Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 7 aprile 2016, n. 6787

Svolgimento del processo

§ 1. – In relazione alla scoperta del coinvolgimento dell’onorevole e giornalista R.F. col SISMI, sulla rubrica on-line dei giornale Repubblica e nella rubrica curata da V.Z., alla lettera 26.7.06 di un lettore, che gli chiedeva se la vicenda poteva accostarsi a quella di Hemingway siccome anche lui spia per il Dipartimento di Stato, comparve per risposta il richiamo, come ad un consiglio, ad una battuta del comico milanese G.B., di “evitare di confondere il risotto con la merda”.
II F. convenne allora dinanzi al tribunale di Monza (sez. dist. di Desio), per conseguirne la condanna al risarcimento dei danno, l’editrice Gruppo Editoriale L’Espresso spa, che contestò la fondatezza della pretesa avversaria; ma il tribunale escluse l’esimente dei diritto di satira e condannò la convenuta a pagare all’attore la somma di € 50.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale – oltre interessi legali dalla domanda al saldo – ed a pubblicare la sentenza su giornali a diffusione nazionale.
Avverso tale sentenza, resa il 18.2.10 col n. 142, interpose appello l’editrice: e la corte di appello ritenne, in riforma della pronuncia di primo grado, invece integrata l’esimente del diritto di satira, mandando assolta l’appellante da ogni pretesa di controparte e condannando quest’ultima alle spese del doppio grado di lite.
Per la cassazione di quest’ultima sentenza, pubblicata il 24.4.13 col n. 1814, ricorre oggi il F., affidandosi ad un solo motivo; resiste con controricorso il Gruppo Editoriale L’Espresso spa; ed entrambe le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. per la pubblica udienza del 22.12.15.

Motivi della decisione

§ 2. – Il ricorrente articola un unitario motivo, di “violazione dell’art. 2 del Trattato sull’Unione Europea, dell’art. 1 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, degli artt. 2 e 3 Cost., in relazione all’art. 2043 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)”.
Al riguardo, egli contesta l’affermata esimente dei diritto di satira in un caso in cui ad un soggetto è stato attribuito chiaramente l’epiteto di escremento e censura l’interpretazione della corte territoriale, incentrata sulla necessaria contestualizzazione del termine adoperato, il quale integrerebbe una “metafora”, un “paradosso”, una “iperbole”, “non usato gratuitamente, come diretta contumelia”, ma richiamando “un noto modo di dire milanese, di chiaro tenore grottesco e satirico” e da valutarsi “alla luce della trasformazione nel tempo dei linguaggio”, scriminato in quanto “linguaggio simbolico e paradossale, sferzante, assolutamente svincolato da forme convenzionali”.
Ancora, il F. nega che, al momento dei fatti, si fosse verificata alcuna delle circostanze invece considerate dalla corte di appello (la sentenza di patteggiamento era del 2007, la radiazione dall’Ordine professionale, peraltro poi annullata dalla Cassazione, era dei settembre 2006); invoca i principi fondamentali del rispetto della dignità umana e del rispetto sociale minimo e reciproco delle persone; contesta l’esimente del diritto di satira per come ricostruita da questa Corte di legittimità, vista la gratuità dell’insulto e dell’aggressione, distruttivi dell’onere o della reputazione del soggetto interessato; esclude, con articolate argomentazioni, in ogni caso la stessa giustificabilità dell’impiego di termini scatologici.
§ 3. – La controricorrente, ricostruiti i fatti per cui è causa, eccepisce in primo luogo l’inammissibilità del ricorso avversario: per genericità; perché la censura investe il risultato della valutazione dei fatti operata dalla corte territoriale; per inidoneità dell’esposizione dei fatti di lite, per carenza di specificità o completezza o riferibilità alla causa dei motivi di doglianza. Nega poi, complessivamente, l’ammissibilità di una rivalutazione, ad opera di questa Corte di legittimità, dei merito della vicenda in punto di ricostruzione dei fatti e valutazione del contenuto degli scritti; pone in evidenza la chiarezza delle argomentazioni in base alle quali la corte territoriale ha ritenuto applicabile il diritto di satira, anche per la comparazione non tra due persone ma tra due condotte di attività spionistica, onde esprimere la particolare ripugnanza morale di quella dei giorni nostri; ricorda che le esigenze di brevità e concisione della rubrica tenuta dallo Z. avevano imposto l’impiego di espressioni grottesche e satiriche, per garantire il carattere “fulminante” della risposta; concorda con la corte territoriale sull’evoluzione del linguaggio e sul venir meno delle connotazioni negative di molte espressioni e comunque di quella per cui è causa, sottolineandone l’impiego perfino letterario in numerose opere, anche del passato.
§ 4. – Il motivo non può essere accolto.
Il diritto di satira, a differenza da quello di cronaca, è sottratto al parametro della verità dei fatto, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, purché il fatto sia espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, tanto da potersene apprezzare subito l’inverosimiglianza e il carattere iperbolico: altrimenti, nemmeno la satira sfugge al limite della correttezza e della continenza delle espressioni o delle immagini utilizzate, rappresentando comunque una forma di critica caratterizzata dal carattere corrosivo dei particolari mezzi espressivi (Cass. 19 agosto 2015, n. 16899, ove richiami a Cass. 4 settembre 2012, n. 14822 ed a Cass. nn. 28411/08 e 23314/07).
Beninteso, nessuna scriminante può ammettersi allorché la satira diventa forma pura di dileggio, disprezzo, distruzione della dignità della persona (Cass. 24 marzo 2015, n. 5851), ovvero quando comporta l’impiego di espressioni gratuite, volgari, umilianti o dileggianti, non necessarie all’esercizio del diritto (Cass. 11 settembre 2014, n. 19178), comportanti accostamenti volgari o ripugnanti o tali da comportare la deformazione dell’immagine pubblica del soggetto bersaglio e da suscitare il disprezzo della persona o il ludibrio della sua immagine pubblica (Cass., ord. 17 settembre 2013, n. 21235).
E tuttavia la corte territoriale esalta la valenza iperbolica e grottesca dell’espressione adoperata dallo Z. (indicandone l’origine popolare lombarda e ricordandone il suo rilancio da parte di un noto comico del passato, originario di quegli stessi luoghi) per escluderne, proprio in quanto contestualizzata in un ambito di accesissima critica alle condotte pubblicamente ammesse o riconosciute in capo al F., la valenza diffamatoria ed esaltarne la direzione paradossale ed iperbolica verso la totale inconcepibilità dell’accostamento proposto dal lettore tra la condotta del soggetto bersaglio e quella del romanziere e premio Nobel Hemingway, anche lui al servizio del Dipartimento di Stato statunitense per attività spionistica.
Né marginale ruolo la corte di merito – dopo un’attenta ricostruzione del concetto di satira scriminante – attribuisce alla considerazione dell’evoluzione dei linguaggio e verosimilmente delle accezioni del termine nell’uso comune, per giungere alla conclusione che in un tale contesto e riferito a termine di paragone iperbolico con altro in un accostamento delle due vicende sottoposte all’esame del giornalista, il vocabolo, pure obiettivamente scatologico, non abbia mantenuto la sua valenza esclusiva di estrema e volgare ingiuria personale.
§ 5. – Al riguardo, alla fattispecie si applica, essendo stata la sentenza oggi gravata pubblicata dopo il giorno 11.9.12, il nuovo testo del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., quale risultante dalla formulazione dell’art. 54, co. 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, cony. con modif. dalla I. 7 agosto 2012, n. 134 (e tanto in forza della disciplina transitoria, di cui al co. 3 del medesimo art. 54 cit.): in dipendenza del quale, nell’interpretazione di quello adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881), il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai ristretto ai casi di inesistenza della medesima motivazione in sé considerata, cioè alla “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, alla “motivazione apparente”, al “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, alla “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
§ 6. – Ora, con tutta evidenza, ciò che censura il ricorrente è la congruità dei risultato della valutazione di fatto della corte territoriale, che invece ed appunto in materia motiva con espressioni chiare ed intelligibili, non affette da alcuno dei soli gravissimi vizi ritenuti rilevanti dalla appena richiamata giurisprudenza.
Le conclusioni cui essa perviene – anche in base ai soli argomenti appena indicati ed all’esito di ampie ed approfondite argomentazioni – integrano quindi valutazioni in mero fatto, nel senso di escludere il carattere di ingiuria diretta nell’impiego di un detto popolare onde recidere in radice ed in modo grottescamente iperbolico, nel senso di manifestamente esasperato e disancorato da ogni intrinseca verosimiglianza del paragone, qualunque anche minima possibilità o ipotesi di accostamento della vicenda odierna (il coinvolgimento di un onorevole, giornalista, al soldo dei servizi segreti) ad altra del passato e relativa a personaggio e erario di rilevanza storica.
Tali conclusioni, siccome scevre da quei soli evidenti vizi logici o giuridici ormai rilevanti dopo la riforma dei n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., restano allora incensurabili nella presente sede di legittimità, soprattutto alla luce della restrizione del controllo sulla motivazione introdotta con la richiamata riforma; e tanto in applicazione del seguente principio di diritto: non è censurabile in sede di legittimità, a maggior ragione dopo la riforma introdotta con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, cony. con modif. dalla I. 7 agosto 2012, n. 134, la valutazione del giudice dei merito sul legittimo esercizio del diritto di satira in caso di impiego di un detto popolare che comporti il rischio di identificazione di una persona con un escremento, se contestualizzata e riconosciuta sorretta dall’intento di esasperazione grottesca od iperbolica dell’impraticabilità di un ipotizzato paragone della condotta da quella persona tenuta, pubblicamente ammessa o riconosciuta, ad altra vicenda storica.
§ 7. – Il ricorso va quindi rigettato, con condanna dei soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte. E deve trovare applicazione l’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: in forza del quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto – senza possibilità di valutazioni discrezionali (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del co. 1-bis dei detto art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese dei giudizio di legittimità in favore di controparte, in pers. dei leg. rappr.nte p.t., liquidate in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dei co. 1-bis dello stesso art. 13.

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