Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 8 giugno 2017, n. 28566
Articolo

Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 8 giugno 2017, n. 28566

Da un lato, il provvedimento di “cessazione” delle intercettazioni adottato del P.M. assume i connotati di una vera e propria rinuncia da parte del P.M. all’attività investigativa da svolgere mediante l’intercettazione di conversazioni sull’utenza oggetto di captazione (rinuncia della quale la P.G. e gli altri enti interessati devono tener conto, astenendosi dall’operare l’attività captativa in...

Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 20 aprile 2017, n. 18961
Articolo

Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 20 aprile 2017, n. 18961

L’utilizzo dell’autorizzazione da parte della titolare sull’auto persa a noleggio ove viene esposta la fotocopia dell’originale, qualifica l’azione di fotocopiatura non come abusiva moltiplicazione di autorizzazione amministrativa, ma come strumento per poter utilizzare tale autorizzazione nei limiti del provvedimento amministrativo, non essendo in contrasto con la funzione dell’atto la mera soluzione del problema di un...

Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 14 aprile 2017, n. 18657
Articolo

Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 14 aprile 2017, n. 18657

La falsa sottoscrizione di una procura ad litem configura il reato di falso in scrittura privata (ormai depenalizzato) Suprema Corte di Cassazione sezione V penale sentenza 14 aprile 2017, n. 18657 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUNO Paolo Antonio...

Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 27 luglio 2016, n. 32793
Articolo

Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 27 luglio 2016, n. 32793

L’amministratore di diritto della società non può, per il solo fatto di aver accettato la carica sociale, ritenersi responsabile per la falsificazione del DURC realizzata dal delegato allo svolgimento delle attività sociali. Per evitare di cadere in ipotesi di responsabilità da posizione, occorre, infatti, valutare se l’amministratore abbia effettivamente dato un contributo, eventualmente anche in...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 9 novembre 2015, n. 44874. Integra il reato di falso materiale l’alterazione di un certificato medico mediante l’aggiunta di una annotazione, ancorché vera (il che priva di rilievo l’argomentazione difensiva incentrata sulla buona fede dell’imputato), in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale, a nulla rilevando che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale, in quanto la certificazione medica del Pronto Soccorso acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità dei suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata, laddove l’annotazione clinica oggetto dell’alterazione in questione è successiva alla redazione dello stesso certificato dei Pronto Soccorso. La diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica. L’atto pubblico fidefacente è caratterizzato – oltre che dall’attestazione di fatti appartenenti all’attività dei pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova e cioè precostituito a garanzie della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 9 novembre 2015, n. 44874 Ritenuto in fatto Con sentenza deliberata il 13/12/2013, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza dei Tribunale di Camerino 22/01/2013 con la quale N.M.P. – assolto con altri quattro coimputati dal reato di omicidio colposo in danno di P.S. –...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 luglio 2015, n. 30899. Il custode giudiziario – per la sua qualità di soggetto destinatario di uno specifico obbligo di vigilanza sulla cosa affinché ne venga assicurata o conservata l’integrità – risponde della violazione di sigilli a meno che non dimostri che si verte in ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 16 luglio 2015, n. 30899 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott. BASSI...