Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3028. Laddove la revoca venga erroneamente pronunciata nel contesto della sentenza che definisce il giudizio di merito, il mezzo di impugnazione esperibile avverso la stessa resta in ogni caso quello suo proprio

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3.4. Quanto allo strumento impugnatorio avverso tale provvedimento di revoca, deve rammentarsi che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, “in tema di gratuito patrocinio, il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2002, n. 115, articolo 136, deve individuarsi, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articoli 99, 112 e 113, ma nell’articolo 170, del medesimo decreto che, pur rivolto a regolare l’opposizione ai decreti di pagamento in favore dell’ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell’ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e, quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13807 del 23/06/2011, Rv. 618348 – 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 21400 del 17/10/2011, non massimata; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21685 del 23/09/2013, Rv. 627774 – 01; l’impugnazione del decreto di revoca con ricorso diretto per cassazione viene ammessa nel solo caso, contemplato dall’articolo 113, dello stesso D.P.R., in cui esso sia pronunciato a seguito di richiesta di revoca dell’ufficio finanziario, ai sensi dell’articolo 112, comma 1, lettera d), corrispondente all’articolo 127, comma 3: Cass., Sez. 6 2, Ordinanza n. 26966 del 15/12/2011, Rv. 620677 – 01; cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 12719 del 20/07/2012, Rv. 623732 – 01).

3.5. D’altronde, i presupposti per la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio non coincidono con quelli relativi alla fondatezza della domanda di merito (avendo ad oggetto, sostanzialmente, oltre che i presupposti formali e reddituali per l’ammissione al patrocinio stesso, la sussistenza di mala fede o colpa grave della parte nell’agire o resistere in giudizio).

3.6. Si e’ chiarito inoltre che legittimata passiva necessaria nel procedimento di opposizione avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e’ unicamente l’amministrazione interessata (e quindi, di regola, il Ministero della Giustizia, soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall’ammissione al beneficio, ovvero l’Agenzia delle Entrate, laddove la revoca dell’ammissione al patrocinio sia richiesta dall’ufficio finanziario ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 127, comma 3, a seguito della verifica dell’esattezza dell’ammontare dei redditi dichiarati: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21700 del 26/10/2015, Rv. 636886 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22148 del 02/11/2016, Rv. 642670 – 01).

3.7. A tale amministrazione devono essere notificati sia l’opposizione al decreto di revoca, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 136, comma 2, che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione, a pena d’inammissibilita’ (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012, Rv. 622818 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 21700 del 26/10/2015, Rv. 636886 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22148 del 02/11/2016, Rv. 642670 – 01; cfr. anche, nel medesimo senso, Sez. 1, Ordinanza n. 15323 del 21/07/2005, Rv. 584131 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2209 del 16/02/2012, Rv. 621440 – 01).

3.8. Il potere di revoca dell’ammissione patrocinio a spese dello Stato attribuito al giudice davanti al quale si svolge il giudizio di merito e’ dunque un potere del tutto estraneo alla controversia tra le parti. Per tale motivo, va di regola esercitato con distinto e autonomo decreto, la cui natura e’ quella di un provvedimento non decisorio e non definitivo, anch’esso del tutto estraneo (sia con riguardo al suo oggetto, sia con riguardo alle parti del procedimento) al giudizio di merito. L’assoluta autonomia di tale decreto rispetto alla sentenza che definisce il giudizio di merito comporta quindi che, anche laddove la revoca venga erroneamente pronunciata nel contesto di quest’ultima, la sua anomala “collocazione topografica” (che non puo’ determinarne la radicale nullita’, sussistendo certamente il potere del giudice di provvedere in materia) non puo’ neanche ritenersi idonea a mutarne la natura.

3.9. La relativa decisione non costituisce quindi un autonomo capo della sentenza di merito (ai sensi dell’articolo 329 c.p.c., comma 2), ma va considerata come se fosse stata emessa secondo la forma prescritta. Di conseguenza, il mezzo di impugnazione esperibile avverso la stessa resta in ogni caso quello suo proprio, e cioe’ l’opposizione da proporsi al capo dell’ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca. Una diversa soluzione finirebbe per alterare i termini (sia con riguardo alla decorrenza che alla durata), le condizioni e gli stessi limiti dell’impugnazione del medesimo provvedimento, a seconda che esso venga ad essere pronunziato con autonomo decreto o unitamente alla sentenza che definisce il merito, e finanche la struttura in unico grado (con ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento che definisce l’opposizione al decreto di revoca). E cio’ senza considerare gli inevitabili problemi di contraddittorio che si determinerebbero, in ragione della diversita’ delle parti legittimate al giudizio di impugnazione del merito della controversia ed al procedimento di opposizione avverso la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

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