Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 febbraio 2018, n. 2605. Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto

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1.1. Il motivo, che supera il vaglio di ammissibilita’ – atteso che contesta de iure la statuizione di appello che, dando atto della presenza di mera eccezione nella comparsa di costituzione della Provincia, ha statuito sulla giurisdizione – e’ fondato e va accolto.

Questa Corte, a Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 25246 del 2008), ha affermato che la parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, e’ tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della questione, ai sensi dell’articolo 346 c.p.c., in sede di costituzione in appello, stante l’inapplicabilita’ del principio di rilevabilita’ d’ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e la non applicabilita’ dell’articolo 346 c.p.c. (riferibile, invece, a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso) a domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell’articolo 329 c.p.c., comma 2, per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse la presunzione di acquiescenza.

Detti principi sono stati ribaditi da Cass., S.U., n. 13799 del 2012, secondo cui allorche’ il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento e’ tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l’esame della relativa questione e’ preclusa in sede di legittimita’, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione.

Tali principi trovano applicazione nel caso di specie, atteso che il Tribunale decidendo nel merito ha ritenuto la sussistenza della propria giurisdizione, ragione per la quale la questione di giurisdizione avrebbe dovuto costituire oggetto di appello incidentale e non di mera eccezione in sede di comparsa di costituzione, per non dare luogo, come e’ avvenuto, a giudicato interno.

2. All’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento del secondo motivo con cui veniva dedotta la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63 e articolo 69, comma 7 (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3).

3. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione.

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