Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2843. Le agevolazioni previste ex articolo 4, comma 90, della legge n. 350/2003

Le agevolazioni previste ex articolo 4, comma 90, della legge n. 350/2003, pur realizzando, secondo la decisione della Commissione Europea n. 195/2016 de 14.8.2015, aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, Tfue, possono essere ugualmente concesse qualora l’aiuto individuale rientri nei limiti dcl regolamento UE de minimis.

Ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2843
Data udienza 15 novembre 2017

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16893-2011 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 316/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/03/2011 R.G.N. 352/2010.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 21.3.2011, la Corte d’appello di Torino ha confermato la statuizione di primo grado che aveva condannato l’INPS a restituire a (OMISSIS) s.r.l., il 90% dei contributi versati nel triennio 1994-1997, L. n. 350 del 2003, ex articolo 4, comma 90;
che contro tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, articolando due motivi di censura;
che l’azienda non ha svolto in questa sede attivita’ difensiva, nemmeno a seguito della rinnovazione della notifica all’incorporante (OMISSIS) s.r.l., disposta giusta ordinanza interlocutoria n. 4668 del 2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE e della L. n. 289 del 2002, articolo 9, comma 17, della L. n. 350 del 2003, articolo 4, comma 90, e Decreto Legge n. 300 del 2006, articolo 3-quater, comma 1, (conv. con L. n. 17 del 2007), per avere la Corte di merito riconosciuto la spettanza del beneficio nonostante fosse stato istituito da disposizioni di legge adottate in contrasto con il divieto di aiuti di Stato stabilito dall’ordinamento comunitario;
che, con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 300 del 2006, articolo 3-quater, comma 1, (conv. con L. n. 17 del 2007) per non avere la Corte territoriale ritenuto la decadenza dal diritto al rimborso nonostante che la domanda L. n. 350 del 2003, ex articolo 4, comma 90, fosse pervenuta all’INPS solo in data 2.8.2007;

segue pagina successiva in calce all’articolo
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