Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 febbraio 2018, n. 2605. Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto

Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l’esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione.

Sentenza 2 febbraio 2018, n. 2605
Data udienza 9 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. TRIVOMI Irene – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19928/2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 333/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 01/03/2013 R.G.N. 1962/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Messina ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina sulla domanda proposta da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nei confronti della Provincia regionale di Messina, ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in relazione alla domanda azionata dai lavoratori.

2. Quest’ultimi avevano adito il Tribunale esponendo di avere superato il concorso bandito dalla Provincia per posti di 4 qualifica funzionale, e di essere stati assunti.

Assumevano, tuttavia, l’erroneita’ del bando atteso che la Legge Regionale Siciliana n. 98 del 1981, come modificata dalla Legge Regionale Siciliana n. 14 del 1988, prevedeva l’attribuzione della 5 qualifica funzionale e chiedevano quindi l’attribuzione di detta qualifica con le conseguenziali differenze retributive.

Il Tribunale rigettava la domanda. Proposto appello dai lavoratori, la Provincia regionale di Messina costituitasi ribadiva il difetto di giurisdizione e in subordine chiedeva il rigetto della domanda.

3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorrono i lavoratori prospettando due motivi di ricorso.

4. Resiste con controricorso la Provincia regionale di Messina.

5. I lavoratori hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso e’ dedotta la violazione del giudicato implicito sulla giurisdizione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

Assume parte ricorrente che non era stata ritualmente reintrodotta nel giudizio, mediante appello incidentale, la questione della giurisdizione, e che pertanto sulla giurisdizione del giudice ordinario si era formato giudicato interno, atteso che il Tribunale aveva deciso nel merito la controversia.

E’ richiamata la giurisprudenza di legittimita’, tra cui Cass., S.U., n. 13799 del 2012.

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