Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2406. Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie hanno un valore indiziario sufficiente ad integrare il “fumus commissi delicti” idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustificare l’applicazione di una misura cautelare reale

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10. Quanto, poi, alla presunta rilevanza, ai fini della determinazione dell’imponibile (e, conseguentemente, dell’imposta evasa) e della valutazione del superamento o meno della soglia di punibilita’ prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, delle risultanze della ricostruzione operata in sede di c.t.p. (che viene allegata al ricorso), e’ sufficiente in questa sede rilevare che trattasi di documentazione successiva alla decisione resa dai giudici del riesame, atteso che la c.t.p. del dott. Spalletta reca la data del 15.03.2017, dunque la stessa e’ successiva all’udienza camerale del 26.01.2017 in cui venne assunta in decisione l’ordinanza impugnata. Non essendo note all’epoca della decisione le risultanze di tale relazione del c.t.p., nessun rimprovero puo’ evidentemente essere mosso al tribunale del riesame per l’omessa valutazione, non potendo certo la parte sottoporre per la prima volta elementi di fatto a questa Corte in sede di legittimita’. Del resto, e’ costante l’insegnamento di questa Corte nel senso che nel giudizio di legittimita’ possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un’attivita’ di apprezzamento circa la loro validita’ formale e la loro efficacia nel contesto delle prove gia’ raccolte e valutate dai giudici di merito (Fattispecie di ricorso avverso ordinanza di rigetto di riesame di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione di perizia redatta in data successiva alla decisione del tribunale e di documentazione non esibita nei precedenti gradi cautelari: Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016 – dep. 11/02/2016, Sanvitale, Rv. 266390). Si tratta, conclusivamente, di documentazione che l’interessato dovra’ sottoporre preliminarmente al vaglio dei giudici di merito che ne valuteranno l’incidenza agli effetti della corretta determinazione dell’imposta evasa e del rilievo sul superamento o meno della soglia di punibilita’. Ne’, d’altra parte, puo’ rimproverarsi ai giudici del riesame di non aver proceduto alla autonoma determinazione dell’imposta evasa non provvedendo alla nomina di un proprio perito d’ufficio. Questa stessa Corte ha infatti chiarito che in sede di riesame odi appello avverso una misura cautelare reale, il tribunale non e’ tenuto a dirimere le questioni tecniche e contabili per la cui risoluzione e’ necessario il ricorso ad un accertamento peritale, costituendo questo un mezzo istruttorio incompatibile con l’incidente cautelare. (Fattispecie in tema di appello cautelare: Sez. 3, n. 19011 del 11/02/2015 – dep. 07/05/2015, Citarella e altro, Rv. 263554).

11. Infine, quanto alla presunta sproporzione tra quanto sequestrato e l’ammontare della somma asseritamente evasa, sono gli stessi giudici del riesame ad evidenziare che il valore di quanto sequestrato non eccede l’ammontare del profitto corrispondente all’imposta asseritamente evasa. Nella specie, si noti, valgono per i valori di stima delle unita’ immobiliari di (OMISSIS) le stesse considerazioni gia’ svolte a proposito della relazione di c.t.p., atteso che le due “stime” redatte da (OMISSIS) S.r.l, affiliato all’istituto torinese immobiliare, recano entrambe la data dell’8.03.2017, anch’essa successiva all’udienza tenutasi davanti ai giudici del riesame in data 26.01.2017, dunque preclusa ne e’ la produzione per la prima volta davanti a questa Corte di legittimita’.

Quanto, poi, all’immobile di via (OMISSIS), che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe un valore di oltre due milioni di Euro, dunque idoneo a garantire la piena capienza rispetto all’imposta asseritamente evasa rendendo sproporzionato il sequestro di quanto attualmente in vinculis, e’ sufficiente rilevare, come gia’ evidenziato dal giudici del riesame, che lo stesso non risulta essere sottoposto a sequestro, donde il valore asseritamente attribuito dal ricorrente non rileva agli effetti della misura cautelare per il semplice fatto che non essendo in sequestro l’immobile, del presunto valore non puo’ tenersi conto agli effetti della misura, che presuppone pur sempre l’effettiva apprensione del bene, non essendo certo sufficiente la circostanza che lo stesso sia “in astratto” apprensibile dal P.M..

12. Il ricorso dev’essere pertanto dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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