Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3028. Laddove la revoca venga erroneamente pronunciata nel contesto della sentenza che definisce il giudizio di merito, il mezzo di impugnazione esperibile avverso la stessa resta in ogni caso quello suo proprio

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3.10. Del resto, secondo i principi generali, laddove con il medesimo provvedimento decisorio siano definite controversie di diversa natura tra le medesime parti, assoggettate a diversi mezzi di impugnazione (come ad esempio nel caso di unica sentenza che definisca sia una opposizione all’esecuzione che una opposizione agli atti esecutivi), i mezzi di impugnazione restano di regola quelli propri di ciascuna tipologia di procedimento, fatto salvo il principio dell’apparenza (che peraltro, nella specie, non potrebbe in nessun caso operare, non solo perche’ non pare possibile ipotizzare una espressa qualificazione della questione in ordine al gratuito patrocinio come questione di merito, ma anche perche’ si tratta comunque di procedimenti ontologicamente differenti per loro stessa natura, oltre che per oggetto, e comunque riguardanti parti non presenti in giudizio). Rimane infine da osservare che l’inconveniente, eminentemente pratico, che deriva dalla circostanza che la (manifesta) infondatezza dell’azione di merito (laddove idonea a configurare mala fede o colpa grave) potrebbe effettivamente costituire uno dei presupposti del provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio (o anche l’unico) – inconveniente che peraltro puo’ sussistere anche laddove la revoca avvenga con autonomo decreto e non solo laddove essa sia disposta con la sentenza che definisce il giudizio di merito puo’ trovare adeguata soluzione anche senza postulare la necessaria impugnazione del suddetto provvedimento di revoca unitamente alla sentenza di merito. Ed infatti, il procedimento di opposizione avverso il procedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, laddove sia stata impugnata la sentenza di merito che ha contestualmente rigettato la domanda, potrebbe sempre essere sospeso ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., comma 2, nel caso in cui il giudice dell’opposizione non ritenesse di conformarsi a detta sentenza e ritenesse invece opportuno attendere la decisione definitiva in ordine alla controversia di merito.

3.11. In base a quanto sin qui osservato, il collegio non ritiene di poter condividere il principio espresso in una recente pronuncia (rimasta peraltro isolata) di questa Corte, per cui “la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio adottata con la sentenza che definisce la causa va impugnata con il rimedio ordinario dell’appello, senza che sia configurabile una separata opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170, sicche’, ove quest’ultima procedura sia stata erroneamente instaurata, il ricorso per cassazione avverso il relativo provvedimento va dichiarato inammissibile attesa l’inammissibilita’ dell’intero procedimento” (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 7191 del 13/04/2016, Rv. 639661 – 01), ma di dover affermare l’opposto principio per cui, indipendentemente dalla circostanza che esso sia eventualmente pronunziato nel contesto della sentenza che definisce il giudizio di merito, il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio resta in ogni caso assoggettato esclusivamente al mezzo di impugnazione suo proprio, e cioe’ l’opposizione da proporsi al capo dell’ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca, ai sensi dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170.

3.12. Nella specie, non e’ stata proposta l’opposizione avverso il provvedimento di revoca nelle forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170, al capo dell’ufficio giudiziario (il che ha determinato il mancato svolgimento della necessaria ed insopprimibile fase di merito attinente alla valutazione dei presupposti della revoca), e non e’ stato, del resto, neanche evocato il soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall’ammissione al beneficio, unico legittimato passivo necessario nel relativo procedimento contenzioso.

3.13. Di conseguenza, la censura risulta senz’altro inammissibile nella presente sede processuale, ove l’opposizione e’ stata accorpata nel ricorso per cassazione della sentenza di merito.

3.14. Alla luce di quanto sopra, la ricorrente, risultata soccombente sotto ogni profilo, va condannata al pagamento delle spese processuali in osservanza del principio della soccombenza di cui all’articolo 91 c.p.c., nell’ammontare come di seguito liquidato, con raddoppio del contributo unificato: difatti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

– Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di lite, liquidate in Euro 2.100,00, oltre spese pari a Euro 200,00, spese generali e contributi di legge;

– Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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