Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3028. Laddove la revoca venga erroneamente pronunciata nel contesto della sentenza che definisce il giudizio di merito, il mezzo di impugnazione esperibile avverso la stessa resta in ogni caso quello suo proprio

Laddove la revoca venga erroneamente pronunciata nel contesto della sentenza che definisce il giudizio di merito, il mezzo di impugnazione esperibile avverso la stessa resta in ogni caso quello suo proprio, e cioè l’opposizione da proporsi al capo dell’ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca

 

Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3028
Data udienza 22 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8101/2014 proposto da:

(OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’ difesa per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3463/2013 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 06/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO IN FATTO

1. Con ricorso notificato il 17 febbraio 2014 e depositato il 10/03/2014 (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 1579/12 del Tribunale di Lecce, emessa e depositata in data 6/11/2013, con cui il giudice monocratico aveva respinto l’appello, dalla medesima svolto, avverso la sentenza n. 6069/11 emessa dal Giudice di Pace di Lecce il 1.08.2001. Il Tribunale, rigettando l’appello, aveva confermato la sentenza di prime cure, e condannato l’appellante alle spese di lite, revocando d’ufficio e con effetto retroattivo le delibere del consiglio dell’Ordine che avevano ammesso l’appellante al patrocinio a spese dello Stato, ravvisando che ricorressero i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 136, comma 2, in ragione della palese infondatezza della domanda all’origine del giudizio.

1.1. Nel giudizio di merito, la sig.ra (OMISSIS) ha visto rigettare in entrambi i gradi di giudizio la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella misura di Euro 5.000,00 o in altro diverso importo, patiti per spese legali, ansia e stress conseguenti all’inoltro, da parte dell’ufficio SAT dell’Agenzia delle Entrate di Torino, di due preavvisi di riscossione coattiva per l’abbonamento Rai relativo all’anno 2008, dopo che la medesima sig.ra (OMISSIS), con lettera pervenuta alla predetta amministrazione il 2.1.2007, aveva chiesto il suggellamento del suo apparecchio televisivo, non piu’ in uso da molto tempo. Il danno sarebbe stato conseguente alla condotta illecita tenuta dall’Agenzia delle Entrate convenuta, tale da integrare gli estremi del reato di minacce, ravvisabile nelle numerose diffide di pagamento e nelle raccomandate che preannunciavano atti di espropriazione forzata. Solo il successivo intervento di un legale incaricato a seguire la vicenda avrebbe evitato tale evento, con accoglimento della richiesta di suggellamento, con un ritardo di due anni, che le avrebbe cagionato ingiusti patimenti e spese legali gravose per le sue precarie condizioni economiche, dovendosi sostentare con una pensione sociale. Il giudice di prima istanza aveva al contrario ritenuto che non potessero ravvisarsi condotte colpose o dolose in capo all’amministrazione appellata e che i danni prospettati non fossero provati come correlati all’ipotesi delittuosa prospettata.

1.2. Nel giudizio di cassazione, affidato a due motivi di ricorso, si costituiva l’amministrazione della resistente, con controricorso notificato, che chiedeva la dichiarazione d’inammissibilita’ del medesimo o il suo rigetto, non assumendo alcuna posizione in merito alla questione relativa alla disposta revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. La ricorrente depositava memoria difensiva il 13 novembre 2007.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Il primo motivo di impugnazione e’ infondato.

2.2. A fondamento del motivo, la sig.ra (OMISSIS) denuncia in primo luogo il vizio di contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5, ritenendo che il giudizio d’appello si sia sostanzialmente basato su una lettura errata dei fatti storici “provati per tabulas”, avendo ella disconosciuto di avere ricevuto la missiva del 19.04.2007: si tratterebbe pertanto di un giudizio riposto su una circostanza contestata e non provata dalla controparte, che il giudice aveva omesso di valutare. Assume ancora la ricorrente che si era rivolta al proprio legale solo dopo avere ricevuto le diffide del 27 febbraio 2008, 12 settembre 2008 e 7 ottobre 2008, sopportando ulteriori esborsi economici, nonche’ patemi e notevole stress per risolvere la questione. Da qui scaturiva il danno patrimoniale di Euro 218,00 richiesto, oltre il danno morale collegato al comportamento illegittimo dell’amministrazione, per un complessivo importo di Euro 5000,00. La sentenza impugnata si baserebbe pertanto su valutazioni probatorie errate per avere il giudice omesso di verificare un fatto decisivo della controversa, ovvero che la prima missiva non fosse stata ricevuta dalla ricorrente e che il ritardo, pertanto, non fosse ad essa imputabile.

2.3. Il Giudice dell’impugnazione ha rigettato l’appello condividendo la tesi espressa dal primo giudice secondo cui, da un lato, non era ravvisabile alcun comportamento illecito in capo all’amministrazione nel semplice invio di solleciti e avvisi di riscossione, sull’assunto che la procedura di suggellamento chiesta dall’attrice non era stata portata in esecuzione a causa del mancato espletamento della procedura richiesta, secondo quanto indicato sin dalla prima missiva inoltrata alla (OMISSIS) dal 19.04.2007; dall’altro, aveva ritenuto che non fosse imputabile alla medesima amministrazione alcun ritardo, poiche’ l’attrice impugnante non solo non aveva risposto alla prima missiva inviatale dall’amministrazione convenuta il 19.04.2007 ma, successivamente, aveva dato un riscontro incompleto a una nota del 20.05.2009; sotto il profilo del danno, il giudice dell’appello ha ritenuto, poi, che non solo l’invio di solleciti non potesse costituire un illegittimo comportamento, ma che le certificazioni mediche dell’ottobre 2008 non fossero causalmente riconducibili alla vicenda in questione, confermando l’opinione espressa nello stesso senso dal primo giudice, e che le spese legali sostenute per ottenere il suggellamento fossero giustificate dal comportamento inerte tenuto dalla diretta interessata.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *