Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2041. In materia di circolazione di partecipazioni societarie

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17.- Il motivo non puo’ essere accolto.
Secondo quanto precisato dalla sentenza di Cass. SS.UU., 16 gennaio 2015, n. 642, “nel processo civile…, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) senza niente aggiungervi, non e’ nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non puo’ ritenersi, di per se’, sintomatica di un difetto d’imparzialita’ del giudice, al quale non e’ imposta l’originalita’ ne’ dei contenuti ne’ delle modalita’ espositive, tanto piu’ che la validita’ degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato”.
18.- Il sesto motivo, che e’ svolto come gradato rispetto al quinto, censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto adeguato delle risultanze della istruttoria svoltasi nel primo grado di giudizio. Questa – assumono i ricorrenti – ha “ampiamente confermato che il signor (OMISSIS)… interpose fittiziamente la moglie (OMISSIS) nelle vendite del 2.12.89 e del 27.12.93”.
Il motivo e’ inammissibile.
Lo stesso si risolve, infatti, nella richiesta di un nuovo esame del materiale probatorio e quindi di una valutazione che, per contro, rimane preclusa al giudizio di questa Corte.
19.- Il settimo motivo e l’ottavo motivo, entrambi di tratto subordinato rispetto ai due motivi che li precedono, investono il tema della domanda di revocatoria ex articolo 2901 c.c., proposta dagli attuali ricorrenti nei confronti di taluni atti di disposizione posti in essere da (OMISSIS).
La sentenza impugnata ha errato – cosi’ assumono i ricorrenti – a negare ingresso all’azione. In particolare, la’ dove e’ andata a escludere la revocabilita’ di atti relativi a beni che successivamente sono stati fatti oggetto di espropriazione; la’ dove non ha tenuto conto che la giurisprudenza ammette l’esperibilita’ dell’azione revocatoria anche da parte di chi vanta un credito litigioso, com’e’ quello invocato dai fratelli alienanti; la’ dove, ancora, ha ritenuto necessaria – per il vittorioso esperimento della revocatoria ordinaria degli atti di disposizione a titolo gratuito – la sussistenza della scientia damni anche dei terzi beneficiari degli atti medesimi.
20.- Il settimo e l’ottavo motivo non possono essere accolti.
Nel respingere la domanda revocatoria, la Corte salernitana ha addotto una serie articolata di distinte ragioni. Tra queste quella secondo cui, nella fattispecie concreta, rimane assente il requisito del pregiudizio per il creditore: “il preteso debitore ha fornito in giudizio la prova” – rileva la decisione – “di disporre di un patrimonio residuo tale da poter soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”.
Non risulta che i ricorrenti abbiano censurato questo profilo, che per la verita’ si manifesta senz’altro assorbente.
21.- In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso. Vanno invece respinti i motivi quinto, sesto, settimo e ottavo.
Di conseguenza, va cassata la sentenza impugnata per le parti riguardate dagli anzidetti motivi; e la controversia va rinviata alla Corte di Appello di Salerno che, in diversa composizione, decidera’ il merito della stessa attenendosi ai principi di diritto enunciati in motivazione.
Alla medesima rimangono peraltro estranei (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambi sia in proprio che quali eredi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nei confronti dei quali le determinazioni della sentenza della Corte di Appello divengono definitive in ragione del rigetto dei motivi di ricorso dal numero 5 al numero 8.
Occorre, dunque, regolare le spese del presente giudizio di legittimita’ tra gli odierni ricorrenti e (OMISSIS) e (OMISSIS) che vanno integralmente compensate, ravvisandosi i giusti motivi di cui all’articolo 92 c.p.c., nella formulazione originaria applicabile ratione temporis; mentre nulla va provveduto con riguardo a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che non hanno svolto alcuna attivita’ difensiva.
Al giudice del rinvio e’ demandato, infine, di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio con riguardo alle altre parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso; respinge il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo; compensa interamente le spese del presente giudizio di legittimita’ tra i ricorrenti e (OMISSIS) e (OMISSIS); nulla a tale titolo nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio tra le altre parti.

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