Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 febbraio 2018, n. 2600. Il principio di liberta’ della forma si applica anche all’accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune

a) Il principio di liberta’ della forma si applica anche all’accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, di guisa che essi – a meno di eventuale diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell’articolo 1352 c.c. dalle medesime parti stipulanti – ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti;

b) tale liberta’ della forma dell’accordo o del contratto collettivo di lavoro concerne anche i negozi connessivi, come il recesso unilaterale ex articolo 1373 c.c., comma 2;

c) la parte che eccepisce l’avvenuto recesso unilaterale e’ onerata ex articolo 2697 c.c., comma 2, della prova relativa e, ove alla manifestazione orale segua, su richiesta dell’altro o degli altri contraenti, una dichiarazione scritta del medesimo tenore, e’ altresi’ onerata della prova del carattere meramente confermativo – anziche’ innovativo – di tale successiva dichiarazione.

Sentenza 2 febbraio 2018, n. 2600
Data udienza 8 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27644-2012 proposto da:

(OMISSIS), SEDE SECONDARIA IN ITALIA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– intimati –

avverso la sentenza n. 418/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/05/2012 R.G.N. 435/2009 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 30.5.12 la Corte d’appello di Milano confermava – per quel che rileva nella presente sede – la condanna di (OMISSIS), Sede secondaria in Italia, a pagare per il periodo ottobre 2004 – luglio 2005 ai suoi dipendenti di cui in epigrafe il premio aziendale previsto dagli accordi collettivi aziendali 5.7.74, 6.7.79 e successivi aggiornamenti.

2. Rilevava la Corte territoriale che tali accordi avevano previsto la possibilita’ di tacito rinnovo annuale, fatta salva eventuale disdetta da manifestarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno. La societa’ sosteneva di aver manifestato la propria disdetta dapprima verbalmente nel corso di una riunione con le organizzazioni sindacali tenutasi il 27.1.04, poi per iscritto con lettera del 29 gennaio 2004. Ma – notavano i giudici di merito essendo pervenuta ad una delle parti stipulanti solo il 3 febbraio successivo, la disdetta doveva considerarsi tardiva, con conseguente rinnovo degli accordi fino alla scadenza del luglio 2005.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) (oggi incorporata da (OMISSIS) GmbH) affidandosi a sette motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex articolo 378 c.p.c..

4. I controricorrenti di cui in epigrafe resistono con unico atto.

5. Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 1373 c.c. in riferimento agli articoli 1334, 1350, 1362, 1351 e 1352 c.c., per avere l’impugnata sentenza negato efficacia alla disdetta degli accordi relativi al premio aziendale manifestata oralmente dalla societa’ (nel corso dell’incontro del 27.1.04 con le organizzazioni sindacali), ritenendo all’uopo necessaria la forma scritta, nonostante che – obietta la ricorrente – per il recesso tale forma sia dovuta solo se espressamente pattuita o se concernente un contratto solenne ex articolo 1350 c.c.; nel caso di specie la disdetta, espressa dapprima in forma orale dalla societa’ alle organizzazioni sindacali il 27.1.04, doveva quindi considerarsi tempestiva.

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