Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 febbraio 2018, n. 3095. Esclusa la condotta antisindacale da parte della Ulss che nega la sala per la riunione se l’assemblea è indetta da un solo componente della Rsu

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Al principio di diritto il Collegio intende dare continuita’, perche’ l’esegesi delle disposizioni contrattuali, condotta alla luce dei canoni ermeneutici di cui agli articoli 1362 c.c. e ss. e nell’ottica della necessaria armonizzazione con le norme del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 gia’ richiamate, non consente di pervenire a conclusioni difformi.

3.1. Rileva, innanzitutto, la chiara affermazione della natura unitaria dell’organismo, desumibile dall’articolo 8 dell’Accordo quadro sulla costituzione delle RSU, come interpretato autenticamente dalle parti firmatarie il 6.4.2004 con il contratto Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ex articolo 49 con il quale si e’ precisato che “la RSU e’ uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori; sul funzionamento della RSU, l’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 stabilisce come unica regola che la RSU assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti; le modalita’ con le quali tale maggioranza si esprime devono essere, eventualmente, definite dalla RSU stessa con proprio regolamento interno; la circostanza che la RSU non si doti di un proprio regolamento, non ne muta la natura, che rimane quella di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale”.

L’articolo 5 dello stesso Accordo, poi, nel prevedere al comma 1 che “le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti ed ai loro dirigenti nella titolarita’ dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti” si riferisce, appunto, all’organismo e non ai soggetti che lo compongono, al contrario di quanto previsto dall’Accordo interconfederale del 20.12.1993, articolo 4, che fa riferimento ai “componenti delle r.s.u.” ai quali estende la titolarita’ dei diritti riservati ai “dirigenti delle r.s.a.”.

Anche l’elencazione contenuta nell’articolo 5, comma 4 che comprende il “diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori”, e’ sempre pensata in relazione all’organismo unitario, come si desume dal confronto con il successivo articolo 6 che disciplina le prerogative delle associazioni sindacali rappresentative e, fra l’altro, prevede il “diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro”.

E’, quindi, alla luce della chiara natura unitaria dell’organismo che vanno lette le disposizioni contenute nel C.C.N.Q. sulle prerogative sindacali, sottoscritto sempre il 7/8/1998, che all’articolo 13 richiama espressamente l’accordo stipulato in pari data e al comma 2 ribadisce detta natura, riferendo la titolarita’ dei permessi alle RSU e non ai singoli componenti.

3.2. Cio’ premesso, e tornando al diritto di assemblea, va detto che l’articolo 2 del C.C.N.Q., dopo aver previsto al comma 1 il diritto dei dipendenti pubblici a partecipare ad assemblee sindacali per 10 ore annue pro-capite, al comma 2 stabilisce che “le assemblee che riguardano le generalita’ dei dipendenti o gruppi dí essi possono essere indette singolarmente o congiuntamente….dai soggetti indicati nell’art.10”.

Detta ultima disposizione, che riguarda i permessi sindacali, prevede che degli stessi possono fruire:” i componenti delle RSU; i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi dell’articolo 10 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998; i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonche’ quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998; i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa.”.

Attraverso il rinvio all’articolo 10, quindi, l’articolo 2, diversamente da quanto fa l’articolo 20 dello Statuto che si riferisce solo alle RSA, attribuisce il potere di indizione ad una pluralita’ di soggetti, espressione di diverse forme di rappresentativita’ sindacale, sicche’ gli avverbi “singolarmente o congiuntamente ” non possono essere valorizzati per sostenere l’attribuzione del potere anche ai singoli componenti della RSU, superando la volonta’ delle parti collettive di considerare la stessa come organismo unitario. La possibilita’ di esercitare il potere anche in modo disgiunto va, infatti, riferita ai rapporti fra i diversi soggetti titolari del potere medesimo, ossia la RSU, i dirigenti delle RSA, i dirigenti delle associazioni sindacali rappresentative, fermo restando che la volonta’ della prima deve formarsi nel rispetto del metodo fissato dall’articolo 8 dell’accordo quadro.

3.3. E’ significativo che in tal senso il CCNQ e’ stato interpretato dalla contrattazione dei diversi comparti che, quando non si e’ limitata in relazione alle prerogative sindacali a richiamare gli accordi quadro (articolo 9 CCNL 16.2.1999, come modificato dall’articolo 1 CCNL 27.7.2005, per il comparto enti pubblici non economici; articolo 56 CCNL 14.9.2000 per il comparto regioni e autonomie locali) ha espressamente previsto che il potere di indire l’assemblea deve essere esercitato ” dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalita’ dell’articolo 8, comma 1 dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998″ (articolo 2 CCNL 20.9.2001 per il compatto sanita’; articolo 12 CCNL 28.5.2004 per il comparto agenzie fiscali; articolo 2 CCNL 16.5.2001 per il compatto ministeri; articolo 8 del CCNL 29.11.2007 per il comparto della scuola) o dalla “RSU a maggioranza dei suoi componenti” (articolo 25 del CCNL 27.1.2005 per il comparto universita’) o ancora dalla RSU, senza ulteriori specificazioni e, quindi, inteso come organismo unitario (articolo 12 del CCNL 17.5.2004 per il comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

3.4. La sentenza impugnata, che ha escluso il carattere antisindacale della condotta tenuta dall’Azienda ULSS n. (OMISSIS) Alto Vicentino perche’ l’assemblea non poteva essere indetta dal singolo componente della RSU, e’ quindi conforme nel dispositivo al principio di diritto sopra enunciato, ma ne va corretta la motivazione perche’ il giudice di appello, oltre a richiamare il precedente di questa Corte, ha anche interpretato l’Accordo interconfederale del 20.12.1993 che, invece, qui non rileva.

La mancata costituzione dell’Azienda intimata esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

Non e’ applicabile ratione temporis il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese

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