Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 19 gennaio 2018, n. 2378. Integra il reato previsto dall’articolo 624-bis cod. pen. la condotta di chi commette un furto introducendosi all’interno di un garage, che costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora

Integra il reato previsto dall’articolo 624-bis cod. pen. la condotta di chi commette un furto introducendosi all’interno di un garage, che costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora. Ne’ il vincolo pertinenziale puo’ essere escluso in considerazione dell’esigua distanza, indicata dal ricorrente, di 100mt.

Sentenza 19 gennaio 2018, n. 2378
Data udienza 14 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco M. – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. BRUNO Paolo A. – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/04/2017 del TRIBUNALE di TORINO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

lette/sentite le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

(OMISSIS), a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto in data 18 maggio 2017 ricorso per cassazione avverso la sentenza ex articolo 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Torino, emessa in data 12 aprile 2017 e depositata in data 22 aprile 2017 (reati contestati ex articolo 624 bis c.p. e articolo 625 c.p., n. 2 perche’ si impossessava della vettura Opel Corsa, sottraendola ad autorimessa condominiale, e di due telecomandi che sottraeva da altra vettura parcheggiata nella stessa autorimessa, essendosi cosi’ introdotto nelle pertinenze di luogo destinato a privata dimora, con l’aggravante di aver agito con violenza sulle cose, in Torino il 21 dicembre 2016), denunciando la violazione dell’articolo 624-bis cod. pen. e la motivazione meramente apparente in ordine alla qualificazione giuridica della condotta nell’ambito dell’articolo 624-bis in luogo dell’articolo 624 cod. pen., non sussistendo il vincolo pertineziale tra l’abitazione della persona offesa e l’autorimessa in considerazione della distanza tra tali luoghi (100 mt).

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