L’avvocato stabilito e la mancata specificazione della giurisdizione ovvero l’organizzazione di iscrizione presso lo Stato membro in cui è abilitato all’esercizio della professione
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L’avvocato stabilito e la mancata specificazione della giurisdizione ovvero l’organizzazione di iscrizione presso lo Stato membro in cui è abilitato all’esercizio della professione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|19 gennaio 2024| n. 2068.

L’avvocato stabilito è tenuto, nell’esercizio della sua professione, a far uso in modo comprensibile e senza destare dubbio del titolo di origine in modo da non creare confusione con il titolo di “avvocato”, utilizzando in via chiarificatrice il titolo di avvocato stabilito specificando la giurisdizione ovvero l’organizzazione di iscrizione presso lo Stato membro in cui è abilitato all’esercizio della professione. La mancata specificazione durante lo svolgimento dell’attività professionale costituisce una grave violazione dei principi professionali e lo svolgimento della professione in modo ingannevole.

Responsabilità professionale dell’avvocato e l’obbligo di informazione dell’esito sfavorevole del giudizio di primo grado
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Responsabilità professionale dell’avvocato e l’obbligo di informazione dell’esito sfavorevole del giudizio di primo grado

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 gennaio 2024| n. 2109.

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia).

La natura contrattuale della responsabilità dell’istituto scolastico per i danni cagionati dall’alunno
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La natura contrattuale della responsabilità dell’istituto scolastico per i danni cagionati dall’alunno

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|19 gennaio 2024| n. 2114.

La natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso comporta che sul primo gravi l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza (ovvero la causa non imputabile che lo stesso abbia reso impossibile), ferma restando la necessità, per l'attore, di fornire la prova del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno; prova che, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto.

Al fine della prova dell’autenticità della procura rilasciata al difensore
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Al fine della prova dell’autenticità della procura rilasciata al difensore

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|19 gennaio 2024| n. 2075.

Al fine della prova dell'autenticità della procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 c.p.c. è sufficiente che il difensore certifichi l'autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessario che attesti che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece stabilito dall'art. 2703 c.c. per l'autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale. Difatti si tratta di un’“autentica minore” che ha solamente la funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all’atto dell'autenticazione della firma, l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura.

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In tema di prova presuntiva

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 gennaio 2024| n. 2044.

In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile, ad ammettere soltanto presunzioni «gravi, precise e concordanti», laddove il requisito della «precisione» è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della «gravità» al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della «concordanza», richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (cosiddetta convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi

Il contratto di appalto avente ad oggetto l’allestimento di un bene con affidamento in custodia all’appaltatore
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Il contratto di appalto avente ad oggetto l’allestimento di un bene con affidamento in custodia all’appaltatore

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|22 gennaio 2024| n. 2232.

Il contratto di appalto avente ad oggetto l'allestimento di un bene, con affidamento in custodia all'appaltatore, non dispiega effetti protettivi a favore del terzo proprietario diverso dal committente, atteso che, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di efficacia limitata alle parti degli effetti negoziali di cui all'art. 1372, comma 2, c.c.; ne discende che le conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento contrattuale nei confronti dei terzi hanno natura riflessa e comportano una responsabilità che è di tipo extracontrattuale, soggetta al termine di prescrizione quinquennale

In tema di responsabilità medica da perdita di chances
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In tema di responsabilità medica da perdita di chances

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 gennaio 2024| n. 2152.

In tema di responsabilità medica da perdita di chances il Giudice deve motivare, con il percorso logico fatto, l’individuazione della percentuale di perdita di chances patita dal paziente/ danneggiato (nel caso di specie deceduto), vieppiù se la percentuale individuata in sentenza si discosti da quella rappresentata dal CTU nella sua perizia.

L’omessa notifica dell’appello incidentale non è rilevabile d’ufficio
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L’omessa notifica dell’appello incidentale non è rilevabile d’ufficio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 gennaio 2024| n. 2246.

L'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l'appello incidentale in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace.

Ricorso per cassazione e censure avverso obiter dicta
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Ricorso per cassazione e censure avverso obiter dicta

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 gennaio 2024| n. 2159.

Dinanzi alla Corte di cassazione in sede di legittimità non si possono proporre censure nei riguardi di argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, le quali, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione.

La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte
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La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|22 gennaio 2024| n. 2233.

La rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali ma ha carattere recettizio, dato che l’art. 390 c.p.c. richiede esplicitamente che essa sia comunicata alle parti; quando alla rinuncia per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione della controparte, il processo quindi si estingue, ma non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c. che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti.