Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 febbraio 2018, n. 2600. Il principio di liberta’ della forma si applica anche all’accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune

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Non e’ questa l’ipotesi della fissazione del termine entro il quale pagare la somma ingiunta ex articolo 641 c.p.c..

E’, poi, appena il caso di segnalare l’irrilevanza del motivo di censura, atteso che, per costante ed ultratrentennale insegnamento giurisprudenziale, l’opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un’impugnazione del decreto volta a farne valere vizi originari, ma da’ luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito inteso all’accertamento del credito inizialmente fatto valere in via monitoria.

Pertanto, la sentenza che decide la controversia deve accogliere la domanda dell’attore (vale a dire del creditore istante), rigettando conseguentemente l’opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto azionato risultino esistenti e provati al momento della decisione, indipendentemente dall’ammissibilita’ o validita’ del decreto e/o dalla fondatezza della pretesa nel momento in cui fu presentato il ricorso ex articolo 633 cod. proc. civ. (cfr., ex aliis, Cass. n. 20858/12; Cass. n. 9927/04; Cass. n. 6421/03; Cass. n. 2573/02; Cass. n. 5055/99; Cass. n. 1494/99; Cass. n. 807/99, Cass. n. 3628/87).

2.5. Ancora infondato e’ il settimo motivo, dovendosi dare continuita’ alla giurisprudenza delle S.U. di questa S.C. (v. sentenza n. 24822/15) secondo cui la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario – introdotta dall’articolo 149 c.p.c., comma 3, aggiunto dalla L. n. 263 del 2005, articolo 2, comma 1, e, ancor prima, sancita dalla sentenza n. 477/02 della Corte cost. – si applica solo agli atti processuali e agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, come avviene – ad esempio – riguardo all’interruzione della prescrizione di azione costitutiva, che non puo’ realizzarsi se non esercitando in giudizio l’azione medesima.

Non e’ questo il caso in esame.

3.1. In conclusione, il ricorso e’ da accogliersi nei sensi di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovra’ accertare se e in che termini nella summenzionata riunione del 27.1.04 vi sia stata un’effettiva disdetta orale degli accordi collettivi aziendali 5.7.74, 6.7.79 e successivi aggiornamenti.

Cio’ il giudice di rinvio dovra’ verificare alla luce dei seguenti principi di diritto:

a) il principio di liberta’ della forma si applica anche all’accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, di guisa che essi – a meno di eventuale diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell’articolo 1352 c.c. dalle medesime parti stipulanti – ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti;

b) tale liberta’ della forma dell’accordo o del contratto collettivo di lavoro concerne anche i negozi connessivi, come il recesso unilaterale ex articolo 1373 c.c., comma 2;

c) la parte che eccepisce l’avvenuto recesso unilaterale e’ onerata ex articolo 2697 c.c., comma 2, della prova relativa e, ove alla manifestazione orale segua, su richiesta dell’altro o degli altri contraenti, una dichiarazione scritta del medesimo tenore, e’ altresi’ onerata della prova del carattere meramente confermativo – anziche’ innovativo – di tale successiva dichiarazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’

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