Corte di Cassazione bis

Il testo integrale

                       

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 gennaio 2014 n. 1464[1]

 

La disposizione dettata dall’art. 1469-bis c.c., terzo comma, n. 19 si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, abbia stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore, presumendo vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località (Cassazione S.U. n. 14669/2003).

Ladirettiva comunitaria 93/13 CEE (concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) afferma la sua applicabilità <<a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista e un consumatore>>. E Il Dlgs 206/2005, art. 3, lett. a) (come modificato dal Dlgs 221/2007, art. 3), definisce il consumatore come: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. E lo stesso articolo 3, alla lett. e) definisce il professionista come la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.

È evidente, quindi che la disciplina del consumatore si applica anche al professionista prestatore d’opera intellettuale (2229 c.c.), qual è l’avvocato

Deve essere considerato consumatore e beneficia della disciplina di cui all’art. 1469 bis c.c. e segg. (attualmente Dlgs n. 2006 del 2005, artt. 3 e 33 e segg.) la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale e professionale, ricomprendendosi in tale nozione anche gli atti posti in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’impresa.


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2014/01/foro-del-consumatore-per-le-controversie-avvocato-cliente.html

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