Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 22 maggio 2015, n. 10546

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6923-2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) O (OMISSIS) (OMISSIS);

– intimati –

Nonche’ da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) O (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso principale;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1422/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/06/2011, R.G.N. 1852/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Nel settembre 2001 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che venisse pronunciata sentenza ex articolo 2932 cod. civ. di trasferimento a loro favore di un complesso immobiliare gia’ dedotto in un preliminare di vendita del luglio 2001, e per il quale essi promissari acquirenti offrivano a borsa aperta il saldo ancora dovuto (2,8 miliardi di lire). A sostegno della domanda deducevano che i promittenti venditori, pur avendo ricevuto, nei termini prestabiliti, acconti complessivi per 200 milioni di lire, avevano in più occasioni mostrato inequivoca volonta’ di non adempiere il preliminare, offrendo in vendita il compendio immobiliare ad altre persone.

Nella costituzione in giudizio dei convenuti – che contestavano il proprio inadempimento deducendo, al contempo, l’inadempimento degli attori nel pagamento di un ulteriore acconto (di 1,4 miliardi di lire) entro il termine essenziale pattuito interveniva la sentenza n. 928/09 con la quale l’adito tribunale di Verona, in accoglimento della domanda, trasferiva agli attori la proprieta’ degli immobili, sotto condizione del pagamento del residuo prezzo.

Interposto appello da (OMISSIS) e (OMISSIS), veniva emessa la sentenza n. 1422/11 con la quale la corte di appello di Venezia, in riforma della prima decisione: – respingeva la domanda degli attori; – disponeva che i convenuti restituissero l’acconto ricevuto, con trattenimento della caparra; – condannava gli attori alle spese di entrambi i gradi di merito.

Avverso questa sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; resistono con controricorso il (OMISSIS) e la (OMISSIS), i quali hanno altresi’ proposto un motivo di ricorso incidentale. I ricorrenti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1.1 Ragioni logiche e giuridiche inducono a trattare dapprima il ricorso incidentale di (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto incentrato sul presupposto stesso dell’azione costitutiva di trasferimento, insito nella mancanza di consenso da parte dei promittenti venditori.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale essi lamentano, in particolare, violazione o falsa applicazione dell’articolo 2932 cod. civ., per avere la corte di appello erroneamente affermato l’interesse degli attori ad agire ex articolo 2932 c.c., nonostante che, al momento dell’introduzione del giudizio, il termine di adempimento posto a loro carico (perfezionamento del rogito entro il 31 ottobre 2001) non fosse ancora maturato; cosi’ da non potersi configurare alcun inadempimento di parte promittente venditrice.

p. 1.2 La doglianza e’ infondata.

La corte di appello (sent. pagg. 4 e 5) ha affermato l’interesse ad agire dei promissari acquirenti ex articolo 2932 cit. poiche’ l’istruttoria compiuta aveva confermato che il (OMISSIS), nell’estate 2001 e dopo la stipula del preliminare dedotto in giudizio, aveva (anche con l’intervento di mediatori e dispiego di planimetrie) trattative di vendita a terzi dello stesso compendio immobiliare; sottacendo, allo scopo, la circostanza che quest’ultimo fosse gia’ stato promesso agli attori. La valutazione del quadro probatorio (basato essenzialmente su convergenti e qualificate dichiarazioni testimoniali) deponeva dunque per ritenere dimostrato “il comportamento del (OMISSIS) il quale, in violazione del principio di buona fede contrattuale, nonostante l’impegno assunto con gli attori, intavolava trattative con terze persone per la vendita dell’immobile gia’ promesso agli attori. Tale comportamento legittima la proposizione dell’azione ex articolo 2932 c.c., l’unico mezzo che poteva assicurare ai promissari acquirenti l’effettiva acquisizione dell’immobile” (sent. pag. 6).

Ora, l’accertamento in fatto cosi’ compiuto dal giudice di merito deve costituire un punto fermo ed intangibile nell’affermazione dell’inadempimento dei convenuti, il cui comportamento, in contrasto con l’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto, denotava, a giudizio della corte di appello, univoca volonta’ di non dare corso al preliminare, cosi’ come stipulato con gli attori; dai quali avevano d’altra parte gia’ ricevuto acconti per 200 milioni di lire.

Questo convincimento – tanto più a fronte di una censura incidentale basata esclusivamente sulla violazione o falsa applicazione di legge, non gia’ su carenze motivazionali – non puo’ trovare qui smentita, costituendo espressione di una tipica valutazione di merito; a sua volta derivante da una determinata e concorde ricostruzione, da parte dei giudici di primo e secondo grado, della fattispecie concreta sulla base delle prove conseguite. Significativo e’ che, in proposito, i ricorrenti incidentali sollecitino espressamente la cassazione della sentenza su questo punto in esito ad una diversa e più esauriente “analisi delle risultanze istruttorie” da parte del giudice di appello; con cio’ palesando di voler (inammissibilmente) invalidare il giudizio della corte territoriale proprio sotto il profilo dell’accertamento in fatto del loro inadempimento agli obblighi derivanti dal preliminare e, segnatamente, attraverso una diversa e più gradita valutazione probatoria.

Quanto allo stretto profilo della conformita’ normativa della decisione impugnata, rileva che correttamente la corte di appello ha individuato il presupposto dell’azione ex articolo 2932 cod. civ. nell’inadempimento al preliminare da parte dei promittenti venditori. Inadempimento colto sia nella sua attualita’, di violazione dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto (obbligo che avrebbe dovuto indurre i promittenti venditori ad astenersi dal dedurre gli immobili in concrete trattative di vendita a favore di terzi); sia nella sua inequivoca proiezione futura, di evidente volonta’ di sottrarsi all’adempimento del preliminare.

Anche quest’ultimo profilo deve reputarsi in linea con il presupposto normativo dell’azione ex articolo 2932 cod. civ., posto che l’inadempimento contrattuale puo’ concretarsi anche prima della scadenza prevista per l’adempimento, qualora il debitore – in violazione dell’obbligo di buona fede – tenga una condotta incompatibile con la volonta’ di adempiere alla scadenza (Cass. n. 23823 del 21/12/2012).

Va d’altra parte considerato come sia stata proprio l’anticipata manifestazione della volonta’ di non eseguire il preliminare da parte dei promittenti venditori a determinare nei promissari acquirenti l’interesse concreto ed attuale a proporre, anche prima della data fissata per il rogito di trasferimento, la domanda ex articolo 2932 cod. civ.; la cui trascrizione, ex articolo 2652 c.c., n. 2), li tutelava nell’ipotesi di alienazione dell’immobile a terzi.

Nemmeno in cio’, in definitiva, si ravvisa un profilo di violazione normativa; posto che l’azione ex articolo 2932 cod. civ. puo’ essere proposta anche prima della scadenza del termine di adempimento, qualora risulti gia’ conclamata la volonta’ di non adempiere dell’altra parte.

p. 2.1 Venendo con cio’ al ricorso principale, (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione dell’articolo 2932 c.c., comma 2. Cio’ perche’ la corte di appello avrebbe erroneamente affermato il loro inadempimento all’obbligo di corrispondere l’ulteriore acconto pattuito, ovvero di farne offerta formale, nonostante che tale acconto (scadente nell’ottobre 2001), non fosse ancora esigibile al momento dell’atto introduttivo del giudizio; con conseguente sufficienza di un’offerta non formale, attestante la loro seria volonta’ di adempiere (tra l’altro, nella specie dedotta in un’offerta “a borsa aperta” non del solo acconto, ma dell’intero saldo-prezzo).

p. 2.2 La censura e’ fondata.

La corte di appello – ritenendo di fare con cio’ applicazione di quanto stabilito dalla S.C. con sentenza n. 26226 del 13/12/2007 – ha ravvisato l’inadempimento dei promissari compratori nel non aver corrisposto il prezzo, ne’ formulato offerta formale del medesimo; offerta formale asseritamente resa qui indispensabile, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., comma 2 dalla circostanza che il pagamento di un acconto (1,4 miliardi di lire) fosse stato dalle parti pattuito per il giorno prima della data fissata per il rogito (al più tardi, il 31 ottobre 2001).

In effetti, la sentenza di legittimita’ citata dalla corte di appello ha affermato che: “in tema di contratto preliminare, ai fini dell’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex articolo 2932. cod. civ. e’ sufficiente la semplice offerta non formale di esecuzione della prestazione in qualsiasi forma idonea a manifestare la relativa volonta’ soltanto se le parti abbiano previsto il pagamento del prezzo, o del residuo prezzo, contestualmente alla stipula del contratto definitivo. Se, invece, il pagamento del prezzo o di una parte di esso deve precedere la stipulazione del contratto definitivo, la parte e’ obbligata, alla scadenza del previsto termine, anche se non coincidente con quella prevista per la stipulazione del contratto definitivo, al pagamento, da eseguirsi nel domicilio del creditore o da offrirsi formalmente nei modi previsti dalla legge, non sussistendo in tale ipotesi nessuna ragione che giustifichi la sufficienza dell’offerta informale; in caso contrario, colui che e’ tenuto al pagamento e’ da considerarsi inadempiente e non puo’ ottenere il trasferimento del diritto, ove la controparte sollevi l’eccezione di cui all’articolo 1460 cod. civ.”.

La presente fattispecie e’ tuttavia connotata da una peculiarita’ che non rende del tutto calzante il principio di diritto teste’ riportato; riferito alle ipotesi (che sono quelle normalmente ricorrenti) in cui la domanda ex articolo 2932 c.c. venga proposta successivamente alla scadenza dei termini fissati dalle parti per il pagamento del prezzo e la stipula del definitivo (v. Cass. 10469/01; Cass. 4365/02; Cass. 20867/04; Cass. 25144/14).

Nel caso in esame, invece, il giudizio ex articolo 2932 c.c. e’ stato introdotto (settembre 2001) prima, tanto della data fissata per la corresponsione di un’ulteriore rata di acconto (30 ottobre 2001); quanto della data fissata per il rogito (31 ottobre 2001); quanto, ancora, della data fissata per il saldo-prezzo (novembre 2001, dopo il rogito).

Ne deriva che il pagamento del prezzo, in base agli accordi del preliminare, doveva qui avvenire in parte prima del rogito (il giorno precedente) ed in parte dopo (nel mese successivo) ma, in ogni caso, ne’ l’ulteriore rata di acconto ne’ il saldo erano per contratto gia’ esigibili nel momento in cui i promissari acquirenti agirono ex articolo 2932 c.c.; sicche’ in tale momento questi ultimi non potevano ritenersi inadempienti, poiche’ i convenuti non avevano diritto di esigere la loro prestazione.

In tale situazione doveva dunque farsi integrale applicazione del disposto dell’articolo 2932 cod. civ., comma 2 secondo cui la parte che agisca in via costitutiva non e’ tenuta ad eseguire la sua prestazione, ne’ a farne offerta formale, qualora tale prestazione “non sia ancora esigibile” al momento della domanda.

Va del resto considerato che la “ratio legis” sottesa al secondo comma della norma in esame riposa sulla inesistenza dei presupposti di corrispettivita’ per disporre il trasferimento del bene in esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre, ogniqualvolta la parte che domandi tale trasferimento risulti essa stessa inadempiente, per non aver eseguito (ovvero offerto nei modi di legge) la propria prestazione gia’ scaduta al momento della domanda. Si tratta, all’evidenza, di una “ratio legis” che non ha modo di operare allorquando la parte chieda il trasferimento del bene ex articolo 2932 cod. civ. in un momento in cui la prestazione a suo carico non sia ancora scaduta (nella specie: ne’ per il saldo-prezzo, da corrispondersi addirittura dopo il definitivo, ne’ per l’ulteriore rata di acconto).

In definitiva – in ipotesi di inesigibilita’ per mancata venuta a scadenza della prestazione della parte attrice al momento dell’introduzione del giudizio ex articolo 2932 c.c. – deve ritenersi necessaria e sufficiente un’offerta di adempimento anche non formale o per intimazione ai sensi degli articoli 1208 e 1209 cod. civ.; purche’ espressa in qualsiasi modo che escluda ragionevoli dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere e, dunque, a tal punto seria e concludente da far ritenere un’effettiva e puntuale volonta’ di adempimento a fronte del trasferimento del bene, comunque a tale adempimento condizionato (Cass. n. 10139 del 27/09/1991; Cass. n. 3660 del 28/05/1988; Cass. n. 9176 del 11/07/2000).

Ed in effetti integra i presupposti di concludenza e serieta’ l’offerta della prestazione formulata in giudizio dalla parte, personalmente o per mezzo del suo procuratore, prima della pronuncia ed in funzione di questa; ovvero la manifestazione di volonta’ di corrispondere il residuo prezzo di vendita, come rappresentata nell’atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore (Cass. n. 5151 del 03/04/2003; Cass. n. 26011 del 23/12/2010).

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso (e “secondo bis”) (OMISSIS) e (OMISSIS) deducono violazione o falsa applicazione dell’articolo 1457 cod. civ.. Cio’ perche’ la corte di appello avrebbe erroneamente posto a loro carico il mancato rispetto del termine essenziale, nonostante che di termine essenziale a favore dei promittenti venditori non potesse parlarsi nell’ipotesi di inadempimento da parte di costoro all’obbligo di trasferire il bene (cosi’ come accertato dalla stessa corte territoriale); ne’ in pendenza di un giudizio da loro proposto per ottenere sentenza costitutiva del consenso mancante.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce erronea disapplicazione dell’articolo 1460 cod. civ. (eccezione di inadempimento), per avere la corte di appello ritenuto legittimo il recesso intimato dai promittenti venditori, successivamente all’atto di citazione, per il preteso inadempimento di essi promissari acquirenti nella corresponsione dell’acconto; nonostante che fossero gli stessi convenuti a risultare inadempienti, gia’ prima dell’introduzione del giudizio, al loro obbligo di trasferimento degli immobili.

Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – contraddittorieta’ della motivazione, per avere la corte di appello, da un lato, accertato l’inadempimento dei promittenti venditori e, dall’altro, ritenuto legittimo il loro recesso a fronte di un successivo preteso inadempimento di essi promissari acquirenti.

p. 3.2 Si tratta di doglianze suscettibili di trattazione unitaria, in quanto tutte accomunate dall’erronea regolazione della controversia, da parte della corte di appello, nell’ambito della disciplina dell’inadempimento reciproco ex articolo 1460 cod. civ..

La loro fondatezza consegue direttamente dall’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, come teste’ ritenuto.

E’ infatti evidente come – una volta definitivamente appurato dal giudice di merito l’inadempimento dei promittenti venditori (supra, p. 1.2), ed una volta escluso che i promissari venditori potessero reputarsi a loro volta inadempienti con riguardo a prestazioni non ancora esigibili al momento dell’introduzione del giudizio ex articolo 2932 c.c. (supra, p. 2.2) – non vi fosse spazio alcuno per configurare una contrapposizione comparativa di inadempimenti tale da rendere legittimamente opponibile da parte dei convenuti l’eccezione ex articolo 1460 cit.. Sicche’ a ragione la corte di appello ha osservato (v. sent. pag.6, salvo poi non far discendere, da tale affermazione, coerenti conseguenze) che, in tale situazione, la proposizione dell’azione ex articolo 2932 c.c. costituiva “l’unico mezzo che poteva assicurare ai promissari acquirenti l’effettiva acquisizione dell’immobile”, in alternativa ad una tutela meramente risarcitoria del loro diritto.

La non invocabilita’ dell’eccezione di inadempimento da parte dei promittenti venditori vale anche sotto lo specifico profilo del mancato rispetto, da parte dei promissari acquirenti, del termine di corresponsione dell’ulteriore rata di acconto; posto che, da un lato, anche il pagamento di quest’ultima era stato tempestivamente ed efficacemente dedotto, unitamente al saldo, nell’offerta di pagamento contenuta nell’atto di citazione antecedente alla scadenza prevista dal contratto preliminare; e che, dall’altro, una volta introdotta ex articolo 2932 cod. civ. la domanda costitutiva del consenso mancante, i promittenti venditori non avevano più titolo di invocare, con il recesso, l’essenzialita’ di termini di pagamento successivi e contenuti in un contratto da essi stessi inadempiuto.

Ne segue il rigetto del ricorso incidentale e l’accoglimento di quello principale; con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la pronuncia nel merito ex articolo 384 c.p.c., comma 2; mediante rigetto dell’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza n. 928/09 del tribunale di Verona.

Si condanna infine parte appellante e ricorrente incidentale, in ragione della sua soccombenza, alla rifusione delle spese del grado di appello e del presente giudizio di cassazione; spese che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso principale; respinge il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex articolo 384 c.p.c., comma 2, respinge l’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza n. 928/09 del tribunale di Verona, che conseguentemente conferma;

condanna parte appellante e ricorrente incidentale al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 16.000,00, di cui euro 600,00 per esposti ed il resto per compenso professionale; nonche’ di quelle del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 15.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *