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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 25 giugno 2015, n. 13180. L’art. 1398 cod. civ., e la responsabilità del falsus procurator verso il terzo incolpevole

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 25 giugno 2015, n. 13180 Svolgimento del processo La Protea s.r.l in liquidazione propone ricorso con un motivo avverso la sentenza del 5-4-2013 della Corte di Appello di Roma che, per quello che ancora interessa, ha accolto l’appello incidentale proposto da L.A. ed ha condannato la società Protea...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 maggio 2015, n. 10546. In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 maggio 2015, n. 10546 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 maggio 2015, n. 10009. Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, e unitamente, o non, il pagamento anticipato del prezzo non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, bensi’ un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale e’ svolto dal preliminare vero e proprio, e quello di negozi accessori: a) dal contratto di comodato (per quanto attiene alla consegna della cosa) e dal contratto di mutuo gratuito (per quanto riguarda il pagamento anticipato del prezzo). In questo senso, la disponibilita’ conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato, funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatoli. Con l’ulteriore conseguenza, che entrambi i contratti collegati esauriscono i loro effetti (diventano, insomma inefficaci) nel momento stesso in cui il contratto preliminare perde ogni sua efficacia: o perche’ sia stato stipulato il contratto definitivo o perche’ sia stata risolto e sia stato annullato

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 maggio 2015, n. 10009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. ABETE Luigi – Consigliere Dott. SCALISI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 aprile 2015, n. 7039. La domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprieta’ dell’immobile, proposta in appello, costituisce una domanda nuova, inammissibile rispetto alla precedente domanda di pronuncia costitutiva ex articolo 2932 c.c., formulata con l’atto introduttivo del giudizio, trattandosi di domande diverse per petitum e causa pretendi; che la successiva domanda è stata, peraltro, formulata tardivamente nelle memorie di replica di primo grado. La novita’ di detta successiva domanda e’ ravvisabile nel fatto che, mentre nella richiesta di sentenza costitutiva, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., l’attore fa valere un contratto preliminare con effetti meramente obbligatori, avente ad oggetto l’obbligo delle parti contraenti di addivenire ad un contratto definitivo di vendita, con la successiva richiesta di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo, adduce un contratto con efficacia reale, immediatamente traslativo della proprieta’ dell’immobile per effetto del consenso legittimamente manifestato, ipotesi che implica evidentemente una diversa indagine in fatto ed in diritto rispetto alla domanda originaria

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 aprile 2015, n. 7039 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 6 marzo 2015, n. 4628. In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. Riterrà produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE sentenza 6 marzo 2015, n. 4628 Svolgimento del processo 1) Gli odierni ricorrenti agirono nel novembre 1996 proclamandosi promittenti venditori di una porzione di fabbricato sita in Avellino. Chiesero l’esecuzione in forma specifica dell’accordo preliminare concluso il 9 luglio 1996 con i promissari acquirenti, i coniugi Fr.Gi. e F.M....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 febbraio 2015, n. 3028. In caso di preliminare di immobile con consegna anticipata, la consegna dell'immobile oggetto dell'accordo effettuata prima della stipula del definitivo non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti ne' comunque di quello di prescrizione, perche' l'onere della tempestiva denuncia presuppone che sia avvenuto il trasferimento del diritto. In caso di preliminare di vendita non trovano, dunque, applicazione le norme sulla garanzia della cosa venduta, – norme che hanno come loro presupposto l'avvenuto trasferimento della proprieta' del bene -, in quanto il contratto in esame e' caratterizzato, come e' noto, tra l'altro, proprio dalla mancanza dell'effetto traslativo. Piuttosto, prima della stipula dell'atto definitivo, la presenza di vizi nella cosa consegnata abilita il promissario acquirente – senza che sia necessario il rispetto del termine di decadenza di cui all'articolo 1495 c.c., per la denuncia dei vizi della cosa venduta – ad opporre la exceptio inadimpleti contractus al promittente venditore che gli chieda di aderire alla stipulazione del contratto definitivo e di pagare contestualmente il saldo del prezzo, e lo abilita, altresi', a chiedere, in via alternativa, la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore, ovvero la condanna di quest'ultimo ad eliminare a proprie spese i vizi della cosa

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 febbraio 2015, n. 3028 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. ABETE Luigi – Consigliere Dott. SCALISI Antonino...