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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza  21 marzo 2014, n. 6784

Svolgimento del processo

1. Così la sentenza impugnata riassume lo svolgimento del processo.
“Con preliminare datato 271712001, la Degran s.p.a., prometteva di vendere ad A.R. un immobile sito in (omissis) per la somma di L. 265.000.000… con espressa esclusione della garanzia per eventuali vizi occulti”: l’A. versava una caparra confirmatoria di L. 25.000.000. Con lettera datata 20/12/2001… l’A. denunciava una serie di vizi (umidità —profonde fratture nei muri maestri — mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento — allagamenti) che rendevano inabitabile l’immobile: per cui…intimava la risoluzione del contratto. Con lettera datata 10/1/2002…la Degran spa negava che l’immobile fosse affetto da vizi di sorta, invocava, comunque, la clausola di esclusione della garanzia e, a sua volta, constatato che l’A. non aveva pagato le rate pattuite, intimava la risoluzione del contratto per inadempimento. Con atto di citazione notificato il 8/2/2002 l’A. conveniva in giudizio…la Degran s.p.a. chiedendo che il contratto fosse dichiarato risolto per fatto e colpa del venditore e che costui fosse condannato al versamento del doppio della caparra. Nel costituirsi in giudizio, la convenuta, contestava la domanda e chiedeva, a sua volta, in via riconvenzionale, che la risoluzione fosse addebitata all’attore.
All’esito della svolta istruttoria, l’adito Tribunale, con sentenza n. 2373/2004, dichiarava risolto per inadempimento dell’attore il contratto; condannava la convenuta a restituire all’A. la caparra pari ad Euro 12.911,42; condannava l’A. a corrispondere alla Degran spa la somma di Euro 12.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre al pagamento delle spese processuali. Il primo giudice perveniva alla suddetta conclusione, rilevando [che] la domanda di risoluzione proposta dall’attore doveva respingersi, avendo le parti pattuito la clausola di esenzione di responsabilità per vizi, tanto più che (parte attrice non ha allegato né tantomeno provato la sussistenza delle circostante di cui all’art. 1490 c.c. uniche idonee ad escludere l’effetto della clausola contrattuale; [nonché che] doveva ritenersi fondata la domanda di risoluzione per inadempimento dell’A. dal momento che il rifiuto di parte attrice di addivenire alla stipula del definitivo deve ritenersi ingiustificato alla luce dell’esclusione della garanzia per vizi occulti…”.
2. La Corte di appello di Brescia rigettava l’appello dell’A. , rilevando che non poteva essere accolta l’eccezione, proposta in appello, di nullità della clausola di esonero della responsabilità ai sensi dell’art. 1341 c.c. in quanto non espressamente sottoscritta. Pur trattandosi di nullità rilevabile anche d’ufficio, riteneva la Corte territoriale che “per ritenere la clausola (in effetti vessatoria) nulla, occorrerebbe avere la prova (spettante all’appellante) che il contratto in questione fu redatto su schema predisposto dalla Degran spa e non fu, quindi, frutto della libera pattuizione fra le parti” e che “tale prova manca del tutto non essendo stata neppure mai dedotta”.
La Corte di merito riteneva poi che non potesse essere qualificato come comportamento concludente ai fini della rinuncia tacita alla clausola di esonero, l’essere la venditrice “a fronte delle doglianze dell’appellante che aveva denunciato il mancato funzionamento dello scarico fognario” intervenuta, pagando la riparazione che si rese necessaria, posto che l’intervento era stato limitato ad uno solo dei “numerosi” vizi denunciati, “facendo, invece, valere la clausola di esclusione della garanzia per gli altri vizi”. Di conseguenza, secondo la Corte di appello, “il suddetto comportamento non può essere interpretato come abdicativo… [perché] non indica, in modo univoco, la volontà di rinunciare, in toto, alla clausola pattuita, laddove si consideri che, essendo la clausola pattuita nell’interesse del venditore, costui è libero di rinunciarvi totalmente o anche solo parzialmente ove acconsenta a porre rimedio ad alcuni vizi ma non ad altri”.
3. Impugna tale decisione A.R. , che articola tre motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.

Motivi della decisione

1. Occorre in primo luogo esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla controricorrente, relative: a) alla sottoscrizione del ricorso da parte dell’avv. Riccardo Salerno, non iscritto all’albo dei cassazionisti; b) alla inesistenza-nullità della notifica del ricorso richiesta da avvocato non patrocinante in cassazione.
1.1 — Le eccezioni sono infondate. Il ricorrente ha delegato per il giudizio gli avvocati De Santis e Salerno con facoltà disgiunte, come risulta dalla delega a margine del ricorso, che è sottoscritta da entrambi i professionisti. L’avvocato De Santis risulta iscritto all’albo dei cassazionisti fin dal 29 marzo 2001. Ai fini della validità del ricorso (e della notifica dello stesso) è sufficiente che almeno uno dei difensori nominati sia iscritto al relativo albo. Al riguardo, vedi Cass. n. 4548 del 24/02/2011, Rv. 617087 e Cass. n. 20790 del 23/11/2012, Rv. 624242 e Cass. n. 3645 del 20/10/1976 – Rv. 382373).
2. I motivi del ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso si deduce: “Nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all’art. 1469 bis e 1469 ter cod. civ.”.
Assume il ricorrente la qualifica di consumatore e sostiene che, presumendosi vessatoria la clausola limitativa della garanzia fino a prova contraria, costituiva onere della società dimostrare che la stessa non ricadeva nella sanzione di inefficacia in quanto individualmente trattata.
Viene formulato il seguente quesito: “Se la clausola di esonero della responsabilità per vizi occulti, redatta nell’interesse del professionista, debba essere considerata abusiva ex art. 1469 bis c.c., e se, conseguentemente, spetterà al professionista, l’eventuale prova che la clausola sia stata individualmente trattata”.
2.2 Col secondo motivo di ricorso si deduce: “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudico”.
La Corte di appello ha omesso di considerare che l’appellante “sin dall’atto di citazione in appello del 14.10.2004, [aveva formulato] le seguenti deduzioni… (PAG. 10) il preliminare sottoscritto tra le parti appare ictu oculi come predisposto unilateralmente dalla venditrice (società specificamente di ramo immobiliare) senza una concertazione comune, come dimostrato sia dalla stessa veste formale (chiaramente impostata negli oggettivi termini di un modulo predefinito integrato solo con gli specifici elementi di fatto inerenti l’immobile in oggetto) sia dalla circostanza che una clausola così onerosa non sia stata in alcun modo bilanciata da un corrispettivo vantaggio di altra natura a favore dell’A. ”. La Corte di merito ha ritenuto “non allegato il fatto”.
2.3 Col terzo motivo di ricorso si deduce: “Violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 C.P.C., in relazione all’art. 1469 quinquies c.c.”. Il ricorrente deduce l’inefficacia della clausola ex art. 1469, quinquies, 2 comma, n. 2, nel testo vigente ratione temporis, che testualmente prevedeva l’inefficacia delle “clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto”… “di escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”.
Viene formulato il seguente quesito: “Se la clausola di esonero della responsabilità per vizi occulti, redatta nell’interesse del professionista, debba essere considerata abusiva ex art. 1469 quinquies comma n. 2) c.c., e se, conseguentemente, debba essere dichiarata inefficace, quantunque individualmente trattata”.
3. Il ricorso è fondato e va accolto quanto al terzo motivo, restando assorbiti gli altri.
3.1 La clausola in questione è da ritenersi inefficace, così come sostenuto dal ricorrente e tale inefficacia può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado.
Al riguardo occorre osservare che l’art. 1469 quinquies (unitamente agli artt. 1469 bis – 1469 quinquies, contenuti nel capo XIV-bis del cod. civ.), furono inseriti nel codice civile dall’art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Successivamente, tutti gli articoli in questione furono sostituiti dall’art. 1469bis introdotto dall’art. 142 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo). Le norme abrogate sono applicabili, ratione temporis, al contratto (preliminare) concluso nel luglio 2001.
L’art. 1469 bis qualifica(va) come clausole vessatorie del contratto tra professionista e consumatore quelle che “hanno per oggetto o per effetto di…2) escludere o limitare le anioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”. E tale è certamente la clausola oggetto della presente controversia, riguardante da un lato un consumatore (odierno ricorrente) e dall’altro un professionista, quale deve essere considerata la società venditrice, che operava in campo immobiliare. L’articolo 1469 quinquies disciplina gli effetti di tale clausola, da considerarsi come inefficace, restando il contratto efficace clausole che, “quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di… 2) escludere o limitare l’anione del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”. La predetta norma prevede poi che “l’inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice”.
La valutazione del contenuto e degli effetti di tale clausola è stata oggetto dei giudizi di merito e dalla sua qualificazione dipende la pronuncia di risoluzione del contratto, che, quindi, non può ritenersi passata in giudicato, come erroneamente sostiene la controricorrente. Va, infine, considerato che la questione relativa alla qualificazione ed agli effetti della clausola non risulta proposta in appello esattamente nei termini oggi indicati, sicché si deve affrontare la questione della rilevabilità d’ufficio di tale nullità con riguardo alla necessaria osservanza del principio dispositivo.
Al riguardo, le Sezioni unite di questa corte con la sentenza n. 14828 del 2012 hanno affermato la rilevabilità d’ufficio delle nullità, richiamando anche una pronuncia della Corte di giustizia del 4 giugno 2009, causa 243/08, la quale ha stabilito che il giudice deve esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale e, in quanto nulla, non applicarla, tranne nel caso in cui consumatore vi si opponga. Inoltre, può essere richiamato anche il successivo arresto di questa Corte (Cass. n. 17257 del 2013) che ha applicato tale principio anche quando siano state proposte eccezione di nullità del contratto in primo grado, ritenendo ammissibile la proposizione di altre eccezioni che deducono ulteriori profili di nullità, rilevabile d’ufficio.
4. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, anche per le spese.

P.T.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

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