Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 19 gennaio 2018, n. 2382. L’omesso avviso di conclusione delle indagini per l’imputato non può costituire nullita’ assoluta poiche’ non rientra tra le ipotesi previste dall’articolo 179 c.p.p.

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2.1 vizio di violazione di legge, in relazione all’articolo 415 bis c.p.p., per omessa notifica al difensore di fiducia, nominato fin dal (OMISSIS), dell’avviso di conclusione delle indagini;

2.2 violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p. in presenza di fatto lieve, attestato dall’entita’ della sanzione applicata, coincidente con il minimo della pena, e di episodio unico e isolato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e deve trovare accoglimento, con le conseguenze di seguito precisate.

2. E’, in vero, erronea la conclusione alla quale e’ pervenuta la sentenza impugnata che ha ritenuto infondata l’eccezione difensiva di nullita’ del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica al difensore di fiducia della (OMISSIS) dell’avviso di conclusione delle indagini sul rilievo che la nomina di difensore di fiducia, in persona dell’avvocato (OMISSIS), era intervenuta solo in data 26 giugno 2012, in sede di notifica del decreto di citazione diretta a giudizio e che, pertanto, era corretta la nomina di difensore di ufficio da parte del Pubblico Ministero che a tale difensore aveva notificato l’avviso di conclusioni delle indagini.

2.1 Dall’esame degli atti processuali ai quali la Corte di legittimita’ ha accesso in ragione del vizio denunciato, si evince che nella comunicazione di notizia di reato, relativa all’arresto per evasione, la (OMISSIS) aveva nominato fin dal (OMISSIS) difensore di fiducia in persona dell’avvocato (OMISSIS); che il Pubblico Ministero aveva nominato alla (OMISSIS) difensore di ufficio all’atto della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, difensore di ufficio al quale veniva notificato altresi’ il decreto di citazione diretta a giudizio per l’udienza dell’11 ottobre 2012; che il 26 giugno 2012, in sede di notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, la (OMISSIS) aveva (ri)nominato difensore di fiducia il predetto avvocato (OMISSIS); che nel corso della trattazione dell’udienza di primo grado (in data 15 maggio 2013) la (OMISSIS) aveva nominato difensore di fiducia l’avvocato (OMISSIS), revocando ogni altro precedente difensore di fiducia; che il sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS), in sede di conclusioni, all’udienza del 25 febbraio 2015, aveva eccepito la nullita’ degli atti processuali compiuti per omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso di conclusione delle indagini.

2.2 Ritiene il Collegio che erroneamente, in presenza di nomina di difensore di fiducia, il pubblico ministero ha nominato alla (OMISSIS) difensore di ufficio omettendo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini al difensore di fiducia gia’ nominato, omissione che si e’ concretizzata nella violazione del diritto ad avvalersi dell’assistenza del difensore di fiducia e, quindi, del diritto di difesa dell’indagata. L’avviso di conclusione delle indagini e’, in vero, atto dovuto del pubblico ministero che serve a porre l’indagato in condizioni di interloquire, nel termine di 20 giorni sulla stessa deliberazione di chiusura delle indagini, mediante l’offerta di ragioni difensive di carattere sostanziale e tecnico, ostative dell’esercizio dell’azione penale e, a questo fine, non e’ possibile scindere la deliberazione personale del magistrato del pubblico ministero di chiudere le indagini, per se’ provvisoria e revocabile, dall’esecuzione da parte del suo ufficio della comunicazione ai soggetti legittimati a riceverla. E qualora la persona sottoposta ad indagini abbia nominato un difensore di fiducia prima che l’avviso gli sia notificato, lo stesso avviso deve essere notificato anche a tale difensore, ancorche’ nel disporne la notifica dell’avviso il pubblico ministero abbia indicato quale altro destinatario, oltre all’indagato, un difensore di ufficio non potendo l’autorita’ giudiziaria sostituirsi all’imputato, ovvero all’indagato, nella scelta da questi compiuta, se non violando palesemente i principi fondamentali in tema di diritto alla difesa.

2.3 Dalla mancata notifica dell’avviso previsto dall’articolo 415 bis c.p.p., consegue, a mente dell’articolo 416 c.p.p., la nullita’ della richiesta di rinvio a giudizio ovvero del decreto di citazione diretta a giudizio, ai sensi dell’articolo 552 c.p.p., comma 2.

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