Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 22 dicembre 2014, n. 53420

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. BASSI Alessandr – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 14/2013 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO, del 28/11/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

Udito, per la parte civile, l’avv. (OMISSIS) sost. dell’avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 marzo 2012, il Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Merano, ha giudicato (OMISSIS) colpevole dei reati a lui ascritti di cui ai capi 1.1 (limitatamente agli articoli 81 cpv., 110, 48 e 479 c.p.), 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1 (limitatamente agli articoli 81 cpv, 110, 48 e 479 c.p.), 2.2, 3.1, 3.2, 3.4 (con esclusione della violenza), 3.6, 3.7, 3.10, 3.11 (riqualificato quest’ultimo ai sensi dell’articolo 81 cpv. c.p. e articolo 612 c.p., comma 2), 3.12, 5, 6 e 10, ritenendo che detti reati siano stati commessi “a gruppi” in esecuzione di disegni criminosi unitari, ravvisando la continuazione fra:
– i reati sub capi 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 3.1, per i quali lo ha condannato alla pena di anni uno mesi sei di reclusione (con pena condonata nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione);
– i reati di cui ai capi 1.5, 1.6 e 1.7, per i quali lo ha condannato alla pena di anni uno mesi due di reclusione;
– i 3.2, 3.4, 3.10 e 3.11, per i quali lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione e 150 euro di multa (con pena condonata nella misura di mesi due di reclusione e 38 euro di multa);
– per i reati di cui ai capi 5,6, 10 e 3.12, per i quali lo ha condannato alla pena di mesi nove di reclusione (pena condonata nella misura di mesi due di reclusione);
– per il reato sub capo 3.6 per il quale lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione e per quello sub capo 3.7 alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, condannandolo dunque alla pena complessiva di anni otto e mesi tre di reclusione e 150 euro di multa (di cui anni uno e mesi otto di reclusione e 150 euro di multa condonati), con pene accessorie e condanna al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili. Il Tribunale ha assolto l’imputato dalle restanti imputazioni elevategli.
2. Con sentenza del 28 novembre 2013, la Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha assolto l’imputato dai reati di cui ai capi 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2 e 3.1 perche’ il fatto non sussiste ed ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 1.3 per difetto di querela (con conseguente revoca delle statuizioni civili in favore di (OMISSIS)); ha rigettato l’appello in ordine ai reati sub capi 3.2, 3.4, 3.10 e 3.11; ha ridotto la pena inflitta per i reati sub capi 3.6 e 3.7, unificati sotto il vincolo della continuazione, in anni due mesi e sei di reclusione; ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 6 e 3.12, estinti per prescrizione; ha confermato nel resto l’appellata sentenza e condannato (OMISSIS) a rifondere alle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) le spese del grado.
La Corte territoriale ha rilevato che non sussistono i reati di falsita’ ideologica rispetto alle scritture private (sub capi 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2), che non v’e’ prova che le modifiche agli alloggi – trasformati da ufficio in civile abitazione – siano state compiute dall’imputato e non direttamente dagli utilizzatori (sub capi 1.5, 1.6 e 1.7), che non v’e’ prova che i matrimoni combinati (o che l’imputato aveva tentato di combinare) fossero fittizi (capo 3.1) e che il reato di frode assicurativa (capo 5) e’ estinto per prescrizione. Indi, il giudice di secondo grado ha evidenziato che gli episodi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di minaccia aggravata (di cui ai capi 3.2, 3.4, 3.10 e 3.11) risultano provati alla luce delle conclusioni logicamente e giuridicamente ineccepibili della sentenza di primo grado; che i reati di calunnia, di cui ai capi 3.6 e 3.7, sono provati alla luce degli elementi posti in luce nella sentenza di primo grado; che le condotte di truffa in danno di assicurazione sono dimostrate dagli elementi valorizzati dalla sentenza di primo grado (capi 6 e 3.12); che non ricorrono i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche.
2. Avverso il provvedimento hanno presentato ricorso gli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), difensori di fiducia di (OMISSIS), chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
2.1. per carenza assoluta di motivazione, per avere la Corte d’appello semplicemente richiamato la sentenza di primo grado senza rispondere alle specifiche doglianze mosse nell’atto d’appello;
2.2. per violazione di legge in relazione all’articolo 393 c.p. e articolo 192 c.p.p., articolo 530 c.p.p., commi 1 e 2, nonche’ all’articolo 120 c.p. e articoli 336 e segg. c.p.p., e carenza assoluta di motivazione, per avere la Corte d’appello confermato la condanna per il reato sub capo 3.2, nonostante il giudice di primo grado avesse assolto l’imputato dal danneggiamento e contestualmente ritenuto integrata l’aggravante dell’esercizio arbitrario con violenza alle cose; in ogni caso i fatti oggetto della imputazione non sono mai stati denunciati;
2.3. per violazione di legge in relazione all’articolo 393 c.p. e articolo 192 c.p.p., articolo 530 c.p.p., commi 1 e 2, nonche’ all’articolo 120 c.p. e articolo 336 e segg. c.p.p. e carenza assoluta di motivazione, per avere la Corte d’appello confermato la condanna per il reato sub capo 3.4, nonostante il giudice di primo grado avesse assolto l’imputato dal danneggiamento e contestualmente ritenuto integrata l’aggravante dell’esercizio arbitrario con violenza alle cose; in ogni caso manca la querela;
2.4. per violazione di legge in relazione all’articolo 368 c.p. (sub capo 3.6) e articolo 192 c.p.p., articolo 530 c.p.p., commi 1 e 2, e vizio assoluto di motivazione, alla luce delle risultanze delle testimonianze e delle ulteriori prove assunte;
2.5. per violazione di legge in relazione all’articolo 368 c.p. (sub capo 3.7) e articolo 192 c.p.p., articolo 530 c.p.p., commi 1 e 2 e vizio assoluto di motivazione, alla luce delle risultanze delle testimonianze e delle ulteriori prove assunte;
2.6. per violazione di legge in relazione all’articolo 612 c.p. e articolo 192 c.p.p., articolo 530 c.p.p., commi 1 e 2, nonche’ all’articolo 120 c.p. e articolo 336 e segg. c.p.p. e carenza assoluta di motivazione, per avere la Corte d’appello confermato la condanna per il reato sub capo 3.10, nonostante le risultanze istruttorie e la tardivita’ della querela;
2.7. per violazione di legge in relazione all’articolo 612 c.p. e articolo 192 c.p.p., articolo 530 c.p.p., commi 1 e 2, nonche’ all’articolo 120 c.p. e articolo 336 e segg. c.p.p. e carenza assoluta di motivazione, per avere la Corte d’appello confermato la condanna per il reato sub capo 3.11, nonostante le risultanze istruttorie ed il difetto di querela;
2.8. per violazione di legge in relazione all’articolo 642 c.p. e articolo 192 c.p.p., articolo 530 c.p.p., commi 1 e 2 nonche’ all’articolo 120 c.p. e articolo 336 e segg. c.p.p. e carenza assoluta di motivazione, per avere la Corte d’appello confermato la condanna per il reato sub capo 3.12, nonostante le risultanze istruttorie e la tardivita’ della querela;
2.9. per violazione di legge in relazione all’articolo 642 c.p. e articolo 192 c.p.p., articolo 530 c.p.p., commi 1 e 2 nonche’ all’articolo 120 c.p. e articolo 336 e segg. c.p.p. e carenza assoluta di motivazione, per avere la Corte d’appello dichiarato estinto per prescrizione il reato sub capo 10, nonostante le risultanze istruttorie dimostrino che l’incidente veramente vi fu e la querela non riguardi il fatto in oggetto;
2.10. per violazione di legge in relazione all’articolo 642 c.p. e articolo 192 c.p., articolo 530 c.p.p., commi 1 e 2 nonche’ all’articolo 120 c.p. e articoli 336 e segg. c.p.p. e carenza assoluta di motivazione, per avere la Corte d’appello dichiarato estinto per prescrizione il reato sub capo 5, nonostante le risultanze istruttorie dimostrino che l’incidente veramente vi fu e la querela non riguardi il fatto in oggetto;
2.11. per violazione di legge in relazione all’articolo 642 c.p. e articolo 192 c.p.p., articolo 530 c.p.p., commi 1 e 2, nonche’ all’articolo 120 c.p. e articoli 336 e segg. c.p.p. e carenza assoluta di motivazione, per avere la Corte d’appello confermato la condanna il reato sub capo 6, nonostante le risultanze istruttorie dimostrino che l’incidente veramente vi fu e la querela non riguardi il fatto in oggetto;
2.12. per violazione di legge in relazione all’articolo 24 Cost., articolo 27 Cost., commi 1 e 2, articolo 111 Cost., comma 5, e articolo 192 c.p.p. e articolo 530 c.p.p., commi 1 e 2 in relazione a tutti i capi di condanna, per avere la Corte d’appello confermato la condanna per talune ipotesi delittuose in presenza di un “castello accusatorio” del tutto inconsistente e fondato sulle dichiarazioni delle persone offese prive di riscontri.
3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia accolto con annullamento con rinvio alla Corte d’appello per nuovo giudizio. La difesa della parte civile (OMISSIS) S.p.A. ha concluso come da conclusioni scritte e nota spese depositate a verbale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto.
2. Ritiene invero il Collegio che la sentenza in verifica sia priva di adeguata motivazione e che, pertanto, in linea con le censure mosse dal ricorrente, debba ritenersi integrato il dedotto vizio di motivazione previsto dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
2.1. Nel confermare la condanna in primo grado di (OMISSIS) in ordine ai reati di cui ai capi 3.2 (articolo 81 cpv. c.p. e articolo 393 c.p., comma 2) 3.4 (articolo 81 cpv. c.p. e articolo 393 c.p., comma 2), 3.6 (articolo 368 c.p.), 3.7 (articolo 368 c.p.), 3.10 (articolo 612 c.p.) e 3.11 (articolo 81 cpv. c.p. e articolo 629 c.p., comma 1), la Corte territoriale si e’ limitata ad affermare, del tutto genericamente, che i motivi d’appello sono infondati e, quindi, a richiamare le conclusioni della sentenza del Tribunale, stimate logicamente e giuridicamente ineccepibili.
2.2. Secondo la prevalente giurisprudenza di questo giudice di legittimita’, non e’ integrata alcuna nullita’ della motivazione laddove il provvedimento faccia espresso richiamo per relationem ad altro provvedimento, ancorche’ non allegato o non trascritto nell’ordinanza da motivare, purche’ conosciuto o agevolmente conoscibile dall’interessato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno enucleato i requisiti necessari affinche’ la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale possa essere considerata legittima, sottolineando che, perche’ possa ritenersi tale, la motivazione: 1) deve fare riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua, adeguata rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) deve fornire la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, deve essere conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facolta’ di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Cass. Sez. U del 21/06/2000, n. 17 Primavera, Rv. 216664).
Non e’ dunque sufficiente il mero richiamo tout court all’altro provvedimento, ma e’ necessario che il giudice “qualifichi” gli elementi indicati nel provvedimento richiamato per relationem e, dunque, dimostri una non supina ed immotivata adesione al precedente provvedimento, di cui e’ tenuto a lasciare traccia visibile nel provvedimento.
2.3. D’altra parte, allorche’ si tratti della sentenza emessa a seguito di un giudizio di impugnazione, l’obbligo di motivazione non puo’ ritenersi soddisfatto dal mero richiamo alla sentenza in verifica, essendo il giudice del gravame tenuto a disaminare le censure mosse dal ricorrente e ad esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di rigettarle ovvero di farle proprie.
Ne’ l’onere di motivazione puo’ ritenersi assolto dalla pura e semplice affermazione di condivisione delle valutazioni espresse dal giudice nel provvedimento impugnato, apoditticamente definite – come nella specie -“logicamente e giuridicamente ineccepibili”, senza nessun reale vaglio critico dei motivi di censura ne’ risposta puntuale in merito ad essi, in quanto cio’ si traduce – nella sostanza – in una motivazione solo apparente. Costituisce infatti compito indeclinabile del giudice della impugnazione quello di valutare attentamente i motivi di ricorso alla luce del proprio prudente apprezzamento e, quindi, di esternare le ragioni logiche che rendono preferibile e corretta una conclusione anziche’ un’altra. Diversamente opinando, si finirebbe per vanificare il senso stesso del giudizio d’appello, che deve consistere in una rivalutazione effettiva e non fittizia della regiudicanda alla luce delle doglianze mosse dal ricorrente, e che deve garantire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione per azionare, se del caso, l’ulteriore mezzo d’impugnazione previsto dal sistema processuale ed al giudice di legittimita’ – eventualmente investito del ricorso – di esercitare appieno il proprio sindacato.
Devono pertanto essere ribaditi i principi piu’ volte espressi da questa Corte regolatrice, alla stregua dei quali la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado e’ viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione “per relationem”, se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull’inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (Cass. Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv. 233082; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012 Casulli, Rv. 254102).
Ed invero, una motivazione siffatta, prima che realizzare una violazione del codice di rito, segnatamente dell’articolo 125, comma 3, elude l’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 111, comma 6, della Carta Costituzionale, che fonda l’essenza della giurisdizione e della sua legittimazione sull’obbligo di “rendere ragione” della decisione, ossia sulla natura cognitiva e non potestativa del giudizio (Cass. Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Balzamo Rv. 259316).
2.4. Tirando le fila di quanto sopra, ferma l’ammissibilita’ della motivazione per relationem, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni delineate da questa Corte anche a Sezioni Unite perche’ essa possa ritenersi legittima, laddove il Collegio altoatesino si e’ limitato a dichiarare assertivamente di aderire alla decisione confermata, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione mossi a censura delle soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e -soprattutto – senza argomentare sull’inconsistenza o sulla non pertinenza dei motivi stessi, che, d’altra parte, visto il tenore dell’atto d’appello, non potevano ritenersi meramente ripropositivi di questioni gia’ esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ne’ generici o palesemente inconsistenti. Il che si traduce in un radicale ed assoluto difetto di motivazione.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Trento per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Trento per nuovo giudizio.

 

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