Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 19 gennaio 2018, n. 2382. L’omesso avviso di conclusione delle indagini per l’imputato non può costituire nullita’ assoluta poiche’ non rientra tra le ipotesi previste dall’articolo 179 c.p.p.

L’omesso avviso di conclusione delle indagini per l’imputato non può costituire nullita’ assoluta poiche’ non rientra tra le ipotesi previste dall’articolo 179 c.p.p. dal momento che non concerne la citazione dell’imputato ovvero la previsione di assenza del difensore nei casi in cui ne e’ obbligatoria la presenza, ipotesi che si riferisce al compimento di attivita’ processuali o comunque, procedurali in cui il codice di rito richiede che il compimento di determinate attivita’ di rilievo processuale avvengano in forma assistita o partecipata. Sono, infatti, esclusi dalla perimetrazione della norma, per espressa previsione letterale, i casi in cui la legge, pur connotando di obbligatorieta’ l’avviso al difensore, rimette alla discrezionalita’ di quest’ultimo la scelta di essere presente o meno, situazione, questa, che, invece, viene evidentemente in rilievo proprio in relazione all’attivita’ difensiva richiamata dall’articolo 415 bis c.p.p., attivita’ che appare dunque direttamente ed immediatamente riconducibile all’intervento ed all’assistenza dell’imputato e la cui omissione comporta la violazione del diritto di difesa della persona sottoposta ad indagini ad avvalersi del contributo del difensore di fiducia ritualmente nominato nella fase di interlocuzione con il pubblico ministero in vista delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Sentenza 19 gennaio 2018, n. 2382
Data udienza 28 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia An – rel. Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 14/04/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EMILIA ANNA GIORDANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PICARDI ANTONIETTA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avvocato (OMISSIS) del foro di PESCARA, che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello dell’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di (OMISSIS) alla pena di anni uno di reclusione per il reato di evasione, commesso il (OMISSIS) allorquando la (OMISSIS) si allontanava dall’abitazione in orario diverso da quello per il quale era autorizzata all’uscita violando, altresi’, il divieto di recarsi in altro Comune, poiche’ veniva sorpresa all’atto dell’ingresso nella Casa Circondariale di Pescara, ove si era recata per un colloquio con persona ivi detenuta.

2. Con motivi affidati al difensore di fiducia e di seguito sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., la ricorrente denuncia:

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