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Per il resto, le argomentazioni svolte in tale primo motivo (dalla presunta “identita’” dei fatti contestati ai capi v) ed n) in base agli elementi apparentemente identici acquisiti, alla “identica” richiesta di “resoconto dell’incontro” presente sia nell’una che nell’altra vicenda, fino al presunto unico elemento differenziale rappresentato dal riferimento alle capacita’ sessuali della (OMISSIS)), si risolvono in deduzioni puramente fattuali che mostrano di non confrontarsi in maniera realmente critica con le argomentazioni della sentenza impugnata, prestando il fianco al giudizio di genericita’ per aspecificita’. Deve, pertanto, essere qui ribadito il principio, piu’ volte affermato da questa Corte, secondo cui e’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni gia’ esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
11. Ultimo motivo, ma altrettanto inammissibile, da esaminare e’ il secondo proposto dal Prof. Avv. (OMISSIS) con cui si deduce la presunta insussistenza dei reati di induzione – favoreggiamento della prostituzione e correlati vizi motivazionali sul punto.
Valgano, a tal fine, le medesime considerazioni gia’ esposte a proposito dell’omologo motivo proposto dall’Avv. (OMISSIS) (motivo secondo), non potendo certo aderirsi alla tesi difensiva della “connivenza non punibile” che escluderebbe il concorso morale del (OMISSIS). Nel caso in esame, infatti, la prova del concorso nel reato e dell’esistenza del rapporto di causalita’ tra l’adesione della (OMISSIS) (scelta di prostituirsi con il (OMISSIS)) e la condotta “incentivante” posta in essere dall’attuale imputato e’ chiaramente stata evidenziata dalla Corte d’appello, laddove ribadisce – in cio’ condividendo quanto affermato dal primo giudice – che “senza l’intervento di (OMISSIS) e (OMISSIS) la (OMISSIS) non sarebbe arrivata ad (OMISSIS) e non avrebbe agevolmente incontrato il (OMISSIS), che ella voleva conoscere per fare carriera”.
Trattasi di valutazione del tutto immune dai denunciati vizi, soprattutto alla luce della complessiva condotta dell’attuale imputato come sopra descritta a proposito del secondo motivo proposto dall’Avv. (OMISSIS), del tutto idonea a configurare quel concorso morale normativamente richiesto per la compiuta integrazione della fattispecie oggetto di contestazione, non certo qualificabile in termini di “connivenza non punibile” secondo l’interpretazione giurisprudenziale di legittimita’ consolidata in materia.
Deve, a tal proposito, essere infatti ricordato che in tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all’altro concorrente lo stimolo all’azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013 – dep. 21/01/2014, Grosu, Rv. 258953). E non v’e’ chi non veda come l’attivita’ di “interposizione agevolativa” posta in essere dal (OMISSIS) nei termini dianzi descritti, peraltro causalmente rilevante rispetto alla determinazione della (OMISSIS) di prostituirsi con il (OMISSIS), non potesse certo qualificarsi in termini di connivenza non punibile, assurgendo a vero e proprio contributo personale rispetto al fatto – reato posto in essere in concorso con l’amico ed imputato (OMISSIS).
12. Alla dichiarazione di inammissibilita’ dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
13. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 178 del 2016, si provvede all’oscuramento dati, in ragione dei reati contestati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dispone, a norma dell’articolo 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che – a tutela dei diritti o della dignita’ degli interessati – sia apposta a cura della cancelleria, sull’originale della sentenza, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalita’ e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.
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