Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 14 aprile 2017, n. 18657

La falsa sottoscrizione di una procura ad litem configura il reato di falso in scrittura privata (ormai depenalizzato)

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 14 aprile 2017, n. 18657

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina Lucio – Consigliere

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto L – rel. Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/11/2015 della CORTE APPELLO di TRIESTE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MARINELLI Felicetta, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

udito il difensore, avv. (OMISSIS), del Foro di Trieste, per (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Trieste con sentenza del 18/11/2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 13/3/2014, appellata dall’imputato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’articolo 485 cod.pen. perche’ estinto per remissione di querela, con spese processuali a carico del querelato, ha riqualificato il reato di cui al capo A) dell’imputazione in quello di cui agli articoli 477 e 482 c.p., e ha rideterminato la pena inflitta, considerata la gia’ ritenuta continuazione con il reato di cui all’articolo 385 c.p., (rectius articolo 348 c.p.) in quella complessiva di mesi 10 e giorni 15 di reclusione.

Al (OMISSIS) era stato contestato sub A) il reato di cui all’articolo 81, comma 2, artt­. 476, 482 e 485 c.p., articolo 61 c.p., n. 2, per aver con piu’ azioni esecutive del medesimo disegno criminoso formato atti pubblici e scritture private false, apparentemente sottoscritte dall’avv. (OMISSIS), quale legale, e da (OMISSIS), quale sottoscrittore di mandato defensionale, utilizzati per avviare una procedura esecutiva ai danni di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (mandato defensionale falso con autentica di firma del 9/12/2009 apposto su atto di precetto 30/1/2010; atto di pignoramento immobiliare a firma avv. (OMISSIS) depositato presso UNEP); sub B) il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato ex articolo 348 c.p., commesso patrocinando (OMISSIS) nell’esecuzione mobiliare ai danni di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Il Tribunale di Pordenone aveva derubricato il reato di cui al capo A) ai sensi dell’articolo 481 c.p., e ha condannato il (OMISSIS), riconosciuta la continuazione, alle pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.

2. Ha proposto ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, avv. (OMISSIS), con il supporto di due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del diritto di difesa perche’ la Corte non poteva operare una semplice riqualificazione giuridica dei fatti ma avrebbe semmai dovuto annullare la sentenza appellata e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero competente ex articolo 604 c.p.p.; la disputa processuale fra le parti aveva avuto tutt’altro tema e in quella prospettiva le parti si erano orientate nelle loro argomentazioni e richieste di prova.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio motivazionale e travisamento della prova. La Corte di appello aveva ravvisato nell’azione compiuta dal (OMISSIS), finto avvocato, apponendo l’autentica della firma del cliente (OMISSIS) e falsificando la firma dell’avv. (OMISSIS), una valenza pubblica e aveva conseguentemente configurato non gia’ il reato di cui all’articolo 481, ma quello di cui all’articolo 477 c.p.; era stato cosi’ trascurato il fatto che il (OMISSIS) non era un avvocato che falsificava la firma del cliente e la firma di autentica di un avvocato, ma era un privato che si spacciava per avvocato e che falsificava sia la firma del cliente sottoscrivente il mandato defensionale, sia la firma di autentica, utilizzando il nome di un vero avvocato; erano materialmente false sia la nomina sia l’autentica e la motivazione della sentenza era inconciliabile con le norme invocate perche’ il precetto non aveva evidenza pubblica e non era atto esclusivo dell’avvocato e il pignoramento non era mai avvenuto, ma solo tentato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’asserita violazione del diritto di difesa, assumendo che la Corte non avrebbe potuto operare una semplice riqualificazione giuridica dei fatti ma avrebbe semmai dovuto annullare la sentenza appellata e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero competente ex articolo 604 c.p.p.; cio’ in considerazione del fatto che la disputa processuale fra le parti aveva avuto tutt’altro tema e in quella prospettiva le parti si erano orientate nelle loro argomentazioni e richieste di prova.

La doglianza non ha fondamento normativo. L’articolo 521 del codice di rito in tema di “Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza” attribuisce espressamente al giudice il potere di attribuire in sentenza al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purche’ cio’ non incida sulla competenza o non determini la composizione collegiale dell’organo giudicante. La trasmissione degli atti al pubblico ministero e’ invece necessaria quando si accerti la diversita’ del fatto rispetto alla descrizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516 e 517, e articolo 518, comma 2.

Nella fattispecie non e’ stata ravvisata alcuna diversita’ strutturale del fatto, ma il Giudice ha semplicemente attribuito una diversa qualificazione giuridica al fatto cosi’ come contestato, e ricostruito, sicche’ ben poteva procedere ai sensi del comma 1 del citato articolo 521 c.p.p..

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio motivazionale e travisamento della prova perche’ la Corte di appello, ravvisando una valenza pubblica nell’azione compiuta dal (OMISSIS), finto avvocato, nell’apporre con falsa firma dell’avv. (OMISSIS), l’autentica di firma del cliente (OMISSIS), a sua volta falsa, aveva ritenuto configurabile non gia’ il reato di cui all’articolo 481 (ritenuto dal Tribunale di Pordenone) ma quello di cui al combinato disposto cui agli articoli 477 e 482 c.p..

Il motivo e’ fondato.

Giustamente la Corte territoriale ha escluso che il comportamento del (OMISSIS) configurasse il reato proprio di cui all’articolo 481 c.p., (falsita’ ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita’) che presuppone in capo all’agente la veste di esercente la professione forense, qualita’ non ravvisabile in capo al (OMISSIS), contestualmente condannato per esercizio abusivo della professione forense.

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, integra il reato di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessita’ (nella specie avvocato), ex articolo 481 c.p., la falsa attestazione dell’autenticita’ della sottoscrizione della procura ad litem (Sez. 5, n. 15556 del 09/03/2011, Bruzzese, Rv. 25018101; Sez. 5, n. 9578 del 19/01/2006, P.C. in proc. Piras, Rv. 23422901; Sez. 5, n. 22496 del 28/04/2005, P.M. in proc. Benvestito, Rv. 23156301; Sez. 2, n. 3135 del 26/11/2002 – dep. 2003, P.M. in proc. Quattrone, Rv. 22382901); la falsa sottoscrizione di una procura ad litem configura invece il reato di falso in scrittura privata (articolo 485 c.p.) ormai depenalizzato.

L’articolo 477 c.p., concerne la falsita’, materiale, commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative ed e’ anch’esso reato proprio, suscettibile di essere commesso solo dal pubblico ufficiale. Non e’ quindi corretto qualificare la condotta della falsificazione della firma di autentica ai sensi dell’articolo 477 in luogo dell’articolo 481 c.p. (come sopra illustrato).

D’altra parte, l’articolo 482 c.p., sanziona penalmente solo i fatti di cui all’articolo 477 c.p., (nonche’ quelli di cui agli articoli 476 e 478) se commessi da un privato, senza prevedere analoga estensione per i fatti di cui all’articolo 481 c.p. (se commessi da un privato); ne consegue, alla luce del principio di legalita’, che la condotta ascritta al (OMISSIS) (falsificazione dell’apparente firma di autentica dell’avv. (OMISSIS) del falso mandato alle liti a firma apparente (OMISSIS)) configurava una falsita’ in scrittura privata ex articolo 485 c.p..

A tal riguardo, anche a prescindere dalla verifica dell’inclusione di tale condotta nella portata della querela rimessa dall’avv. (OMISSIS), appare assorbente il rilievo dell’abolitio criminis nel frattempo intervenuta, poiche’ il reato di cui all’articolo 485 c.p., (cosi’ riqualificato il reato di cui al capo A dell’imputazione) e’ stato abrogato dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, articolo 1, e sostituto da un corrispondente illecito civile.

L’abolitio criminis sopravvenuta alla sentenza impugnata deve essere rilevata d’ufficio a norma dell’art.129 cod.proc.pen. e dell’articolo 2 c.p., comma 2. Cio’ anche nel caso di ricorso inammissibile ed indipendentemente dall’oggetto dell’impugnazione, atteso il principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronunzia di inammissibilita’ che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva. (Sez. 5, n. 44088 del 02/05/2016, Pettinaro e altri, Rv. 26775101).

3. L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento della condanna con riferimento al reato di cui al capo A) perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

Quanto al reato ex articolo 348 c.p., di cui al capo B), oggetto di capo autonomo della decisione ex articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera a), in ordine al quale non e’ stata proposta impugnazione, si rende necessario il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A) perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, previa qualificazione ai sensi dell’articolo 485 c.p..

Dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste per il trattamento sanzionatorio

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