Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 9 febbraio 2018, n. 831. La disciplina dettata dal D.Lgs. n. 159 del 2011 consente l’applicazione delle informazioni antimafia anche a rapporti a contenuto autorizzatorio

La disciplina dettata dal D.Lgs. n. 159 del 2011 consente l’applicazione delle informazioni antimafia anche a rapporti a contenuto autorizzatorio, in quanto finalizzate a contrastare i tentativi della mafia imprenditrice di infiltrarsi capillarmente in tutte le attività economiche, ivi comprese quelle a contenuto autorizzatorio.

Sentenza 9 febbraio 2018, n. 831
Data udienza 12 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6545 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Pa., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Avv. Pa. in Roma, via (…);

contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Fe. Sq., domiciliato ex art. 25 c.p.a presso Segreteria III Sezione Consiglio Di Stato in Roma, piazza (…);

Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen. Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA – SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Reggio Calabria e di Ministero dell’Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Gi. Pa. e l’Avvocato dello Stato Is. Pi.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente gravame l’appellante chiede l’annullamento della sentenza del Tar con cui è stato respinto il suo ricorso diretto all’annullamento rispettivamente:

1. dell’ordinanza n. -OMISSIS-del Comune di Reggio Calabria notificata il 5 luglio 2016 di revoca, e di conseguente riconsegna dell’autorizzazione n. -OMISSIS–relativo al servizio pubblico da piazza (taxi);

2. della presupposta nota interdittiva della Prefettura di Reggio Calabria n. -OMISSIS-e conosciuta con la notifica dell’ordinanza n. -OMISSIS-;

L’appello è affidato ad otto rubriche di gravame con le quali si contesta, sotto diversi profili l’erroneità della sentenza per violazione del principio della correlazione tra il chiesto il pronunciato; violazione degli artt. 83-84-91-94 e 100 del d.lgs. n. 159/2011; e per l’iniquità della condanna alle spese di lite.

Si è costituito in giudizio il Comune di Reggio Calabria con una memoria con cui ha contestato le tesi di controparte e ha concluso per il rigetto del gravame.

Con memoria per la discussione versata in atti il 14 novembre 2017, l’appellante ha insistito nelle proprie censure sottolineando l’assenza di comportamenti addebitabili.

All’udienza pubblica di discussione, uditi i difensori delle parti, l’appello è stato ritenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

L’appello è infondato.

1.§. Per ragioni di antecedenza logica è necessario esaminare prioritariamente la seconda e la terza rubrica con cui si lamenta l’illegittima applicazione di norme che non sarebbero affatto riferibili al caso di specie.

1.§.1. Per l’appellante, la sentenza erroneamente affermerebbe l’obbligatorietà di acquisizione della documentazione antimafia ai sensi dell’art. 100 del D.lgs. n. 159/2011. La norma invece non sarebbe assolutamente applicabile al caso di specie perché l’appellante, titolare di licenza di taxi fin dal 1989, non aveva richiesto di sottoscrivere alcun contatto né alcuna concessione o autorizzazione nuova.

La disposizione concernerebbe solamente i nuovi rapporti che l’amministrazione intende instaurare con le imprese e non sarebbe applicabile ai provvedimenti già emessi, ed in essere, in assenza dell’emersione di una qualche criticità nel corso del rapporto.

L’articolo 84 del D.lgs. n. 159 cit. elenca tutte ipotesi di assoggettamento a comunicazione di interdittiva che avrebbero natura sanzionatoria e, quindi, non potrebbero essere applicate in via analogica.

Inoltre l’articolo 83 espressamente esclude che la certificazione antimafia debba essere richiesta per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni di licenze di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza, perché la licenza di taxi non solo è soggetta a verifica dei requisiti di onorabilità, ma è esercitata in forma di impresa individuale come attività di lavoro autonomo. Per cui sarebbe stata esclusa la sussistenza dei requisiti soggettivi per l’applicazione della norma per la certificazione antimafia.

1.§.2. Con la terza rubrica si lamenta che l’infiltrazione mafiosa non potrebbe essere desunta da rapporti di parentela ma, semmai scaturire a seguito di verifiche sull’attività di un’impresa esercitata sotto forma individuale consolidata da tempo e in esito ad un’effettiva e concreta verifica del modus operandi del soggetto destinatario. La motivazione deve fare riferimento al caso specifico ed alle condotte del soggetto colpito.

Il TAR, illegittimamente ed illogicamente, si sarebbe sostituito all’autorità prefettizia senza farsi carico di indicare quali comportamenti e quali modi di espletamento dell’attività della-OMISSIS-sarebbero in grado, anche in ragione di vincoli di parentela, di condizionare in maniera illecita l’attività di guida di un taxi.

Sarebbe poi illegittimo affermare che la famiglia-OMISSIS-avrebbe avuto un ruolo nello scioglimento del consiglio comunale in quanto nessun addebito era stato fatto alla appellante che sarebbe l’unica a dover essere scrutinata.

Sarebbe pure illegittimo desumere un pericolo di infiltrazione connesso all’esistenza di altre licenza di guida di taxi rilasciate ad altri parenti con cui la signora-OMISSIS-non avrebbe alcuna cointeressenza o gestione palese o occulta.

L’attività di taxi sarebbe un’attività semplice, personale, casuale, non condizionabile, e con tariffe prestabilite ed assolta in via diretta dall’avventore senza alcun riscontro con le attività complesse della gestione societaria organizzata.

Il provvedimento di interdizione non indicherebbe poi quale sarebbe il condizionamento delle attività di taxi e quali vantaggi potrebbero avere le organizzazioni criminali dalla specifica attività, né riferirebbe di comportamenti addebitabili all’appellante o a modalità idonee a dimostrare tale condizionamento.

1.3. L’assunto è infondato.

Come esattamente rilevato dal TAR, l’art. 100 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel quinquennio successivo allo scioglimento dell’Amministrazione comunale per infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede il preciso dovere dell’Amministrazione rinnovata di acquisire l’informazione antimafia relativamente a tutte le concessioni di valore economico, in quanto sorgono dubbi sulla trasparenza dell’attività svolta dalla precedente amministrazione (cfr. Cons. Stato sez. III cit. n. 4451/2017).

Non vi sono infatti dubbi che gli effetti delle misure di cui all’art. 100 si esplicano anche alle attività economiche operanti nel campo dei servizi diretti dai privati oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. n. 159 cit. per cui le amministrazioni non possono comunque consentire le concessioni e le erogazioni qualora emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate.

Come confermato più volte (ex multis Cons. Stato Sezione III n. 1109/2017, ecc.) la disciplina dettata dal D.lgs. n. 159 del 2011 consente l’applicazione delle informazioni antimafia anche a rapporti a contenuto autorizzatorio, in quanto finalizzate a contrastare i tentativi della mafia imprenditrice di infiltrarsi capillarmente in tutte le attività economiche, ivi comprese quelle a contenuto autorizzatorio. In questo ambito ricostruttivo deve essere dunque interpretato l’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, il quale peraltro tra le diverse attività considerate economicamente rilevanti ai fini degli effetti delle misure di prevenzione comprende anche le “..f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati”.

La risposta da parte dello Stato a tale fenomeno criminale finirebbe infatti per rimanere lacunosa, e finanche illusoria, se si limitasse ai soli contratti pubblici, alle concessioni ed alle sovvenzioni, e quindi se la prevenzione del fenomeno mafioso non si estendesse anche al controllo e all’eventuale interdizione di tutti gli ambiti economici nei quali, più frequentemente, la mafia si fa, direttamente o indirettamente, imprenditrice ed espleta la propria attività economica (cfr. sentenza Consiglio di Stato, sez. III, 09/02/2017, n. 565; Cons. Stato n. 7324/2016).

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