Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2393. In tema di omesso versamento di ritenute certificate

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, alla luce della modifica apportata dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, articolo 7, al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10 bis, che ha esteso l’ambito di operativita’ della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (c.d. mod. 770), deve ritenersi che per i fatti pregressi la prova dell’elemento costitutivo del reato non puo’ essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione, essendo necessario dimostrare l’avvenuto rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta. L’estensione del reato, operata dalla novella, anche alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della sola dichiarazione mod. 770 va interpretata, “a contrario”, come dimostrazione che la precedente formulazione del citato articolo 10-bis non soltanto racchiudesse nel proprio parametro di tipicita’ solo l’omesso versamento di ritenute risultanti dalla predetta certificazione, ma richiedesse anche, sotto il profilo probatorio, la necessita’ di una prova del suo rilascio ai sostituiti.

Sentenza 22 gennaio 2018, n. 2393
Data udienza 22 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

– (OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la sentenza del Tribunale di MILANO in data 20/01/2016;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessio Scarcella;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAZZOTTA G., che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza;

udite, per il ricorrente, le conclusioni del difensore, Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20.01.2016, depositata in data 5.02.2016, il Tribunale di Milano dichiarava il (OMISSIS) colpevole del delitto di omesso versamento di ritenute certificate (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis), commesso, n.q. descritta nel capo di imputazione, in relazione al periodo di imposta 2010, per un ammontare superiore alla soglia di punibilita’ prevista dalla legge (Euro 170.634,00), in relazione a reato contestato come commesso in data 30.09.2011, termine previsto per la presentazione annuale relativa all’anno 2010.

2. Ha proposto ricorso per cassazione “per saltum” il difensore di fiducia di (OMISSIS), iscritto all’Albo speciale ex articolo 613 c.p.p., prospettando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) e c), sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis, e articolo 192 c.p.p..

segue pagina successiva in calce all’articolo
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