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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 20 maggio 2014, n. 11128. Nel regime della rilevazione della questione di competenza, di cui all'art. 38 cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge n. 69 del 2009, ove l'opponente a decreto ingiuntivo abbia sollevato un'eccezione di incompetenza inderogabile, in ragione del foro del consumatore, soltanto all'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., anziché nell'atto di citazione in opposizione, e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione di incompetenza deve essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 38; in mancanza, la competenza resta radicata avanti al giudice adito, dovendosi escludere che l'esercizio espresso del potere ufficioso per la questione di competenza tardivamente sollevata dalla parte non occorra in ragione del già esercitato potere da parte di quest'ultima, giacché detto esercizio deve considerarsi, per la sua tardività, tamquam non esset

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 20 maggio 2014, n. 11128 Fatto e diritto Ritenuto che con ricorso per regolamento di competenza notificato il 6 giugno 2013 G.C. , titolare dell’ambulatorio odontoiatrico Hospitadella, sito in (omissis) , ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Padova, sezione distaccata di...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 marzo 2014, n. 6784. La clausola vessatoria di un contratto, in cui una delle parti è un consumatore, anche se è stata oggetto di trattativa, deve ritenersi inefficace, mentre il resto del contratto rimane in vigore. L’inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice

  Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  21 marzo 2014, n. 6784 Svolgimento del processo 1. Così la sentenza impugnata riassume lo svolgimento del processo. “Con preliminare datato 271712001, la Degran s.p.a., prometteva di vendere ad A.R. un immobile sito in (omissis) per la somma di L. 265.000.000… con espressa esclusione della garanzia per...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 marzo 2014, n. 5703. Il foro del consumatore deve essere ritenuto prevalente rispetto a quello di cui può avvalersi l’avvocato che agisca nei confronti del proprio cliente al fine di ottenere il pagamento delle competenze professionali. Questo perché la competenza del giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore è una competenza esclusiva, che prevale su ogni altra

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 12 marzo 2014, n. 5703 Ritenuto in fatto Con citazione notificata il 21 ottobre 2011 U.D.A. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli con il quale, a istanza dell’avvocato P.P., gli era stato intimato il pagamento della somma di curo 25.959,11, oltre interessi e...

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DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 21 Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.

  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 marzo 2014, n. 5457. Se il ricorrente in Cassazione indica sia un domicilio «in Roma» sia un indirizzo di posta elettronica certificato, senza dunque esprimere una indicazione univoca, allora il controricorso potrà essere indifferentemente notificato all'uno o all'altro. Inoltre, in tema di rapporto di utenza telefonica fra utente e Telecom, poiché il costo sopportato per l'anticipazione delle spesa sostenuta nei confronti delle Poste Italiane dalla Telecom, per la spedizione della fattura a mezzo del servizio postale, prevista dalle condizioni generali di contratto come costo da addebitare a carico dell'utente, non è, in mancanza di previsione nelle condizioni contrattuali, un'anticipazione eseguita in nome e per conto dell'utente, ma solo un'anticipazione per conto (e nell'interesse) dello stesso, e, dunque, non da luogo alla fattispecie dell'art. 15 n. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, deve ritenersi che la pretesa di rimborso della Telecom verso l'utente riguardo a quanto corrisposto per la spesa di spedizione alle Poste Italiane fa parte della base imponibile ai sensi dell'art. 13 del detto d.P.R., trattandosi di spesa per l'esecuzione della prestazione, con la conseguenza che legittimamente la Telecom ricarica detta spesa dell'i.v.a. e ciò ancorché la Telecom sopporti la spesa di spedizione verso le Poste Italiane in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10 n. 16 dello stesso d.P.R..

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 10 marzo 2014, n. 5457   Fatto e diritto Ritenuto quanto segue: p.1. B.M.C. ha proposto ricorso per cassazione contro la Telecom Italia s.p.a. avverso la sentenza n. 52 del 23 marzo 2012, con la quale il Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi, in accoglimento dell’appello...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 marzo 2014, n. 5452. Accolto il ricorso ex art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003 in danno di una società, per aver ricevuto continue telefonate, con le quali venivano offerte loro tariffe vantaggiose

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  10 marzo 2014, n. 5452 Fatto e diritto Ritenuto quanto segue: p.1. Con ricorso ex art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003 P.P. , nella qualità di socio accomandatario della Morelli Assicurazioni s.a.s. di Morelli Maria Teresa e Pannitteri Paolo e C., proponeva dinanzi al Tribunale di Ferrara...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 gennaio 2014 n. 1464. La disposizione dettata dall’art. 1469-bis c.c., terzo comma, n. 19 si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, abbia stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore, presumendo vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località

Il testo integrale                         Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 gennaio 2014 n. 1464[1]   La disposizione dettata dall’art. 1469-bis c.c., terzo comma, n. 19 si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, abbia stabilito la competenza territoriale...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 dicembre 2013, n. 27404. L’obbligo di consegna della “scheda prodotto” all’atto della vendita

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 dicembre 2013, n. 27404 Svolgimento del processo L’Avv. D.M. , a mezzo della moglie C. , nel dicembre 2000 acquistava presso il negozio della Gervasoni spa., un tavolo per il prezzo di L. 4.000.000. Il bene veniva consegnato, presso la sua abitazione, ma non era acclusa la...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 novembre 2013, n. 25410. Due sposi convenivano davanti al Giudice di pace l’impresa individuale di Viaggi – presso la quale avevano acquistato i biglietti aerei di andata e ritorno per il loro viaggio di nozze in Thailandia – chiedendo il risarcimento dei danni per il fatto che, giunti a destinazione, l’Ufficio immigrazione thailandese negava l’ingresso alla moglie cittadina ecuadoregna, sequestrandole passaporto e il biglietto di viaggio. Addebitato all’Agenzia di non averli informati della necessità del visto, in violazione dei principi della Convenzione internazionale di Bruxelles del 1990 sui contratti di viaggio, ratificata in Italia con legge 27 dicembre 1977 n. 1081 (CCV); del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 111 sui contratti del turismo e degli obblighi derivanti dal contratto di mandato, ivi incluso il dovere di buona fede e di protezione del cliente, anche nella veste di consumatore, come dal relativo Statuto.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  12 novembre 2013, n. 25410 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 3 novembre 2004 i coniugi E.G. e S.L. hanno convenuto davanti al Giudice di pace di Genova-Voltri l’impresa individuale G. Viaggi di E.G. – presso la quale avevano acquistato i biglietti aerei di andata...