proventi da gioco d’azzardo, quali quelli percepiti dall’indagato per come emerso in sede di indagini preliminari dalle dichiarazioni riportate nel provvedimento impugnato. Pacifico, infatti, e’ nella giurisprudenza tributaria che in tema di imposte sui redditi, costituiscono reddito imponibile i ricavi del gioco d’azzardo, i quali sono riconducibili alla categoria delle vincite dei giochi e delle scommesse prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 81, lettera d), e devono quindi considerarsi assoggettati a tassazione ai sensi del successivo articolo 83, anche in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 14, comma 4, il quale, nella parte in cui stabilisce che nelle categorie di reddito di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 6, comma 1, devono intendersi ricompresi, ove classificabili in tali categorie, i proventi derivanti da fatti, atti o attivita’ qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo (se non gia’ sottoposti a sequestro o confisca penale), costituisce interpretazione autentica della normativa contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Sez. 5, sentenza n. 16504 del 19/07/2006, Rv. 592080).

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