In tema di responsabilità medica da perdita di chances

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 gennaio 2024| n. 2152.

In tema di responsabilità medica da perdita di chances

In tema di responsabilità medi da perdita di chances il Giudice deve motivare, con il percorso logico fatto, l’individuazione della percentuale di perdita di chances patita dal paziente/ danneggiato (nel caso di specie deceduto), vieppiù se la percentuale individuata in sentenza si discosti da quella rappresentata dal CTU nella sua perizia.

Ordinanza|22 gennaio 2024| n. 2152. In tema di responsabilità medica da perdita di chances

Data udienza 24 ottobre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità sanitaria – Decesso – Risarcimento danni – Danno da perdita di chance di sopravvivenza – Condotta imperita dei sanitari – Mancata tempestività approfondimento diagnostico – Giudizio probabilistico – Quantificazione del danno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. RUBINO Lina – Relatore

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. ROSSELLO Carmelo Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1790/2023 R.G. proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GE.SA. (omissis), GE.RI. (omissis)

– ricorrente –

contro

MA.RI., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CA.AN. (omissis)

– controricorrente –

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1719/2022 depositata il 18/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere LINA RUBINO.

In tema di responsabilità medi da perdita di chances

FATTI DI CAUSA

1. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani (di seguito Asp) propone ricorso per cassazione articolato in due motivi ed illustrato da memoria nei confronti della signora Ma.Ri. per la cassazione della sentenza n.1719 del 2022, emessa dalla Corte d’appello di Palermo il 10 ottobre 2022, pubblicata il 18 ottobre e notificata telematicamente il 9 novembre 2022, regolarmente prodotta unitamente alla relata di notifica.

2. Resiste la Ma.Ri. con controricorso.

3. Questa la vicenda processuale, per quanto ancora rilievo in questa sede: nel marzo 2012 moriva all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala il sig. La., marito della controricorrente, recatosi al pronto soccorso dell’ospedale in preda a forti dolori addominali e poi ricoverato con una diagnosi di “colica addominale in soggetto con diverticoli intestinali”, a causa di una rottura dell’aneurisma dell’aorta addominale, presente in fase di fissurazione già al momento del ricovero. L’intervento chirurgico d’urgenza tentato dai sanitari non dava esito positivo perché il paziente, già in stato di shock, subiva ripetuti arresti cardiaci e moriva.

4. A seguito di denuncia dei familiari erano effettuate indagini sulle cause del decesso ed aperto un procedimento penale a carico di tutti i medici della ASL che a diverso titolo avevano avuto un ruolo nella vicenda sanitaria del La.; fatta eseguire una perizia, il pubblico ministero, tenuto conto anche della pregressa storia clinica del paziente, chiedeva l’archiviazione del procedimento penale, affermando che sulla base dell’accertamento peritale si poteva escludere qualsiasi penale responsabilità a carico dei sanitari che avevano avuto in cura la persona offesa o avevano eseguito gli accertamenti strumentali idonei al caso. Il g.i.p. del Tribunale di Marsala disponeva l’archiviazione, ritenendo che, sulla base dell’approfondito elaborato peritale, fossero emersi elementi di valutazione tutti univoci nel delineare l’assenza di manchevolezze nell’operato dei medici nei vari momenti diagnostico, prognostico e terapeutico.

5. Definito con l’archiviazione il procedimento penale, la moglie del defunto signor La., Ma.Ri., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala l’Asp di Trapani per ottenere la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell’operato dei suoi sanitari.

6. Il Tribunale di Marsala rigettava la domanda, ritenendo che non fosse emersa prova di negligenza o imperizia a carico dei medici dipendenti dell’Asp e, a monte, che non fosse provato il nesso causale tra le loro condotte e la morte del paziente.

7. La moglie del La. proponeva appello, denunciando l’atteggiamento attendistico dei medici e l’errore diagnostico, consistente nel non aver individuato, dagli esami pur eseguiti, l’esistenza di una emorragia interna già in atto. Evidenziava che, in presenza di una fissurazione tamponata, un intervento chirurgico anticipato avrebbe consentito al defunto delle chance di sopravvivenza per la cui perdita l’attrice aveva chiesto di essere risarcita fin dal primo grado.

8. La Corte d’appello di Palermo non riteneva di rinnovare la consulenza tecnica, ma la riesaminava e ne traeva conclusioni diverse ed opposte rispetto al giudice di primo grado: riteneva che dalla CTU emergesse la prova di una condotta imperita dei medici, che, a fronte di un paziente entrato in ospedale con aneurisma in atto, benchè solo fissurato, e del peggioramento dei dati ematochimici del paziente, avrebbero dovuto sottoporre il paziente con urgenza ad una tac con mezzo di contrasto, che, se eseguita immediatamente (era stata programmata a qualche giorno di distanza) avrebbe consentito loro di intervenire chirurgicamente con urgenza ad un intervento chirurgico di riparazione. Così diversamente valutati gli elementi decisori, emergenti dalla stessa consulenza tecnica che era alla base della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello concludeva ritenendo esistente un danno, qualificato non come danno da responsabilità medica bensì come danno da perdita di chance di sopravvivenza che era stato oggetto di un’autonoma domanda risarcitoria avanzata fin dal primo grado da parte dell’attrice e poteva essere individuato, sulla base delle affermazioni scientifiche del consulente di parte attrice.

Ritenuto che, se sottoposto agli appropriati approfondimenti medici e all’intervento chirurgico di urgenza il paziente avrebbe significativamente aumentato le proprie chances di sopravvivenza, accoglieva la domanda risarcitoria condannando la Asp al pagamento di 250.000 Euro circa in favore della vedova.

9. Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale, all’esito della quale il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

In tema di responsabilità medi da perdita di chances

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso la ASP ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e dell’articolo 12 delle preleggi nonché degli articoli 61 e 62 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c. per aver la Corte d’appello di Palermo omesso l’esame della relazione peritale dei consulenti del PM, e per avere omesso l’esame della relazione peritale del CTU nella sua interezza e in tutte le sue articolazioni.

2. – Con il secondo motivo di ricorso la ASP denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 132 c.p.c. per aver la Corte d’appello di Palermo del tutto omesso di motivare la statuizione in ordine al criterio di calcolo seguito nel liquidare il danno, prendendo a base del calcolo l’affermazione di una possibilità perduta di sopravvivenza nella misura del 40% se l’intervento fosse stato effettuato più tempestivamente, che non trova alcun riscontro nell’attività istruttoria svolta.

3. – La ricorrente non contesta la novità della domanda di risarcimento danno da perdita di chance accolta in appello né l’affermazione -contenuta nella sentenza impugnata- secondo la quale essa fosse stata introdotta fin dal primo grado.

4. – Ciò premesso, il primo motivo, con il quale la ricorrente contesta che la sentenza di appello sia andata di diverso avviso rispetto a quella di primo grado valorizzando ed estrapolando solo una parte delle affermazioni del c.t.u., senza tener conto delle sue valutazioni conclusive, e senza tener conto neppure delle conclusioni tratte dai periti del PM, che avevano portato alla completa archiviazione di ogni indagine penale svolta nei confronti dei sanitari, è inammissibile.

Esso è volto, infatti, a contestare, inammissibilmente, la valutazione in fatto contenuta nella sentenza impugnata, che ripercorre tutti gli elementi della vicenda emergenti dalla perizia disposta dal PM e poi dalla consulenza tecnica eseguita in primo grado, ritenendo che la lettura complessiva di essi, comprensiva delle condizioni pregresse del paziente, della sua situazione all’arrivo in ospedale, dell’evoluzione della malattia, avrebbero reso esigibile da parte dei medici il compimento immediato di un approfondimento diagnostico, consistente nella esecuzione senza indugio della tac addominale con mezzo di contrasto, che avrebbe consentito di scoprire da subito l’esistenza di un aneurisma in corso anche se non ancora esploso e che quindi avrebbe consentito, individuato il problema nella sua effettiva entità, di tentare un intervento riparatore prima dell’esplosione dell’aneurisma.

La Corte d’appello non si spinge a dire che una tale condotta avrebbe in misura più probabile che non salvato la vita al paziente, ma conclude, con motivazione dotata di una sua logica complessiva che resiste alle critiche, nel senso che sono state confiscate al paziente delle apprezzabili chances di sopravvivenza e quindi accoglie la domanda di risarcimento danni da perdita di chances, proposta anch’essa dalla Ma.Ri., delimitando la responsabilità dei medici alla diversa e più circoscritta ipotesi del danno da perdita di chance.

In tema di responsabilità medi da perdita di chances

Delimitata in questo diverso ambito la responsabilità dei sanitari, non è più pertinente la censura, sviluppata dalla ASP in memoria, secondo la quale la corte d’appello non avrebbe adeguatamente sviluppato il ragionamento controfattuale, per verificare se effettuati prima la tac e anche l’intervento, essi sarebbero stati in grado di scongiurare l’evento morte, perché la corte d’appello ha spostato l’individuazione del comportamento colpevole sulla mancata tempestività dell’approfondimento cui ha correlato la perdita di chances e ciò determina anche il mutamento del contenuto della prova: oggetto della prova non era più il giudizio probabilistico che il paziente, ove sottoposto per tempo all’approfondimento diagnostico, sarebbe sopravvissuto all’operazione comunque necessaria, ma che se i sanitari avessero compiuto per tempo tutti gli approfondimenti necessari, lo stesso avrebbe avuto maggiori probabilità di sopravvivenza, che gli sono state confiscate.

5. – È fondata invece la censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, relativa alla quantificazione del danno da perdita di chance, perché essa risulta del tutto arbitraria. La corte d’appello enuncia dettagliatamente i criteri cui attenersi per effettuare il calcolo del risarcimento del danno da perdita di chances (alle pagine 10 e 11 del provvedimento impugnato), precisando che:

– si determina la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100%;

– si divide tale somma per il numero di anni della vittima;

– si moltiplica il risultato per il numero degli anni in cui viene di norma proiettata la possibilità di sopravvivenza;

– si calcola sull’importo così ottenuto la possibilità di sopravvivenza perduta.

Aggiunge che prende altresì a base del calcolo la tabella del Tribunale di Milano aggiornata al 2021.

E tuttavia, il passaggio successivo, là dove individua nel 40% le possibilità di sopravvivenza che il defunto signor La. avrebbe avuto se sottoposto tempestivamente all’intervento, prima della esplosione dell’aneurisma, è del tutto privo di alcuna giustificazione logica del convincimento del collegio, il che inficia la quantificazione finale del risarcimento dovuto perché viene meno la giustificazione del principale parametro di riferimento.

La Corte d’Appello stessa precisa che il CTU, pur affermando che una TC avrebbe probabilmente rilevato la presenza dell’aneurisma, conclude tuttavia, sulla base di un’attenta disamina dei dati e delle linee guida a disposizione, che “le probabilità di scongiurare il decesso si sarebbero attestate in una percentuale inferiore al 25%” (pag. 7, righe 7-9 della sentenza della Corte territoriale, laddove si richiama espressamente quanto riportato a sua volta dal consulente tecnico a pag. 30 della relazione), stessa conclusione cui erano pervenuti i periti nominati dal P.M. Perché la Corte ritenga di elevare la misura delle chances perdute al 40% o comunque a quali elementi obiettivi ritenga di ancorare tale quantificazione, non è indicato nella sentenza impugnata, il che rende la decisione arbitraria e la motivazione solo apparente.

In tema di responsabilità medi da perdita di chances

Il giudice è tenuto a rendere chiaro e percepibile il fondamento della decisione in tutte le sue parti, dovendo far comprendere il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento e non potendo delegare all’interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture.

Una motivazione che manchi di tali caratteristiche e non renda chiaro il ragionamento seguito comporta una violazione delle norme sulla validità stessa della sentenza impugnata. Nel caso di specie mancano dei passaggi logici che facciano comprendere come si giunga proprio alla percentuale del 40% piuttosto che ad un’altra. È possibile, ma non è esplicitato, che essa sia mutuata dalle conclusioni della c.t.p. di parte appellata, ma manca del tutto una motivazione ancorata ad un ragionamento logico, che spieghi perché la Corte abbia ritenuto di ritenere provata questa percentuale di perdita di chances. In conclusione, il primo motivo di ricorso è rigettato, il secondo è accolto, la sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 24 ottobre 2023.

Depositato in cancelleria il 22 gennaio 2024.

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