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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 dicembre 2014, n. 53428. L'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo cio' che nel processo, definitivamente concluso, non e' stato rilevato o non e' stato dedotto, bensi' costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti del giudicato dando priorita' alla esigenza di giustizia sostanziale rispetto a quella di certezza dei rapporti giuridici: da cio' deriva che l'efficacia risolutiva del giudicato non puo' avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensi' l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del definito processo . L'istituto della revisione e', invero, diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; ma, perche' il giudizio sia "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente. Si deve pertanto escludere che possa costituire prova nuova una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati gia' valutati, in quanto, cio' si traduce in un apprezzamento critico di emergenze oggettive gia' conosciute e delibate nel procedimento, sostanzia una mera "rilettura" di un medesimo dato di fatto, gia' processualmente accertato in via definitiva. Una prova, perche' possa dirsi "nuova", deve dunque essere tesa ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli gia' presi in considerazione nel precedente giudizio e non soltanto a sollecitare la rivalutazione di essi.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 22 dicembre 2014, n. 53428 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola – Presidente Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere Dott. LEO Guglielmo – Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere Dott. BASSI Alessandr...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 dicembre 2014, n. 53426. Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell'articolo 410 cod. proc. pen., puo' disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente qualora ricorrano due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioe' che l'opposizione sia inammissibile per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva ovvero per l'idoneita' delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, e che la notizia di reato sia infondata. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non puo' che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e percio' impugnabile con il ricorso per cassazione. Ai fini della declaratoria de plano di inammissibilita' dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 22 dicembre 2014, n. 53426 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 dicembre 2014, n. 53420. Non e' integrata alcuna nullita' della motivazione laddove il provvedimento faccia espresso richiamo per relationem ad altro provvedimento, ancorche' non allegato o non trascritto nell'ordinanza da motivare, purche' conosciuto o agevolmente conoscibile dall'interessato. I requisiti necessari affinche' la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale possa essere considerata legittima, sottolineando che, perche' possa ritenersi tale, la motivazione: 1) deve fare riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua, adeguata rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) deve fornire la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, deve essere conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facolta' di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. Non e' dunque sufficiente il mero richiamo tout court all'altro provvedimento, ma e' necessario che il giudice "qualifichi" gli elementi indicati nel provvedimento richiamato per relationem e, dunque, dimostri una non supina ed immotivata adesione al precedente provvedimento, di cui e' tenuto a lasciare traccia visibile nel provvedimento. Allorche' si tratti della sentenza emessa a seguito di un giudizio di impugnazione, l'obbligo di motivazione non puo' ritenersi soddisfatto dal mero richiamo alla sentenza in verifica, essendo il giudice del gravame tenuto a disaminare le censure mosse dal ricorrente e ad esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di rigettarle ovvero di farle proprie.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 22 dicembre 2014, n. 53420 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 dicembre 2014, n. 52511. In caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali è illegittimo negare conversione in pena pecuniaria presumendo l'insolvibilità per il tipo di reato commesso

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 18 dicembre 2014, n. 52511   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. GENTILI Andrea – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 18 dicembre 2014, n. 52649. L'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra il caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per danni che ne siano derivati alle persone.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 18 dicembre 2014, n. 52649 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FOTI Giacomo – Presidente Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere Dott. MARINELLI Felicetta – rel. Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere Dott. SERRAO...