Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 febbraio 2016, n. 3260 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere Dott....
Categoria: Illecito aquiliano (o extracontrattuale)
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 aprile 2016, n. 6787. Il diritto di satira, a differenza da quello di cronaca, è sottratto al parametro della verità dei fatto, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, purché il fatto sia espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, tanto da potersene apprezzare subito l’inverosimiglianza e il carattere iperbolico: altrimenti, nemmeno la satira sfugge al limite della correttezza e della continenza delle espressioni o delle immagini utilizzate, rappresentando comunque una forma di critica caratterizzata dal carattere corrosivo dei particolari mezzi espressivi. Beninteso, nessuna scriminante può ammettersi allorché la satira diventa forma pura di dileggio, disprezzo, distruzione della dignità della persona, ovvero quando comporta l’impiego di espressioni gratuite, volgari, umilianti o dileggianti, non necessarie all’esercizio del diritto, comportanti accostamenti volgari o ripugnanti o tali da comportare la deformazione dell’immagine pubblica del soggetto bersaglio e da suscitare il disprezzo della persona o il ludibrio della sua immagine pubblica
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 aprile 2016, n. 6787 Svolgimento del processo § 1. – In relazione alla scoperta del coinvolgimento dell’onorevole e giornalista R.F. col SISMI, sulla rubrica on-line dei giornale Repubblica e nella rubrica curata da V.Z., alla lettera 26.7.06 di un lettore, che gli chiedeva se la vicenda poteva...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 1 aprile 2016, n. 6407. Ai fini di cui all’art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l’ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 1 aprile 2016, n. 6407 Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione. 1. E.R. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Viterbo, Sezione distaccata di Civita Castellana, la F. moda s.r.l., chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla sua caduta, avvenuta dentro il negozio della convenuta...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 marzo 2016, n. 5621. In ipotesi di danno da ritardato esercizio dei poteri amministrativi, la P.A. deve essere ritenuta responsabile dei danni sofferti qualora la dilatazione dei tempi dell’istruttoria sia dovuta all’adozione di provvedimenti illegittimi, successivamente annullati, a meno che risultino fatti positivamente accertati tali da escludere ogni possibile rimprovero ad essa, anche sotto il profilo della colpa generica, ovvero siano dedotte cause di giustificazione. Qualora sia dedotta la responsabilità dell’amministrazione per il tardivo rilascio di un’autorizzazione amministrativa, avvenuto dopo l’annullamento per violazione di legge di uno o più provvedimenti di diniego, intervenuti a distanza di anni dall’istanza originaria, la sussistenza ab initio dei presupposti per l’ottenimento del provvedimento può risultare dal fatto oggettivo del suo stesso rilascio, infine avvenuto sulla base della situazione originariamente sussistente
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 22 marzo 2016, n.5621 Ritenuto in fatto M.M. agì in giudizio nei confronti della Provincia di Ascoli Piceno per ottenere il risarcimento dei danni (indicati in Euro 619.000,00) subiti in conseguenza del tardivo rilascio dell’autorizzazione a gestire un’autoscuola in (omissis) , richiesta nel 1983 e ottenuta, in via...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 marzo 2016, n. 5684. In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare è insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 23 marzo 2016, n. 5684 Ritenuto in fatto Con citazione dell’ottobre 1997 gli eredi di C.G. , i suoi genitori e i fratelli, convennero dinanzi al Tribunale di Foggia D.S. , D.F.G. e la F.A.T.A. Assicurazioni chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni, iure proprio e...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 marzo 2016, n. 5877. Stabilire se un fenomeno di pioggia intensa e persistente, tale da assumere i connotati di una pioggia definita come di eccezionale intensità, alla luce degli acquisiti dati pluviometrici, possa costituire o meno un evento riconducibile alla fattispecie del fortuito, idoneo di per sé ad interrompere il nesso di causalità, in considerazione del suo carattere di straordinarietà ed imprevedibilità; la possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve, difatti, ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento. È evidente, perciò, che un temporale di particolare forza ed intensità, protrattesi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, salva l’ipotesi – predicabile nel caso di specie – in cui sia stata accertata l’esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l’esimente in questione
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 marzo 2016, n. 5877 I fatti La s.r.l. “La Chiocciola di Iseo” convenne dinanzi al Tribunale di Milano il condominio “(omissis) “, il comune di Lissone e le compagnie assicuratrici Helvetia e Sasa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito all’allagamento (verificatosi in occasione...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 marzo 2016, n. 4897. Per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, la giurisprudenza ha individuato tre condizioni: a) la verità della notizia pubblicata; b) l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); c) la correttezza formale nell’esposizione (c.d. continenza). La critica, proprio in quanto consiste nella manifestazione di un’opinione, non può che essere soggettiva e corrispondente al punto di vista di chi la esprime. Conseguentemente i giudizi critici non possono essere suscettibili di valutazioni che pretendano di ricondurli a verità oggettiva. Inoltre, il diritto di esprimere dissensi può comportare che la contrapposizione di idee si manifesti anche in modo aspro, in relazione a fatti compiuti o a giudizi espressi da altri. Peraltro, anche nella valutazione dell’esercizio del diritto di critica giornalistica, pur dovendosi riconoscere limiti più ampi rispetto a quelli fissati per il diritto di cronaca, deve ricercarsi un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con l’interesse a che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero costituzionalmente garantita. La distinzione sopra fatta tra diritto di critica e diritto di cronaca è schematica, poiché nella pratica si verifica che la esposizione di fatti determinati (cronaca) sia resa insieme alle opinioni (critica) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica. In questi casi, in relazione a ciascun contenuto espressivo vanno applicati i corrispondenti e diversi limiti scriminanti che sono propri della cronaca e della critica. A meno che l’interprete non ritenga, con congrua motivazione, che l’articolo, valutato nel suo complesso, sia prevalentemente e significativamente esercizio del diritto di cronaca o di critica, accordando conseguentemente rilievo all’una o all’altra scriminant
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 marzo 2016, n. 4897 Svolgimento del processo 1. Nel 2002, il gen. De.An. convenne in giudizio i giornalisti C.M. e V.W. , il Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.a. ed il direttore responsabile del quotidiano Repubblica, M.E. , per ottenere il risarcimento del danno da violazione del diritto all’onore...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2016, n. 3257. La nozione di circolazione stradale, ex art. 2054 c.c., contempla anche le ipotesi in cui il veicolo sia in posizione di arresto, sia in relazione all’ingombro operato dalla vettura sugli spazi adibiti alla circolazione, sia con riferimento alle operazioni propedeutiche alla partenza o collegate alla fermata, oppure ancora a tutte le attività che il veicolo è destinato a compiere e per le quali può circolare
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 febbraio 2016, n. 3257 Ritenuto in fatto 1. – A.L. decedette il (omissis) a seguito delle lesioni riportate nel sinistro occorsogli il precedente (omissis) presso l’officina di riparazioni di infissi meccanici di cui era titolare il fratello. In tale occasione, l’A. fu colpito al volto dalla rampa...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1322. La norma di cui all’art. 2048 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva né per gli allievi né per i precettori, ma richiede che il danno sia conseguenza del fatto illecito di uno studente, ed ulteriormente esige che la scuola non abbia predisposto le misure atte a consentire che l’insegnante sotto la cui guida il gioco si svolge sia in grado di evitare il fatto
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 gennaio 2016, n. 1322 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 gennaio 2016, n. 768. a) i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale; b) ciò che differenzia l’accertamento del nesso causale in sede penale ed in sede civile è la regola probatoria, valendo per il primo il principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel secondo vale il principio della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, fermo restando che la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica).
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III Sentenza 19 gennaio 2016, n. 768 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Presidente – Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere – Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere – Dott. VINCENTI Enzo –...