Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 febbraio 2018, n. 3095. Esclusa la condotta antisindacale da parte della Ulss che nega la sala per la riunione se l’assemblea è indetta da un solo componente della Rsu

Esclusa la condotta antisindacale da parte della Ulss che nega la sala per la riunione se l’assemblea è indetta da un solo componente della Rsu

Sentenza 8 febbraio 2018, n. 3095
Data udienza 9 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 99-2012 proposto da:

NURSIND SINDACATO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA U.L.SS. n. (OMISSIS) ALTO VICENTINO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 647/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/03/2011 R.G.N. 831/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Venezia ha respinto l’appello proposto da Nursind Sindacato delle professioni infermieristiche avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva rigettato l’opposizione L. n. 300 del 1970, ex articolo 28 avverso il decreto con il quale lo stesso Tribunale aveva escluso l’antisindacalita’ della condotta tenuta dall’Azienda ULSS n. (OMISSIS) Alto Vicentino.

2. Il sindacato ricorrente aveva agito in giudizio deducendo che in data 21 gennaio 2004 il suo rappresentante in seno alle RSU aveva richiesto all’azienda l’utilizzo della sala sindacale, sita nei locali di lavoro, per lo svolgimento di un’assemblea indetta ai sensi della L. n. 300 del 1970, articolo 20. La domanda era stata respinta perche’, ad avviso dell’azienda, il singolo componente della RSU non era legittimato, sulla base dell’accordo collettivo nazionale e dell’articolo 9 del regolamento interno adottato dalla RSU aziendale, ad indire l’assemblea.

2. La Corte territoriale ha condiviso le conclusioni del Tribunale ed ha rilevato che l’Accordo Interconfederale del 20/12/1993, nella parte in cui estende ai componenti delle RSU le prerogative previste in favore dei dirigenti delle RSA, si riferisce unicamente ai diritti individuali e, quindi, non consente al singolo componente della RSU di subentrare nella titolarita’ di diritti spettanti alla RSA unitariamente intesa. Ha aggiunto che nei medesimi termini va interpretato il contratto nazionale quadro del 7 agosto 1998 che considera le RSU come organismi unitari e conseguentemente riserva il diritto di indire assemblee all’organo elettivo, il quale assume ogni decisione sulla base del principio maggioritario, ed esclude che il potere possa essere esercitato dai singoli componenti.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Nursind sulla base di un unico articolato motivo. L’Azienda ULSS n. (OMISSIS) Alto Vicentino e’ rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

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