Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 19 gennaio 2018, n. 2360. Anche con la sentenza applicativa di pena concordata ex articolo 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie che dalle medesime conseguono di diritto.

Anche con la sentenza applicativa di pena concordata ex articolo 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie che dalle medesime conseguono di diritto.
Ed invero la sentenza di patteggiamento, pur sostanziandosi nell’applicazione della pena senza la formulazione di un giudizio di responsabilita’ penale, postula tuttavia un accertamento cui si riconnette la compatibilita’ dell’applicazione di sanzioni di carattere specifico previste da leggi speciali, come quelle indicata dall’articolo 222 C.d.S., in ragione della natura amministrativa che le connota.
A cio’ deve provvedere, anche officiosamente, il giudice che applica la pena, e cio’ indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo, trattandosi di un effetto penale della condanna.

Sentenza 19 gennaio 2018, n. 2360
Data udienza 29 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Ri – rel. Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/03/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa TORNESI DANIELA RITA;

lette le conclusioni del P.G. e del difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Como ha applicato a (OMISSIS) la pena concordata tra le parti ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all’articolo 589 bis c.p. per avere cagionato per colpa, consistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, il decesso di (OMISSIS) in data (OMISSIS).

1.1. In particolare veniva addebitato all’imputato di avere violato l’articolo 141 C.d.S. perche’, mentre percorreva alla guida della propria autovettura Fiat Panda targata (OMISSIS) la via (OMISSIS) del comune di (OMISSIS) ad una velocita’ stimabile intorno ai 35/40 Km. orari, omettendo di controllare il proprio veicolo cosi’ da essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza e di arrestare il veicolo tempestivamente di fronte ad ostacoli imprevisti, andava ad investire il pedone (OMISSIS) che aveva iniziato l’attraversamento della via (OMISSIS) da sinistra verso destra rispetto alla direzione di marcia dell’autovettura e che aveva gia’ percorso per oltre mt. 3,50 la carreggiata, impegnando la strada senza utilizzare il vicino attraversamento pedonale confidando nelle ottime condizioni di visibilita’, nella distanza e nella moderata velocita’ dell’auto in arrivo.

1.2. All’udienza del 22.03.2017 l’imputato ha chiesto, ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen., l’applicazione della pena di mesi sette e giorni quattro di reclusione cosi’ determinata: pena base di anni due di reclusione, ridotta per l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6 ad anni uno e mesi quattro di reclusione, ulteriormente ridotta a mesi dieci e giorni venti per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche. Tale richiesta veniva subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il P.M. prestava il consenso.

1.3. Il giudice di primo grado disponeva in conformita’ ritenendo congrua la pena in ragione dell’intervenuto risarcimento del danno operato dalla compagnia assicuratrice, dell’assenza di precedenti penali e del non elevato grado della colpa. Revocava, di ufficio, la patente di guida all’imputato ai sensi dell’articolo 222 c.p., commi 2 e 3 ter.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), per mezzo del difensore di fiducia avv. (OMISSIS) elevando il seguente motivo.

Violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) per inosservanza o erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222, commi 1 e 2, e dell’articolo 133 cod. pen. anche in relazione al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 222, terzo e quarto periodo del comma 2; violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) per mancanza o contraddittorieta’ della motivazione in relazione all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all’articolo 222 C.d.S., quarto periodo, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, comma 2.

Il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui e’ stata disposta la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.

In premessa il ricorrente rappresenta che la L. n. 41 del 2016, oltre ad introdurre l’articolo 589 bis c.p., ha modificato anche l’articolo 222 C.d.S. in tema di sanzioni amministrative accessorie incidendo, tra gli altri, sul comma 2; cio’ ha comportato la compresenza di due trattamenti punitivi significativamente divergenti (sospensione e revoca della patente di guida) nel caso di morte di una persona cagionata con violazione delle norme di disciplina della circolazione stradale, e cio’ a prescindere dalla sussunzione del reato nell’articolo 589 cod. pen. (che evidentemente deve essere commesso con violazione delle norme sulla disciplina stradale), piuttosto che in quella dell’articolo 589 bis cod. pen., stante la sostanziale identita’ delle predette fattispecie. Ne consegue che devono ritenersi parimenti ed alternativamente applicabili le predette sanzioni amministrative accessorie anche per fatti giudicati ai sensi dell’articolo 589 bis cod. pen..

Di qui deriva il vizio di violazione di legge della sentenza impugnata perche’ il giudice, nella determinazione della sanzione amministrativa accessoria, avrebbe dovuto tener conto dei criteri di cui all’articolo 133 cod. pen. e, in particolare, di quello di cui al comma 1, n. 3, e, conseguentemente optare, in ragione del non elevato grado di colpa, per la meno grave delle sanzioni amministrative previste (ovvero per la sospensione della patente di guida).

Sotto altro profilo deduce il vizio di difetto di motivazione perche’ il giudice non ha in alcun modo motivato in ordine ai criteri che lo hanno indotto a ritenere piu’ consona la revoca della patente di guida in luogo della diversa, ma pur sempre possibile, sanzione della sospensione della patente di guida.

3. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza nella parte e’ stata disposta, nei confronti dell’imputato, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

4. Nella memoria depositata il 15/06/2017 il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso posto che l’articolo 222 C.d.S., cosi’ come modificato dalla L. 23 marzo 2016, n. 41, prevede chiaramente che al reato di omicidio stradale consegua necessariamente la revoca della patente di guida.

5. Nella memoria depositata in data 10/11/2017 il ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso, puntualizzando che non e’ possibile accedere ad un’interpretazione dell’articolo 222 C.d.S. ancorata ad un mero criterio temporale di applicazione delle due diverse sanzioni, a seconda che l’omicidio colposo con violazione delle norme sul codice della strada sia commesso prima o dopo l’entrata in vigore della L. n. 41 del 2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, non presentando profili di manifesta inammissibilita’, va rigettato.

1.1. Giova anzitutto premettere che l’articolo 222, comma 2, cod. strada, cosi’ come novellato dalla L. 23 marzo 2016, n. 41, recita al quarto periodo: “Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 c.p.p., per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis c.p. consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena”.

La nuova formulazione di detta norma recepisce il consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte sotto il vigore del previgente testo normativo, secondo cui anche con la sentenza applicativa di pena concordata ex articolo 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie che dalle medesime conseguono di diritto (Sez. Un. n. 8488 del 27/05/1998, Rv. 210981, Sez. 4, del 19/10/2016, n. 36079, Sez. 7, del 16.03.2017, n. 6195, Sez. 4, n. 52159 del 19/10/2017).

Ed invero la sentenza di patteggiamento, pur sostanziandosi nell’applicazione della pena senza la formulazione di un giudizio di responsabilita’ penale, postula tuttavia un accertamento cui si riconnette la compatibilita’ dell’applicazione di sanzioni di carattere specifico previste da leggi speciali, come quelle indicata dall’articolo 222 C.d.S., in ragione della natura amministrativa che le connota.

A cio’ deve provvedere, anche officiosamente, il giudice che applica la pena, e cio’ indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo, trattandosi di un effetto penale della condanna (Sez. 4, n. del 9/12/2003, P.G. in proc. Augusto, Rv. 227910, Sez. 4, n. 36868 del 14/03/2007, Rv. 237231).

2. Cio’ posto, si rileva che nel caso in esame il G.I.P. del Tribunale di Como ha legittimamente applicato, con riferimento alla fattispecie di reato addebitata all’imputato (articolo 589 bis cod. pen.), trattandosi di omicidio stradale commesso il (OMISSIS) e, quindi, successivamente alla novella normativa di cui alla L. 23 marzo 2016, n. 41, in vigore dal 25.03.2016), la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in ossequio al disposto normativo dettato dall’articolo 222 C.d.S., comma 2, quarto periodo.

3. Alla stregua di quanto sopra esposto non si ravvisa, nel caso in esame, la prospettata violazione di legge ne’ alcun vizio motivazionale, trattandosi di statuizione priva di profili di discrezionalita’.

4. Le doglianze formulate dal ricorrente meritano tuttavia le seguenti puntualizzazioni.

4.1. Le modifiche apportate dalla L. n. 41 del 2016 all’articolo 222 C.d.S., si inscrivono nell’ambito della complessiva disciplina ispirata, tra l’altro, ad implementare, nell’ottica di un piu’ accentuato rigorismo, anche la precedente normativa sanzionatoria in precedenza prevista per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui all’articolo 589 c.p., comma 2, e articolo 590 c.p., comma 3, (ovvero la sospensione della patente di guida per un periodo determinato, stabilito dal giudice).

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