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Questa Corte, esaminando la questione della natura di tale nullita’, ha gia’ avuto modo di affermare che la nullita’ del decreto di citazione a giudizio per l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia e’ a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 45581 del 24/10/2013, F. Rv. 257807).
2.4 E cio’ e’ sicuramente avvenuto nella specie poiche’ il difensore di fiducia della ricorrente ha tempestivamente sollevato, prima della chiusura del dibattimento di primo grado e deliberazione della relativa sentenza, l’eccezione di nullita’ del decreto di citazione diretta a giudizio – eccezione poi ribadita con i motivi di appello e coltivata con l’odierno ricorso -, poiche’ alla data di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini la (OMISSIS) era assistita da difensore di fiducia al quale non era stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini, pacificamente notificato al difensore di ufficio nominato dal pubblico ministero.
2.5 Rileva il Collegio che la giurisprudenza di legittimita’ registra divergenti orientamenti sulla natura della nullita’, se, cioe’, trattasi di nullita’ a regime intermedio, con la conseguenza che va eccepita o rilevata di ufficio entro la chiusura del dibattimento o al momento della deliberazione della sentenza, rimanendo, nel caso contrario, sanata (conformi Sez. 6, n. 34955 del 5/6/2003, Rabeschi, Rv 2263641; Sez. 1, n. 30270 del 22/5/2003, Mariottini, Rv. 225489), ovvero relativa, con la conseguenza che la nullita’ deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’articolo 491 c.p.p., subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti (Sez. 5, n. 34515vde1 4/7/2014, Grujio, Rv. 264272; Sez. 2, 11/06/2010, n. 35420, Sica ed altro, Rv. 248302; Sez. 3, n. 25223 del 17/4/2008, Giglio ed altri, Rv. 240255).
2.6 Le conclusioni alle quali perviene tale orientamento non possono, tuttavia, condividersi poiche’, in presenza di una nullita’ speciale quale quella prevista dai richiamati articolo 416 c.p.p., comma 1 e articolo 552 c.p.p., comma 2, che non definiscono la nullita’ di tipo assoluto come conseguenza della sua inosservanza, ai fini della qualificazione della patologia dell’atto come nullita’ relativa, occorre in ogni caso verificare se essa rientri o meno in quelle previste dall’articolo 178 c.p.p. e articolo 179 c.p.p., comma 2, secondo un rigoroso percorso logico-argomentativo e solo se la stessa non sia inquadrabile nell’ambito degli articoli 178 e 179 c.p.p., la sanzione comminata dalla legge deve intendersi assoggettata al regime regolato, per le nullita’ relative, dall’articolo 181 c.p.p.. Orbene la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che l’omesso avviso di conclusione delle indagini per l’imputato possa costituire nullita’ assoluta poiche’ non rientra tra le ipotesi previste dall’articolo 179 c.p.p. dal momento che non concerne la citazione dell’imputato ovvero la previsione di assenza del difensore nei casi in cui ne e’ obbligatoria la presenza, ipotesi che si riferisce al compimento di attivita’ processuali o comunque, procedurali in cui il codice di rito richiede che il compimento di determinate attivita’ di rilievo processuale avvengano in forma assistita o partecipata. Sono, infatti, esclusi dalla perimetrazione della norma, per espressa previsione letterale, i casi in cui la legge, pur connotando di obbligatorieta’ l’avviso al difensore, rimette alla discrezionalita’ di quest’ultimo la scelta di essere presente o meno, situazione, questa, che, invece, viene evidentemente in rilievo proprio in relazione all’attivita’ difensiva richiamata dall’articolo 415 bis c.p.p., attivita’ che appare dunque direttamente ed immediatamente riconducibile all’intervento ed all’assistenza dell’imputato e la cui omissione comporta la violazione del diritto di difesa della persona sottoposta ad indagini ad avvalersi del contributo del difensore di fiducia ritualmente nominato nella fase di interlocuzione con il pubblico ministero in vista delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.
3. Dalla nullita’ del decreto di citazione a giudizio consegue, ai sensi dell’articolo 185 c.p.p., comma 1, quella della sentenza di primo grado e della sentenza di appello, dal primo strettamente dipendenti, e la regressione del procedimento allo stato e al grado in cui l’atto nullo e’ stato compiuto, in adesione al disposto del citato articolo 185 c.p.p., comma 3. Vanno, quindi, annullate senza rinvio le sentenze dei due gradi di merito con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero del Tribunale di Pescara restando assorbita la valutazione del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza del tribunale di Pescara del 25 febbraio 2015 e rinvia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.
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