Deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. quarta PEC
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Deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. quarta PEC

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 gennaio 2024| n. 1348.

In tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. "quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria.

Il decreto di revoca dell’amministratore adottato dalla Corte d’appello
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Il decreto di revoca dell’amministratore adottato dalla Corte d’appello

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|16 gennaio 2024| n. 1569.

In tema di condominio negli edifici, anche dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012, il decreto di revoca dell'amministratore adottato dalla Corte d'appello, su reclamo dell'interessato, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto privo del carattere decisorio e definitivo, non rilevando, in senso contrario, il divieto per l'assemblea di nominare l'amministratore revocato; divieto che è temporaneo e che rileva soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione.

Ai fini della responsabilità del custode non è necessario che la cosa in custodia abbia una specifica pericolosità
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Ai fini della responsabilità del custode non è necessario che la cosa in custodia abbia una specifica pericolosità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 gennaio 2024| n. 1756.

Il custode è titolare del potere di vigilanza sulla cosa e, pertanto, ai fini della responsabilità di cui all’articolo 2051 del codice civile, non è necessario che la cosa in custodia abbia una specifica pericolosità, bastando che il danno sia cagionato da un’anomalia della sua struttura o del suo funzionamento, anomalia non prevenuta o a cui non sia stato posto riparo dal custode, ossia da chi dalla cosa ha la disponibilità di fatto e il relativo dovere di vigilanza e ove il danno si verifichi, e ne sia accertata la derivazione diretta dalla cosa, la detta anomalia è presunta, salvo che il custode provi il caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato.

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Clausola penale e funzione di risarcimento forfettario di danno presunto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 gennaio 2024| n. 1285.

L’art. 1382 cod. civ. prevede che la clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti sia tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore: la funzione della clausola è dunque, secondo la stessa previsione della norma, quella di risarcimento forfettario di un danno presunto, per rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l’effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore; in tal caso, la clausola costituisce soltanto una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare

Conto corrente e la commissione massimo scoperto la sua periodicità di calcolo e la mancata previsione espressa
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Conto corrente e la commissione massimo scoperto la sua periodicità di calcolo e la mancata previsione espressa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 gennaio 2024| n. 1373.

In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti.

In genere motivo di impugnazione e critica della decisione impugnata
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In genere motivo di impugnazione e critica della decisione impugnata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 gennaio 2024| n. 1341.

Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.

Efficacia ed integrazione del contratto
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Efficacia ed integrazione del contratto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 gennaio 2024| n. 1391.

L’integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 cod. civ. presuppone l’incompletezza o l’ambiguità della manifestazione della volontà negoziale, e non può quindi aver luogo quando, il giudice di merito abbia ritenuto, sulla base del suo prudente apprezzamento, insindacabile in sede di legittimità in quanto sorretto da una corretta utilizzazione dei criteri ermeneutici legali, che le parti abbiano compiutamente regolato gli effetti del contratto, individuando univocamente il contenuto delle obbligazioni poste a carico di ciascuna di esse

I vincoli urbanistici inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull’immobile
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I vincoli urbanistici inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull’immobile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 gennaio 2024| n. 1441.

I vincoli urbanistici inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale, una volta approvati e pubblicati, hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia "erga omnes", come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicché i vincoli così imposti, a differenza di quelli introdotti con specifici provvedimenti amministrativi a carattere particolare, non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile, ai sensi dell'art. 1489 c.c., e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore quale fonte di responsabilità del venditore che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto.

Giuramento decisorio nei confronti della persona fisica che ricopre una pubblica funzione o un pubblico incarico
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Giuramento decisorio nei confronti della persona fisica che ricopre una pubblica funzione o un pubblico incarico

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 gennaio 2024| n. 1520.

Deve escludersi l’ammissibilità del giuramento decisorio, deferito o riferito, nei confronti della persona fisica che ricopre una pubblica funzione o un pubblico incarico, in relazione a diritti della pubblica amministrazione, da costui organicamente rappresentata, poiché il medesimo non ne ha la libera e autonoma disponibilità

Automatico trasferimento del diritto di uso di area destinata a parcheggio ed il diritto del venditore al corrispettivo integrativo dell’originario prezzo
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Automatico trasferimento del diritto di uso di area destinata a parcheggio ed il diritto del venditore al corrispettivo integrativo dell’originario prezzo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 gennaio 2024| n. 1436.

In caso di automatico trasferimento del diritto di uso di area destinata a parcheggio, il diritto del venditore al corrispettivo integrativo dell'originario prezzo, attribuitogli in forza della sostituzione automatica della clausola che riservi allo stesso la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio, deve costituire oggetto di autonoma domanda, che la parte ha facoltà di proporre anche successivamente al giudizio sul riconoscimento del diritto d'uso sugli spazi vincolati.