Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2041. In materia di circolazione di partecipazioni societarie

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L’ottavo motivo assume: “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c.”.
6.- I primi quattro motivi di ricorso vanno esaminati in modo congiunto, in ragione della loro connessione.
Gli stessi, infatti, risultano tutti intesi a contestare l’effettiva sussistenza dei presupposti dell’exceptio inadimpleti contractus, che e’ stata sollevata da (OMISSIS) a fronte degli inadempimenti imputatigli e che e’ stata ritenuta fondata dalla sentenza della Corte di Appello. E si concentrano, in modo particolare, sul tema del passaggio dei titoli e delle quote societarie dai fratelli alienanti ad (OMISSIS), promesso dai primi nell’ambito della scrittura privata dell’aprile âEuroËœ88: per rilevare che tale impegno – rimasto senz’altro inevaso, secondo la prospettiva giustificativa dell’exceptio – risulta, per contro, essere stato rispettato.
7.- La motivazione svolta dalla Corte sul punto della fondatezza della sollevata eccezione di inadempimento si dipana lungo una serie articolata di passaggi, che qui di seguito vengono sintetizzati.
“La circolazione del titoli azionari” – cosi’ si assume, in specie “avviene secondo le norme prescritte per i titoli di credito nel senso che il trasferimento si attua con la consegna del titolo e lo stesso, per avere piena efficacia, richiede la duplice formalita’ dell’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e sul libro soci” ovvero pure, e in alternativa, una “girata autenticata da un notaio o da un agente di cambio”. “Nel caso di specie… le condizioni richiamate” non “si sono verificate”.
E’ vero – aggiunge poi la Corte, con distinto rilievo – che questo e’ avvenuto “in conformita’ della stessa previsione contrattuale” della scrittura privata dell’aprile âEuroËœ88, dove “espressamente si parla di successiva formalizzazione del trasferimento delle azioni”. Ma simile pattuizione “e’ da ritenersi nulla”: le disposizioni che dettano le regole di circolazione dei titoli azionari sono senz’altro da ritenere “norme inderogabili perche’ poste a garanzia degli interessi della societa’, dei soci e dei terzi”.
In ogni caso, il sopravvenuto fallimento di tutte le societa’ – cosi’ prosegue la sentenza – ha impedito “di fatto” il concretizzarsi delle condizioni previste dalle dette prescrizioni normative sul trasferimento dei titoli, lo stesso costituendo anzi “motivo di obiettiva impossibilita’ sopravvenuta della controprestazione da parte di (OMISSIS)”.
Del resto, quest’ultimo – cosi’ annota ancora la sentenza, con espresso “riferimento alle societa’ a responsabilita’ limitata” – “ha adempiuto all’obbligo assunto nei confronti della sorella (OMISSIS), cedendo alla stessa un appartamento”. E pure ha versato ai fratelli una somma che “ampiamente copre il valore delle quote societarie” delle s.r.l. del cui trasferimento si discute.
Non si puo’ infine trascurare – rileva in via ulteriore la Corte territoriale – l'”assoluta indeterminatezza dell’ammontare della debitoria delle tre societa’ e, conseguentemente, la nullita’ della intercorsa pattuizione” di cui alla scrittura.
8.- Contro gli assunti svolti dalla sentenza impugnata, che sono stati appena riportati, i motivi di ricorso qui in esame adducono essenzialmente i seguenti rilievi.
Nel sistema vigente, il trasferimento dei titoli azionari, come pure quello delle quote di s.r.l., e’ retto dal principio consensualistico, come codificato dalla norma dell’articolo 1376 c.c.. La clausola contrattuale rilevata dalla Corte manifesta poi, nel concreto dell’operazione, un “limitato significato”: quello solo di “rinviare a un successivo momento la girata dei titoli azionari”.
Nella specie, il principio della necessaria determinatezza dell’oggetto e del contenuto del contratto, di cui all’articolo 1346 c.c., risulta rispettato, posto che l'”oggetto delle prestazioni assunte” risulta “determinato in tutte le passivita’ delle societa’ e nell’obbligo di liberare le fideiussioni prestate dai cedenti. Il chiaro riferimento all’intera esposizione debitoria non richiedeva affatto ulteriori specificazioni”.
L'”intervenuto fallimento delle societa’” non legittima – altresi’ si rileva – l’assunto che “le partecipazioni non potevano piu’ essere trasferite perche’… la cessione si e’ perfezionata con la sottoscrizione della scrittura privata”. D’altra parte, il fallimento delle dette societa’ e’ stato “dichiarato soltanto dopo alcuni anni dalla stipula” della scrittura privata dell’aprile âEuroËœ88.
9.- I motivi di ricorso in analisi, come tutti riferiti al vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, sono da ritenere fondati. Nei termini e secondo i limiti che qui in appresso si vengono a illustrare.
10.- In proposito, si deve prendere in considerazione, prima di ogni altra cosa, il tema rappresentato dalla circolazione traslativa dei titoli e delle quote di s.r.l., cosi’ come anche disciplinata, nel concreto della fattispecie che rileva, dalla scrittura dell’aprile âEuroËœ88 nel contesto della sua clausola n. 2 (secondo il testo ritrascritto a p. 19 ss. del ricorso).
In effetti, questo e’ l’unico nucleo di rilievi – tra i piu’ portati dalla Corte territoriale – che appare di per se’ stesso idoneo a fondare in linea astratta un’eccezione di inadempimento tecnicamente intesa, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.: quale eccezione di natura per l’appunto dilatoria, come tale atta a rendere “giusta” la posizione di inadempimento di una parte in ragione del protrarsi dell’inadempimento dell’altra e fintanto che quest’ultimo effettivamente si protrae.
11.- Non appare corretto – si deve dunque osservare adesso l’assunto manifestato dalla Corte salernitana per cui il trasferimento dei titoli azionari potrebbe avvenire solo con la consegna dei medesimi. Secondo quanto puo’ ritenersi senz’altro acquisito, anche per il trasferimento della titolarita’ delle azioni – e lo stesso discorso vale per le quote di s.r.l., conviene subito aggiungere – e’ sufficiente il “consenso delle parti legittimamente manifestato”, secondo il principio generale dettato, nel vigente sistema, dalla norma dell’articolo 1376 c.c..
Si veda, in questi termini, la pronuncia di Cass., 24 giugno 2008, n. 17088. Nel caso di specie, d’altro canto, il trasferimento ha riguardato cose non determinate solo nel genere, bensi’ pure nella loro individualita’, sicche’ e’ senz’altro da escludere anche l’ipotesi di una eventuale rilevanza della consegna ai sensi della norma dell’articolo 1378 c.c..

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