Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 19 gennaio 2018, n. 2389. Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche o ambientali possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell’imputato

Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche o ambientali possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell’imputato – e vieppiu’, come nel caso, dell’indagato, ai fini di adozione della misura – e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioe’ consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioe’ non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioe’ non contrastanti tra loro e, piu’ ancora, con altri dati o elementi certi.

Sentenza 19 gennaio 2018, n. 2389
Data udienza 28 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia An – rel. Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 28/06/2017 del TRIBUNALE DI CATANIA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI, che conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.

Udito il difensore, avvocato (OMISSIS) del foro di AGRIGENTO, che insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Catania, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha riformato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del 24 maggio 2017 sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere applicata a (OMISSIS) con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. A carico del (OMISSIS) si procede ad indagini per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 commesso tra l’aprile ed il novembre 2013. Secondo l’ordinanza impugnata, le conversazioni intercettate e l’analisi dei movimenti di (OMISSIS) comprovano, a livello gravemente indiziario, che il (OMISSIS) aveva curato l’approvvigionamento di cocaina in favore del gruppo di Comiso, capeggiato dopo l’arresto di (OMISSIS) proprio dal (OMISSIS) che, in piu’ occasioni, si era recato, da solo ovvero in compagnia di sodali, nel paese di Santa Elisabetta, a casa del (OMISSIS) che gli aveva fornito la cocaina, in un momento di grave difficolta’ per il gruppo comisano a seguito dell’arresto dell’ (OMISSIS) e della perdita di una partita di droga che gli inquirenti avevano sequestrato nell’ovile di questi.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore di (OMISSIS) denuncia vizioA vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Con il primo motivo deduce, in particolare il vizio di mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata per omesso esame delle deduzioni difensive svolte all’udienza camerale e acritica adesione alla ricostruzione compiuta nell’ordinanza genetica. Analogo vizio di motivazione, e vizio di violazione di legge, in relazione ai criteri di cui all’articolo 192 cod. proc. pen., connotano l’ordinanza impugnata per la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza poiche’ dagli atti di indagine non emerge l’attiva partecipazione del ricorrente alle presunte cessioni di stupefacenti. Ed invero le conversazioni intercettate a bordo dell’auto del (OMISSIS) non vedono mai protagonista il (OMISSIS) che viene identificato in virtu’ del riferimento al nome, (OMISSIS), ovvero alla circostanza che il (OMISSIS) si sia recato a Santa Elisabetta, paese del (OMISSIS), ma in assenza di comprovati contatti diretti fra i due ovvero di accertate cessioni di stupefacenti destinati allo spaccio. Il contenuto di tali conversazioni, non essendo stata verificata la disponibilita’ di stupefacente da parte del ricorrente e in presenza di una spiegazione alternativa del contenuto delle conversazioni stesse, non fornisce elementi indiziari gravi a carico del (OMISSIS), tanto piu’ che la presunta attivita’ illecita lo vede coinvolto per un ristretto periodo temporale posto che ai primi di ottobre 2013 il (OMISSIS) veniva tratto in arresto per l’esecuzione pena. Ne’ rileva la circostanza che egli sarebbe stato a lungo detenuto con l’ (OMISSIS) ovvero che, dopo il suo arresto, i rapporti del gruppo comisano sarebbero stati mantenuti con (OMISSIS) tenuto conto che il Tribunale aveva annullato, per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, l’ordinanza a carico di quest’ultimo. La risalenza nel tempo delle condotte ascrittegli rispetto al momento di adozione della misura e la unicita’ della condotta di cessione, rendono apodittica la motivazione dell’ordinanza sulla ritenuta sussistenza dell’attualita’ delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere, che valorizza i precedenti a carico del ricorrente omettendo una verifica della sussistenza di concrete ed attuali esigenze di prevenzione. Infine il Tribunale non ha valutato la possibilita’ che il pericolo di recidiva potesse essere tutelato con misure meno afflittive di quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, nei limiti e per le ragioni appresso specificate, deve trovare accoglimento, limitatamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Va rigettato nel resto.

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