Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 26 gennaio 2018, n. 2041. In materia di circolazione di partecipazioni societarie

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12.- Neppure puo’ ritenersi corretto l’ulteriore rilievo che la Corte territoriale viene a svolgere in materia di circolazione delle partecipazioni societarie e che si sostanzia nell’affermare la nullita’ della clausola contenuta nella scrittura dell’aprile âEuroËœ88, con conseguente “anticipazione” del tempo di dovuta esecuzione delle formalita’ indicate dagli articoli 2022 c.c. e segg. (“… il trasferimento sara’ formalizzato con la girata dei titoli venduti e con le prescritte annotazioni nel libro dei soci. Le suddette operazioni saranno effettuate allorche’ il cessionario (OMISSIS) avra’ ottemperato agli impegni che si assume, come di seguito sara’ precisato”).
Assodato che i detti oneri formali attengono non gia’ al trasferimento del diritto, ma alla formazione della legittimazione all’esercizio diretto dei diritti sociali (cfr. ancora Cass., n. 17088/2008: “nel trasferimento di titoli azionari, l’adempimento delle formalita’ prescritte dall’articolo 2022 c.c., comma 1, c.d. transfert, non costituisce condizione di perfezionamento dell’acquisto o di produzione dell’effetto reale traslativo della proprieta’ del titolo, ma attiene alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio; quest’ultimo, peraltro, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto alle predette formalita’, e’ pur sempre titolare del diritto di proprieta’ sul titolo”), nemmeno su questo piano si riesce comunque a vedere una violazione di norme inderogabili da parte della clausola in questione.
Lungi dall’escludere – o dal dichiarare inutile – il compimento dei relativi oneri, la clausola si limita a spostarne l’esecuzione al tempo dell’avvenuto adempimento degli obblighi assunti da (OMISSIS) con la scrittura dell’aprile âEuroËœ88.
La clausola, per la verita’ non inusuale nella prassi attuale, si limita dunque a realizzare una cautela a favore degli alienanti promossa in via di autotutela: autotutela della cui validita’ non si scorgono, in effetti, ragioni per dubitare.
13.- Un altro ordine di rilievi svolto dalla Corte territoriale attiene alla predicata nullita’ della scrittura “per l’assoluta indeterminatezza della situazione debitoria delle tre societa’”. Il rilievo – che, per se’, inciderebbe sulla stessa esistenza di obblighi a carico di (OMISSIS) e quindi assai a monte della proposta exceptio inadimpleti non risulta condivisibile.
Come sostanzialmente rilevato dai ricorrenti, la norma dell’articolo 1346 c.c., dichiara nullo unicamente il contratto che abbia un oggetto o un contenuto non solo non “determinato”, ma nemmeno “determinabile”.
14.- Al sopravvenuto fallimento delle societa’, le cui partecipazioni vengono trasferite dalla scrittura, la sentenza impugnata assegna si e’ visto – un forte peso e valore per ritenere la legittimita’ del comportamento tenuto da (OMISSIS). Valore che la sentenza sembrerebbe orientare – pur non senza incertezze – nel senso di predicare una definitiva liberazione di quest’ultimo dall’adempimento della propria obbligazione per sopravvenuta impossibilita’ della relativa controprestazione.
L’assunto non puo’ essere accolto. In effetti, il fallimento della societa’ non fa venire meno le partecipazioni dei soci alla stessa, se non altro perche’ gli stessi mantengono il diritto alla percezione dell’eventuale residuo patrimoniale, come rimanente dal compimento della liquidazione concorsuale. Di conseguenza, la sentenza dichiarativa del fallimento della societa’ non e’, in se’, evento che rende impossibile la circolazione dei titoli azionari e delle quote di s.r.l. o che, in ogni caso, ne comporta l’esclusione.
15.- L’ultimo ordine di rilievi portato dalla Corte salernitana in materia attiene al fatto che (OMISSIS) ha comunque posto in essere, nel corso del tempo, delle attribuzioni patrimoniali a favore di taluni suoi fratelli.
Un simile rilievo subito si manifesta, peraltro, come estraneo alla tematica dell’eccezione di inadempimento fatta valere da (OMISSIS), posto che la stessa proposizione di un’eccezione di questo tipo suppone per definizione che chi la solleva versi – o possa essere ritenuto versare – in una situazione di inadempimento.
16.- Il quinto motivo riguarda la seconda parte della motivazione complessivamente svolta dalla Corte salernitana, come relativa alle domande di simulazione e di revocatoria ordinaria nei confronti di alcuni atti dispositivi posti in essere da (OMISSIS).
Lo stesso si sostanzia nell’addurre, per tale parte della motivazione complessivamente posta in essere, il vizio di omessa motivazione dell’articolo 360 c.p.c., ex n. 4.
“La Corte d’appello singolarmente riprende” – notano i ricorrenti “le deduzioni svolte dall’appellato (OMISSIS) nella comparsa conclusionale del 21.5.10, trasfondendole integralmente nella sentenza”. “La mancanza anche solo di un accenno alle ragioni che hanno indotto il giudice a ritenere fondate le deduzioni di una delle parti del giudizio da’ luogo” – argomentano gli stessi – “a una motivazione inesistente o, quanto meno, solo apparente”.

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