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Impugnazioni e proposizione in base alle forme del rito seguito in primo grado

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 dicembre 2023| n. 34243.

In tema di impugnazioni, alla luce del principio di ultrattività del rito, la proposizione dell’appello deve conformarsi alle forme del rito seguito in primo grado. Ne consegue che, in controversia trattata con il rito del lavoro, l’inammissibilità dell’impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell’articolo 434, secondo comma, cod. proc. civ. e, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all’articolo 327, primo comma, stesso codice, non trova deroga con riguardo all’ipotesi in cui l’appello sia stato irritualmente proposto nella forma della citazione, ancorché questa sia suscettibile di convalidazione a norma dell’articolo 156, ultimo comma, cod. proc. civ., trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza, dal quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado

Legittimazione attiva all’impugnazione ed il successore a titolo universale o particolare
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Legittimazione attiva all’impugnazione ed il successore a titolo universale o particolare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 dicembre 2023| n. 34373.

In tema di legittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione.

Ricorso incidentale della parte vittoriosa nel giudizio di merito con questioni pregiudiziali di rito
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Ricorso incidentale della parte vittoriosa nel giudizio di merito con questioni pregiudiziali di rito

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|7 dicembre 2023| n. 34318.

Anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il ricorso incidentale presentato dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte. Ne consegue che tale ricorso debba essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito rilevabili d'ufficio non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.

Il proprietario e le opere di escavazione risponde direttamente del danno anche se l’esecuzione dei lavori è stata data in appalto
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Il proprietario e le opere di escavazione risponde direttamente del danno anche se l’esecuzione dei lavori è stata data in appalto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 dicembre 2023| n. 34530.

Il proprietario che fa eseguire opere di escavazione nel suo fondo risponde, ex art. 840 c.c., direttamente del danno che esse causano al fondo confinante, anche se l'esecuzione dei lavori è stata data in appalto e, dunque, indipendentemente dal suo diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità verso i terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla od eliminarla.

Responsabilità medica e le carenze colpose della condotta del medico che abbiano reso impossibile l’accertamento del nesso eziologico
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Responsabilità medica e le carenze colpose della condotta del medico che abbiano reso impossibile l’accertamento del nesso eziologico

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 dicembre 2023| n. 34427.

In tema di responsabilità medica, ove le carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, abbiano reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, tale deficit, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale, rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche al fine di ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente.

Responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica e le linee guida
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Responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica e le linee guida

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 dicembre 2023| n. 34516.

In tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, le linee guida non hanno rilevanza normativa o "parascriminante", non essendo né tassative, né vincolanti; conseguentemente, pur rappresentando un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida.

Assuntore del concordato fallimentare ed opponibilità nei suoi confronti delle scritture formate dal fallito
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Assuntore del concordato fallimentare ed opponibilità nei suoi confronti delle scritture formate dal fallito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 dicembre 2023| n. 33908.

In ipotesi di chiusura del fallimento per omologazione del concordato fallimentare, l'assuntore di quest'ultimo, qualora eserciti azioni rinvenute nel patrimonio del fallito o prosegua i giudizi finalizzati ad acquisire poste attive intrapresi da costui o dal curatore, si pone nella medesima posizione sostanziale e processuale del fallito stesso, con conseguente opponibilità nei suoi confronti delle scritture formate da quest'ultimo e applicabilità nei suoi riguardi degli artt. 2702, 2735 c.c., 214 e 215 c.p.c..

La novazione del rapporto di locazione
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La novazione del rapporto di locazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 dicembre 2023| n. 34071.

In tema di locazione, il mutamento del termine di scadenza o dell'ammontare del canone, pur non essendo di per sé sufficiente ad integrare la novazione del rapporto, trattandosi di modificazione accessoria, non esclude che, ove il nuovo contratto si caratterizzi per tali modifiche, l'animus e la causa novandi possano essere desunti aliunde, sulla base di altri elementi che evidenzino la comune intenzione delle parti di dare al rapporto un assetto totalmente nuovo, in funzione di interessi che altrimenti non avrebbero potuto trovare uguale soddisfazione.

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Immissioni e la legittimazione del titolare del diritto personale di godimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 dicembre 2023| n. 33966.

L'art. 844 c.c. - il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità - va interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento sul fondo; tuttavia, ove gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurre le immissioni alla normale tollerabilità comportino la necessità di modificazioni di strutture dell'immobile da cui derivano le propagazioni, si deve escludere che il titolare di diritto personale di godimento sia legittimato a chiedere tali modificazioni, così come è privo di legittimazione passiva il soggetto che, non essendo proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, non è in grado di provvedere a quelle modifiche della propria struttura che sia condannato a effettuare.

Opposizione agli atti esecutivi ed il termine perentorio di venti giorni
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Opposizione agli atti esecutivi ed il termine perentorio di venti giorni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 dicembre 2023| n. 34047.

In tema di esecuzione forzata, l’inosservanza, rilevabile d’ufficio, del termine perentorio di venti giorni per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 cod. proc. civ., determina l’inammissibilità della stessa