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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V

SENTENZA 9 novembre 2015, n. 44879

Ritenuto in fatto

Investita degli appelli proposti, per quanto è di interesse, da C.R. e da P.R. avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 01/12/2011, la Corte di appello di Roma, con sentenza deliberata il 14/11/2013, dichiarata l’estinzione per prescrizione di una serie di reati per i quali era intervenuta condanna e assolti gli imputati da due imputazioni, ha confermato la sentenza di primo grado in ordine al reato di cui all’art. 416, secondo comma, cod. pen. (capo A, contestato come commesso fino al 20/02/2006), al reato di falsificazione materiale di certificato commessa dal privato (capo CC, il 20/02/2006), ai reati di tentata truffa (capo GG, dal 15/03/2005 al 09/02/2006, e capo II, dal 15/03/2005 al 06/02/2006), rideterminando la pena irrogata.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione C.R. e P.R. , con un unico atto attraverso il difensore avv. M. Giannone, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

Il primo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 416 e 110 cod. pen. e vizi di motivazione. Il fatto che i ricorrenti abbiano fornito a L. alcuni CUD falsi non consente di desumere la loro partecipazione alla ritenuta associazione per delinquere, non risultando contatti con gli altri coimputati (A. , D.F. , Z. ) e non avendo la Corte di appello offerto appagante giustificazione della consapevolezza di C. e di P. che dietro la figura di L. si celasse un’organizzazione. L’errata attrazione dei ricorrenti nell’ambito associativo ha determinato l’attribuzione dei singoli reati ad essi ignoti.

Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 477 cod. pen. e vizi di motivazione. L’atto di appello aveva dedotto che i CUD non hanno natura di certificazione amministrativa, laddove la Corte di appello ha erroneamente fatto riferimento al carattere materiale della contestata falsità.

Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale (artt. 157 ss. cod. pen.) e vizi di motivazione. La Corte di appello ha ritenuto che l’associazione a delinquere sia stata operativa almeno fino al gennaio del 2006, richiamando l’emissione in data 31/12/2005 di un assegno posto all’incasso da L. il 05/01/2006, ma la truffa ai danni dell’agenzia bancaria in questione è stata contestata al capo S) come commessa il 01/12/2005, sicché non è contestabile l’operatività dell’associazione al più tardi fino al 02/12/2005 in concomitanza con le ultime perquisizioni e i conseguenti sequestri. L’errore è ancora più evidente con riguardo alle tentate truffe di cui ai capi GG) e II), la cui condotta si verificò il 15/03/2005, laddove il falso di cui al capo BB) è stato commesso prima dell’agosto del 2005.

Considerato in diritto

Il ricorso proposto nell’interesse di C. è fondato con riferimento al secondo motivo e, in parte, con riguardo al terzo; nei confronti dei P. deve dichiararsi l’estinzione di tutti i reati alla stessa ascritti per essere estinti per prescrizione, salvo il capo CC), del quale deve escludersi la sussistenza.

Il primo motivo – che, dovendosi dichiarare l’estinzione per prescrizione nei confronti di P.R. , viene esaminato solo nei confronti di C.R. , pur con argomentazioni che, data la sovrapponibilità delle imputazioni (unitariamente vagliate dalla sentenza impugnata) e l’unicità dell’atto di ricorso, non possono scindere la posizione dei due ricorrenti – è infondato.

La Corte di merito ha ripercorso le risultanze acquisite grazie alle perquisizioni e ai sequestri eseguiti nei confronti dei ricorrenti, risultanze che avevano rivelato la creazione di una ‘fabbrica del falso’ (con falsificazione di documenti statali, della Questura di Roma, del Tribunale di Pescara) attraverso materiale idoneo a creare ‘identità di persone false, persone non esistenti’, ‘CUD e buste paga’ falsi: la ‘centrale del falso documentale’ si avvaleva di sofisticate apparecchiature, di vere e proprie false identità, di posizioni lavorative e rapporti di lavoro in realtà inesistenti. Rileva quindi il giudice di appello che gli elementi acquisiti hanno delineato l’esistenza di una associazione per delinquere nell’ambito della quale ciascun sodale svolgeva un importante ruolo: gli odierni ricorrenti formavano la documentazione falsa che veniva consegnata a L. il quale la faceva arrivare ad altri coimputati che la utilizzavano presso uffici postali e banche per accendere conti corrente, acquisire finanziamenti e prestiti che transitavano su detti conti, per poi essere ritirati dagli stessi associati. Nei termini indicati, la sentenza impugnata ha congruamente dato conto del ruolo svolto dai ricorrenti in seno al sodalizio e dell’articolata organizzazione e ripartizione dei compiti che lo caratterizzava: a fronte della diffusa motivazione del giudice di appello, le doglianze dei ricorrenti circa la configurabilità, con riguardo alla loro posizione, del concorso ex artt. 110 e 416 cod. pen. svilisce la centralità del contributo descritto, con efficace sintesi, attraverso il riferimento alla ‘centrale del falso documentale’, laddove le ulteriori doglianze (circa la consapevolezza dell’esistenza dell’associazione e la partecipazione ai reati-scopo) deducono, anche in termini generici, questioni di merito, volte a sollecitare una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici.

Il secondo motivo è, invece, fondato.

Il certificato, così come l’autorizzazione, rientra nella categoria generale dei documenti pubblici, di cui costituisce una species, posto che, come affermato da questa Corte, per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a) che l’atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; b) che l’atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell’atto preesistente (Sez. 5, n. 5105 del 14/03/2000 – dep. 28/04/2000, De Marco ed altri, Rv. 216057).

Ciò premesso, rileva la Corte che, la disciplina in materia (art. 4 d.P.R. n. 322 del 1998), non conferisce alcun profilo pubblicistico all’attività del sostituto di imposta, che opera la ritenuta e rilascia la certificazione unica (C.U.D.). Invero, come affermato dalle Sezioni unite civili di questa Corte, la controversia sulla legittimità di una ritenuta fiscale di acconto inerisce a una controversia tra privati, anche se è devoluta alle commissioni tributarie, dovendo essere decisa con efficacia di giudicato e nel contraddittorio con l’amministrazione finanziaria (Sez. U, Sentenza n. 1200 del 05/02/1988, Rv. 457410). D’altra parte, la Sezioni unite penali di questa Corte, hanno escluso profili pubblicistici con riferimento ad attestazioni collegate ad attività privatistiche relative al rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione: sia pure argomentando con esclusivo riferimento all’atto pubblico ex art. 476 cod. pen. (rispetto al quale la sentenza impugnata fu annullata senza rinvio per insussistenza del fatto), le Sezioni unite hanno escluso la riconducibilità a detta categoria della falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, in quanto documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica (Sez. U, n. 15983 del 11/04/2006 – dep. 10/05/2006, Sepe ed altro, Rv. 233423). Dovendosi escludere che il certificato unico rilasciato dal sostituto di imposto abbia natura pubblicistica e sia riconducibile alla nozione di certificato ex art. 477, il fatto ascritto sub CC) cod. pen. non sussiste.

Ad abundatiam, può osservarsi che – anche a voler attribuire natura certificatoria, nel senso indicato, al C.U.D. – comunque nel caso di certificazione rilasciata da un soggetto privato non risulterebbe configurabile la fattispecie incriminatrice in esame: infatti, il falso in certificato presuppone la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale (artt. 477 e 480) o di ‘impiegato dello Stato, o di altro ente pubblico, incaricato di pubblico servizio’ (art. 493 cod. pen.): è solo in relazione ad un certificato proveniente da uno di tali soggetti che potrebbe, in astratto, configurarsi il falso materiale del privato (art. 482 cod. pen.). Nel caso in esame, il CUD della ditta privata non può provenire da uno dei soggetti indicati dall’art. 493 cod. pen., sicché comunque difetterebbe in radice la qualifica soggettiva necessaria a configurare il reato contestato.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti dei ricorrenti, nonché, per l’effetto estensivo, nei confronti del coimputato non ricorrente Z.A. , perché il fatto non sussiste.

Prima di esaminare il terzo motivo, è opportuno mettere in evidenza che, non risultando inammissibile il ricorso e non essendo stata applicata a P.R. la recidiva, i reati sub A), GG) e II) risultano prescritti – considerato il periodo di sospensione di quattro mesi e 17 giorni rilevato dalla Corte di appello ed anche prescindendo dall’individuazione del tempus commissi delicti oggetto del terzo motivo – in data 06/01/2014. Rileva altresì il Collegio che l’estinzione per prescrizione dei predetti reati deve essere disposta, per l’effetto estensivo, nei confronti del coimputato non ricorrente Z.A. (la cui posizione -anche in punto recidiva – è sovrapponibile a quella della ricorrente P. ): come risulta dall’attestazione di cancelleria riportata in calce alla sentenza impugnata, nei confronti di Zuccaia il giudicato di colpevolezza si è formato il 03/12/2014, ossia dopo il verificarsi dell’effetto estintivo perfezionatosi, come si è detto, il 06/01/2014, sicché sussistono i presupposti (Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012 – dep. 02/05/2013, Vattani) per l’applicazione dell’effetto estintivo in ordine agli ulteriori reati per i quali è intervenuta condanna.

Il terzo motivo, che alla luce di quanto si è detto deve essere esaminato nei confronti del solo C. (nei cui confronti sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata e ritenuta recidiva reiterata specifica), è solo in parte fondato. Le doglianze circa il tempus commissi delicti devono essere esaminate alla luce del principio di diritto secondo cui il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l’onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito (Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014 – dep. 11/11/2014, Martinelli e altri, Rv. 261525), fermo restando che, in tema di prescrizione, l’onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull’imputato ma sull’accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014 – dep. 13/08/2014, Torrisi, Rv. 259983)

Con riferimento alle imputazioni sub GG) e II) non emergono fatti diversi da quelli relativi alla condotta truffaldina posta in essere, per entrambi i reati, il 15/03/2005, data, questa, alla quale occorre dunque far riferimento anche in quanto comportante il maggior vantaggio per l’imputato: sicché, applicando -alla luce del giudizio di equivalenza delle circostanze eterogenee e risalendo la sentenza di primo grado al 01/12/2011 – la più favorevole disciplina anteriore alla modifiche di cui alla legge n. 251 del 2005, il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi, anche considerando il periodo di sospensione sopra indicato, risulta decorso, il che impone di dichiarare l’estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi GG e II.

A diverse conclusioni deve giungersi con riguardo al reato associativo. Rispetto a tale reato, la valenza dimostrativa riconosciuta alla ‘centrale del falso documentale’ gestita da C. consente di individuare la cessazione della permanenza nell’epoca delle perquisizione e sequestri nei confronti dei ricorrenti, ossia – come dedotto dal ricorso – il 02/12/2005. Anche per tale imputazione, dunque, deve applicarsi, se più favorevole, la disciplina della prescrizione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 251 del 2005.

Ora, applicando la nuova normativa, il termine di prescrizione (pari a 5 anni, aumentato di due terzi per la recidiva reiterata specifica, fino a 8 anni e 4 mesi) con l’ulteriore aumento ex art. 161, secondo comma, cod. proc. pen. e il periodo di sospensione di quattro mesi e 17 giorni, non risulta decorso alla data dell’odierna deliberazione. Applicando la normativa anteriore e considerando il giudizio di equivalenza tra le circostanza eterogenee, il termine di 10 anni ex art. 157 primo comma, n. 3) cod. pen., con l’ulteriore aumento ex art. 161 cod. proc. pen. e il periodo di sospensione di quattro mesi e 17 giorni, risulta parimenti non decorso alla data dell’odierna deliberazione.

In conclusione, la sentenza impugnata, per le ragioni indicate, deve essere annullata senza rinvio nei confronti nei confronti di P.R. e, per l’effetto estensivo, di Z.A. in relazione a tutti i reati per i quali è intervenuta condanna. La medesima sentenza deve essere annullata senza rinvio, per le ragioni sopra esposte, nei confronti di C.R. con riferimento ai reati di cui ai capi CC, GG e II, con conseguente eliminazione dell’aumento di pena nei suoi confronti nella misura di 45 giorni di reclusione, mentre, nel resto, il ricorso dello stesso C. deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo CC, nei confronti di C.R. e di P.R. , nonché per l’effetto estensivo nei confronti del coimputato non ricorrente Z.A. , perché il fatto non sussiste.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti P.R. e, per l’effetto estensivo, di Z.A. con riferimento agli ulteriori reati, nonché nei confronti di C.R. limitatamente ai reati di truffa di cui ai capi GG e II per essere gli stessi estinti per prescrizione.

Rigetta nel resto il ricorso di C.R. ed elimina nei suoi confronti l’aumento di pena pari a 45 giorni di reclusione.

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